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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21250/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) e delle statuizioni civili; dedotte plurime censure in Cassazione: tardività della querela e erronea determinazione del dies a quo (si sostiene che la vittima era a conoscenza del reato dal protesto dell'assegno del 10/04/2013); prescrizione del reato per presunta consumazione anticipata alla consegna dei primi titoli (4/03/2013); erroneo calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione (contestata la sospensione di 281 giorni per adesione all'astensione degli avvocati e la sospensione di 64 giorni ex DL 18/2020, art. 83); mancata esclusione del danno ingiusto per presunta compensazione delle forniture; mancanza di prova del dolo (consapevolezza dell'insolvenza o firma apocrifa); contestazione della condanna al risarcimento e delle spese; mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha confermato che, nella fattispecie di truffa contrattuale con assegni postdatati, il momento consumativo va individuato quando gli assegni risultano protestati o impagati e quindi quando si verifica la perdita patrimoniale definitiva (nel caso, correttamente fissato al 30/09/2013). Ha ritenuto corretta la decorrenza del termine per la querela (dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa del fatto-reato) e ha confermato il computo delle sospensioni della prescrizione per complessivi 412 giorni, compresi i rinvii per adesione all'astensione degli avvocati e i giorni ricompresi dal DL 18/2020; di conseguenza la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello né alla data odierna (termine massimo fissato al 17/05/2022). Le censure sulla valutazione della prova (compensazione, assenza di dolo) sono state ritenute sindacabili solo in limiti ristretti: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto una valutazione completa, plausibile e priva di illogicità. Pertanto il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese legali della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La consumazione della truffa contrattuale con assegni postdatati si realizza quando gli assegni sono protestati o impagati e si verifica la perdita patrimoniale definitiva del venditore; non necessariamente coincide con la sola consegna del bene.

  • art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate perché la motivazione dei giudici di merito è risultata esaustiva e non manifestamente illogica.

  • art. 159 cod. pen.

    Dispositivo sul computo e sospensione della prescrizione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle sospensioni previste (es. per rinvii disposti per impedimento o su richiesta del difensore) nel calcolo complessivo dei giorni di sospensione (412 giorni).

  • artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.

    Norme che definiscono la durata del termine di prescrizione (nel caso operativo, periodo massimo di sette anni e sei mesi) e il computo dei termini; applicate per stabilire che la prescrizione non era maturata (termine ultimo indicato 17/05/2022).

  • art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen.

    Richiamata per giustificare l'inclusione di specifici periodi di sospensione nel calcolo della prescrizione (i totali 412 giorni), ritenuti legittimi dalla Corte.

  • DL 18/2020, art. 83

    Richiamato nella doglianza sull'effetto sospensivo dei provvedimenti emergenziali COVID; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione per 64 giorni in relazione alla fissazione dell'udienza del 22/04/2020 e ha escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla difesa riguardasse quel termine specifico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • In caso di truffa contrattuale con pagamento tramite assegni postdatati, il momento consumativo va valutato in base alla realizzazione effettiva del danno patrimoniale: si considera consumato il reato quando gli assegni risultano impagati o protestati e la perdita patrimoniale è definitiva.
  • Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa, fondata su elementi concreti, sia dell'evento che della sua natura dolosa: non basta una conoscenza meramente potenziale o sospetta.
  • Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione previsti dall'ordinamento (art. 159 c.p.), inclusi i rinvii dovuti all'astensione degli avvocati o ad altri impedimenti riferibili all'imputato o al suo difensore, nonché talune sospensioni disposte per emergenze (es. DL 18/2020) quando applicabili al procedimento concreto.
  • Il giudice di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito con una propria: sindaca esclusivamente la correttezza logica e giuridica della motivazione, l'esame completo degli elementi e l'adeguatezza delle risposte alle deduzioni delle parti.
  • Le richieste di benefici processuali o di misura (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) devono essere tempestivamente formulate e compatibili con la posizione processuale e i precedenti dell'imputato: l'assenza di istanza in appello o pendenze ostative può precluderne la concessione.

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