Cassazione Penale, Sentenza n. 21075/2022 del 31/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Caldarola ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello contro il rigetto dell'istanza volta al riconoscimento dell'inefficacia per decorrenza dei termini della custodia cautelare applicata con ordinanza del 23/07/2021 (art. 74 DPR 309/1990), chiedendo la "retrodatazione" dei termini della seconda custodia alla data di esecuzione della prima ordinanza cautelare (24/02/2017, eseguita 10/03/2017, per art. 416-bis c.p.). La difesa deduceva violazione di legge (artt. 303, comma 1, lett. a), n. 3 e 297, comma 3 c.p.p.) sostenendo sussistenza di "contestazioni aperte", la desumibilità dagli atti degli elementi a supporto della seconda ordinanza già al momento dell'adozione della prima e l'esistenza di collegamenti tra le due contestazioni tali da giustificare la retrodatazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la decisione del Tribunale di Bari. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che ha escluso il presupposto principale per la retrodatazione, cioè l'anteriorità della consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima. In subordine il Tribunale ha inoltre escluso la sussistenza di una connessione qualificata (concorso formale, continuazione o connessione teleologica) e ha ritenuto non provata la desumibilità dagli atti, risultando che il quadro indiziario relativo alla seconda fattispecie si è consolidato in gran parte dopo l'adozione della prima misura e addirittura dopo l'ammissione del rito abbreviato. La Corte ha ricordato che l'onere della prova dei presupposti della retrodatazione grava su chi la invoca (art. 187, comma 2 c.p.p.) e che la valutazione dei fatti è riservata ai giudici di merito, sindacabile in Cassazione solo nei limiti di legge. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è stata disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 c.p.p.
Norme richiamate
art. 297, comma 3, cod. proc. pen.
Disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini della custodia cautelare. La Corte ricorda che l'istituto può operare automaticamente in caso di identità del fatto; per fatti diversi richiede, oltre all'anteriorità della consumazione, una connessione qualificata (concorso formale, reato continuato, nesso teleologico) oppure, in assenza di connessione, la desumibilità dagli atti se i procedimenti sono davanti alla stessa autorità e la separazione è frutto di scelta del P.M.
art. 12, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen.
Individua le ipotesi di connessione rilevanti per la retrodatazione: concorso formale di reati, continuazione e connessione teleologica (reati commessi per eseguire gli altri). La Corte richiede prova della sussistenza di tali connessioni per applicare la retrodatazione tra procedimenti diversi.
art. 416-bis cod. pen.
Rilevato come fattispecie associativa di mafia che ha fondato la prima ordinanza cautelare (2017). La distinzione tra questa fattispecie e quella per stupefacenti ha inciso sulla valutazione della diversità dei fatti e sulla non applicabilità automatica della retrodatazione.
art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma che aggravava la contestazione relativa al traffico di stupefacenti oggetto della seconda ordinanza (2021). La Corte ha valutato che gli elementi indiziari relativi a questa fattispecie si sono consolidati successivamente alla prima misura.
art. 187, comma 2, cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere probatorio: chi invoca la retrodatazione deve provare i presupposti (connessione qualificata o desumibilità dagli atti). La Corte ha ribadito che l'onere grava sulla parte che chiede l'applicazione dell'istituto.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Limiti di sindacabilità in Cassazione delle questioni di fatto: le valutazioni dei giudici di merito su elementi probatori e connessioni sono sindacabili solo nei limiti stabiliti da questa norma. La Corte ha ritenuto il ricorso generico e non conforme a tali limiti.
art. 616, cod. proc. pen.
Norma che consente la condanna alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato; la Corte ha applicato una sanzione di euro 3.000 valutando colpa nella determinazione del ricorso inammissibile.
art. 291, comma 2 e art. 274, cod. proc. pen.
Richiamati in motivazione per spiegare che la diversità delle autorità giudicanti può indicare impossibilità di riunire procedimenti e quindi rendere non plausibile la retrodatazione quando non sussiste una connessione qualificata o urgenza ai sensi dell'art. 274.
art. 94, commi 1-ter e 1-bis, cod. proc. pen.
Previsione procedurale relativa agli effetti della decisione sulla situazione detentiva dell'imputato: la Corte ha disposto la trasmissione della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti conseguenti.
Corte costituzionale, sent. n. 233/2011
Giurisprudenza costituzionale citata per affermare che la retrodatazione può essere applicata anche se per i fatti della prima ordinanza è intervenuta condanna passata in giudicato anteriormente alla seconda ordinanza.
art. 303, comma 1, lett. a), n. 3, cod. proc. pen.
Norma richiamata dal ricorrente nell'ambito delle contestazioni a catena; la Corte non ha ritenuto fondata la doglianza relativa a presunte violazioni di tale norma alla luce della corretta applicazione dei principi di retrodatazione e dei requisiti probatori.
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare (art. 297, comma 3 c.p.p.) richiede sempre la verifica dell'anteriorità della consumazione del reato oggetto della seconda ordinanza rispetto alla prima; senza tale anteriorità la retrodatazione non opera.
- Se i fatti sono diversi, la retrodatazione può operare solo se sussiste una connessione qualificata (concorso formale, continuazione, connessione teleologica) o, in assenza di connessione, se gli elementi giustificativi della seconda misura erano già desumibili dagli atti al momento della prima ordinanza e i procedimenti sono dinanzi alla stessa autorità (o la separazione è frutto di scelta del P.M.).
- L'onere della prova dei presupposti della retrodatazione grava su chi la invoca (art. 187, comma 2 c.p.p.); sono richieste prove concrete e antecedenti alla data rilevante, non meri sospetti o notizie di reato.
- La distinzione tra il fatto storico contestato e la prova del fatto è cruciale per la desumibilità dagli atti: non basta che elementi investigativi esistessero in astratto, occorre che già dessero un quadro idoneo a legittimare l'adozione della misura.
- Quando i procedimenti sono pendenti davanti a uffici diversi, la retrodatazione è eccezionale: la diversità delle autorità indica normalmente incompatibilità di riunione e rende meno plausibile che la sequenza delle misure sia stata strumentale a dilatare i termini.
- Le valutazioni probatorie e di connessione sono questioni di merito e in Cassazione sono sindacabili nei limiti previsti dall'art. 606 c.p.p.; un ricorso generico o che non dimostri errori logici ben delineati è destinato all'inammissibilità.
- La presenza di una condanna passata in giudicato per i fatti della prima ordinanza non esclude in assoluto la retrodatazione della seconda, ma resta necessario il rispetto degli altri presupposti e degli oneri probatori.
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