Cassazione Penale, Sentenza n. 21250/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il reato di truffa (art. 640 c.p.) e delle statuizioni civili; dedotte plurime censure in Cassazione: tardività della querela e erronea determinazione del dies a quo (si sostiene che la vittima era a conoscenza del reato dal protesto dell'assegno del 10/04/2013); prescrizione del reato per presunta consumazione anticipata alla consegna dei primi titoli (4/03/2013); erroneo calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione (contestata la sospensione di 281 giorni per adesione all'astensione degli avvocati e la sospensione di 64 giorni ex DL 18/2020, art. 83); mancata esclusione del danno ingiusto per presunta compensazione delle forniture; mancanza di prova del dolo (consapevolezza dell'insolvenza o firma apocrifa); contestazione della condanna al risarcimento e delle spese; mancata concessione della sospensione condizionale della pena e della non menzione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha confermato che, nella fattispecie di truffa contrattuale con assegni postdatati, il momento consumativo va individuato quando gli assegni risultano protestati o impagati e quindi quando si verifica la perdita patrimoniale definitiva (nel caso, correttamente fissato al 30/09/2013). Ha ritenuto corretta la decorrenza del termine per la querela (dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa del fatto-reato) e ha confermato il computo delle sospensioni della prescrizione per complessivi 412 giorni, compresi i rinvii per adesione all'astensione degli avvocati e i giorni ricompresi dal DL 18/2020; di conseguenza la prescrizione non era maturata alla data della sentenza di appello né alla data odierna (termine massimo fissato al 17/05/2022). Le censure sulla valutazione della prova (compensazione, assenza di dolo) sono state ritenute sindacabili solo in limiti ristretti: la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano svolto una valutazione completa, plausibile e priva di illogicità. Pertanto il ricorso è stato rigettato; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a rimborsare le spese legali della parte civile, liquidate in complessivi euro 3.510,00 oltre accessori.
Norme richiamate
La consumazione della truffa contrattuale con assegni postdatati si realizza quando gli assegni sono protestati o impagati e si verifica la perdita patrimoniale definitiva del venditore; non necessariamente coincide con la sola consegna del bene.
art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione; la Corte ha valutato tali censure e le ha ritenute infondate perché la motivazione dei giudici di merito è risultata esaustiva e non manifestamente illogica.
Dispositivo sul computo e sospensione della prescrizione: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle sospensioni previste (es. per rinvii disposti per impedimento o su richiesta del difensore) nel calcolo complessivo dei giorni di sospensione (412 giorni).
artt. 157 e 161, comma 2, cod. pen.
Norme che definiscono la durata del termine di prescrizione (nel caso operativo, periodo massimo di sette anni e sei mesi) e il computo dei termini; applicate per stabilire che la prescrizione non era maturata (termine ultimo indicato 17/05/2022).
art. 159, comma 1, n. 3) cod. pen.
Richiamata per giustificare l'inclusione di specifici periodi di sospensione nel calcolo della prescrizione (i totali 412 giorni), ritenuti legittimi dalla Corte.
Richiamato nella doglianza sull'effetto sospensivo dei provvedimenti emergenziali COVID; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della sospensione per 64 giorni in relazione alla fissazione dell'udienza del 22/04/2020 e ha escluso che la declaratoria di illegittimità costituzionale richiamata dalla difesa riguardasse quel termine specifico.
Norma che disciplina la condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso in Cassazione: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- In caso di truffa contrattuale con pagamento tramite assegni postdatati, il momento consumativo va valutato in base alla realizzazione effettiva del danno patrimoniale: si considera consumato il reato quando gli assegni risultano impagati o protestati e la perdita patrimoniale è definitiva.
- Il termine per proporre querela decorre dal momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza certa, fondata su elementi concreti, sia dell'evento che della sua natura dolosa: non basta una conoscenza meramente potenziale o sospetta.
- Nel calcolo della prescrizione devono essere computati i periodi di sospensione previsti dall'ordinamento (art. 159 c.p.), inclusi i rinvii dovuti all'astensione degli avvocati o ad altri impedimenti riferibili all'imputato o al suo difensore, nonché talune sospensioni disposte per emergenze (es. DL 18/2020) quando applicabili al procedimento concreto.
- Il giudice di legittimità non sostituisce la valutazione probatoria dei giudici di merito con una propria: sindaca esclusivamente la correttezza logica e giuridica della motivazione, l'esame completo degli elementi e l'adeguatezza delle risposte alle deduzioni delle parti.
- Le richieste di benefici processuali o di misura (es. sospensione condizionale della pena, non menzione) devono essere tempestivamente formulate e compatibili con la posizione processuale e i precedenti dell'imputato: l'assenza di istanza in appello o pendenze ostative può precluderne la concessione.
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