Cassazione Penale, Sentenza n. 21073/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la sentenza che aveva applicato la pena concordata ex art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8 c.p., con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente per tre anni (oltre alla sanzione della patente per sei mesi). Il ricorrente propone due motivi: 1) vizio di motivazione per non avere il giudice indicato i parametri di cui all'art. 218 C.d.S. a giustificazione della sospensione della patente in misura superiore al medio edittale; 2) falsa applicazione dell'art. 222, comma 2 C.d.S. per non avere operato la riduzione della sanzione accessoria fino a un terzo in ragione dell'applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondata la censura: la quantificazione della sanzione amministrativa segue i parametri dell'art. 218 d.lgs. n.285/1992 (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) e non i criteri dell'art. 133 c.p.; il giudice aveva comunque richiamato, seppur sinteticamente, la "straordinaria gravità dell'illecito" come giustificazione per l'applicazione della sanzione accessoria in misura superiore al medio edittale. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo inammissibile: l'art. 222, comma 2-bis C.d.S. prevede la possibilità di diminuire la sanzione fino a un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p.; nella fattispecie la sanzione di tre anni è compatibile con l'applicazione della riduzione (la Corte ha valutato che l'originaria misura massima poteva essere di quattro anni e che la misura adottata è una riduzione prossima a un terzo, giustificata dalla straordinaria gravità dell'illecito). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Norma richiamata come fondamento dell'applicazione della pena concordata tra le parti; la riduzione prevista dall'art. 222 C.d.S. può operare in caso di applicazione della pena ai sensi di questo articolo.
art. 589-bis cod. pen.
Norma del codice penale relativa all'omicidio stradale; è il reato per cui è stata irrogata la pena concordata.
art. 218, comma 2, d.lgs. n.285/1992 (Codice della Strada)
Stabilisce i parametri specifici per la determinazione della sanzione amministrativa accessoria (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione); secondo la Corte la misura della sanzione accessoria deve essere motivata con riferimento a questi parametri, non con quelli dell'art. 133 c.p.
art. 222, comma 2-bis, C.d.S.
la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida sia diminuita 'fino ad un terzo in caso di applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e seguenti del codice di procedura penale'
Prevede la possibilità di diminuire la sospensione della patente fino a un terzo quando la pena è applicata mediante accordo ex art. 444 c.p.p.; la riduzione non è automatica e può essere modulata dal giudice in relazione alla gravità dell'illecito.
art. 133 cod. pen.
Criteri generali per la determinazione della pena principale; la Corte osserva che tali criteri non sono sovrapponibili ai parametri specifici per le sanzioni amministrative accessorie di cui all'art. 218 C.d.S.
Massime di principio
- La determinazione della sanzione amministrativa accessoria (es. sospensione patente) si basa sui parametri dell'art. 218 C.d.S. (gravità della violazione, entità del danno, pericolo di ulteriore circolazione) e non sui criteri generali di determinazione della pena previsti dall'art. 133 c.p.; pertanto motivazioni sulla misura devono richiamare (anche sinteticamente) questi parametri.
- La motivazione della decisione può essere sintetica ma deve comunque fornire idonei richiami ai parametri che giustificano la misura della sanzione accessoria; una formula che evidenzi la "straordinaria gravità dell'illecito" può essere sufficiente se rapportata ai parametri richiesti.
- La riduzione della sanzione accessoria prevista dall'art. 222 C.d.S. in caso di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. è possibile "fino ad un terzo", ma non è automatica: il giudice può modulare la riduzione tenendo conto della gravità dell'illecito e dei limiti massimi previsti dalla normativa.
- Non è lecito confondere o sovrapporre i criteri per la determinazione della pena principale con quelli per le sanzioni amministrative accessorie; i relativi apprezzamenti giustificativi restano autonomi e distinti.
- In ipotesi di reati stradali con esiti gravi (es. omicidio stradale), la "straordinaria gravità" del fatto può giustificare una sanzione accessoria superiore al medio edittale nonostante la applicazione di una pena concordata, purché il giudice dia anche una motivazione che richiami i parametri dell'art. 218 C.d.S.
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