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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21065/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Potenza che aveva confermato la condanna per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali derivanti da incidente stradale del 11/07/2008 in cui, alla guida di un autoarticolato, l'imputato cagionò la morte di Luigi Basso e lesioni a Matteo e Vincenzo Niro. Si allegava violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 133 c.p. e dell'art. 62-bis c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.), per avere la Corte territoriale negato le circostanze attenuanti generiche nonostante l'assenza di precedenti penali (sostanzialmente dedotta dalla dichiarazione di estinzione di un reato antecedente).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione ha rilevato mancanza di specificità del motivo (contraddittorietà tra il dedurre sia la carenza che la manifesta illogicità della motivazione) e, nel merito, ha ritenuto manifestamente infondato il motivo perché le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico derivante dalla semplice assenza di precedenti. La Corte ha inoltre confermato che il giudice di merito ha adeguata discrezionalità nell'individuare gli elementi rilevanti (qui le modalità della condotta, la gravità dei danni, la pluralità dei soggetti lesi e il decesso) e ha fornito motivazione sufficiente per il diniego. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 589 c.p.

    Norma sostanziale contestata: omicidio colposo. Usata quale fattispecie applicata alla condotta dell'imputato in relazione all'incidente del 11/07/2008.

  • art. 132 c.p.

    Disposizione sui limiti dell'applicazione delle circostanze: richiamata nel contesto della valutazione delle attenuanti generiche.

  • art. 133 c.p.

    Disposizione sui criteri di determinazione della pena: la Corte territoriale ha indicato gli elementi ritenuti rilevanti ex art. 133 per escludere le attenuanti generiche (modalità della condotta, gravità dei danni, pluralità dei soggetti lesi).

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulle recidive e sulle circostanze attenuanti/agggravanti nel tempo; la Corte precisa che la formulazione ratione temporis applicabile non attribuisce automaticamente le attenuanti generiche per l'assenza di precedenti.

  • art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.

    Motivi di cassazione richiamati dal ricorrente (violazione di legge e contraddittorietà della motivazione); la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile per difetto di specificità e manifestamente infondato nel merito.

  • art. 173, comma 1, disp. att. coord. trans. c.p.p.

    Norma procedurale richiamata per i limiti della esposizione del motivo nel ricorso; la relazione è stata svolta nei limiti di tale articolo.

  • art. 445, comma 2 c.p.p.

    Norma richiamata dalla difesa per la dichiarazione di estinzione di un precedente reato (furto militare aggravato) e dunque per sostenere l'assenza di precedenti utili ai fini delle attenuanti; la Corte ha ritenuto che ciò non impone automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'obbligo di versamento di somme alla cassa delle ammende: applicato per condannare il ricorrente al pagamento di euro 3.000 a titolo di ammenda a seguito dell'inammissibilità del ricorso.

  • Legge 23 marzo 2016, n. 41

    Richiamata a titolo cronologico/interpretativo: la Corte ha applicato la normativa penale nella formulazione ratione temporis precedente alle modifiche introdotte da questa legge.

  • Legge n. 125 del 2008 (conversione dl. n. 92/2008)

    Richiamata in relazione alla storia normativa dell'art. 62-bis c.p.: la Corte verifica la formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale citata come riferimento in tema di irrogazione di somme in favore della cassa delle ammende; richiamata per giustificare la misura economica comminata al ricorrente.

Massime di principio

  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è automatico per il solo fatto dell'assenza di precedenti: occorrono elementi positivi idonei a fondare il giudizio mitigatorio.
  • Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel valutare quali elementi siano decisivi per concedere o negare le attenuanti; non è obbligato a menzionare o valutare ogni elemento favorevole proposto dalle parti.
  • Un motivo di cassazione che deduca contemporaneamente la "mancanza" e la "manifesta illogicità" della motivazione è intrinsecamente contraddittorio e può essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente i fatti quando la motivazione del giudice del merito è suscettibile di apprezzamento: può verificare solo la correttezza del ragionamento e l'adeguatezza degli elementi indicati.
  • Ricorrere in Cassazione richiede precisione e coerenza logica nelle censure; l'imprecisione o l'inesattezza formale può condurre all'inammissibilità e a sanzioni economiche (spese processuali e ammenda).

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