Cassazione Penale, Sentenza n. 39160/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di condanna per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (entrambi) e, per Federico Della Bartola, anche per truffa aggravata ai danni della Regione Toscana. Le censure riguardavano in sintesi: 1) la mancata prova della distrazione di specifiche somme e beni (tra cui versamenti di 19.000 e 9.880 euro, gommone Sacs 5903, due rimorchi e altri pagamenti), con contestazione della rilevanza di fatture e iscrizioni PRA e della promiscuità gestionale tra Blu Paint e Polo Nautico; 2) la pretesa illogicità o genericità della motivazione in relazione alla bancarotta documentale e alla ricostruzione contabile; 3) per Della Bartola, che l'erogazione regionale si fondava sull'attestazione di danno e non sull'esecuzione dei lavori (quindi assenza di mendacio antecedente necessario alla truffa) e che la documentazione falsa sarebbe stata prodotta in periodo di detenzione; 4) contestazioni sulla determinazione della pena e sul riconoscimento della recidiva per Barbieri.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi complessivamente infondati e ha confermato le condanne. In particolare: - Ha ritenuto inammissibili/indeducibili alcune censure che si limitavano a rimettere in discussione la valutazione probatoria dei giudici di merito o erano formulate in modo generico; - Ha richiamato il principio secondo cui la prova della distrazione può desumersi dall'assenza per parte dell'amministratore di una giustificazione della destinazione dei beni sottratti, specie in presenza di gestione promiscua tra società; - Ha respinto la tesi difensiva sulla truffa, ritenendo che la presentazione di documentazione falsificata idonea a far erogare somme integrasse l'attività decipiente; - Ha considerato corretta la motivazione sul trattamento sanzionatorio e sul riconoscimento della recidiva. Esito: conferma delle condanne senza annullamenti o rinvii significativi.
Norme richiamate
Principio sulla destinazione dei beni aziendali a garanzia dei creditori: la posizione di garanzia dell'imprenditore giustifica la tutela penale in tema di bancarotta.
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta patrimoniale)
La bancarotta patrimoniale si concretizza nella diminuzione apprezzabile del patrimonio destinato ai creditori; la prova della distrazione può fondarsi sulla mancata dimostrazione da parte dell'amministratore della destinazione dei beni al soddisfacimento della società.
Motivi di cassazione generici o formulati in modo vago non consentono l'esame delle deduzioni di merito e sono inammissibili.
Criteri per la determinazione della pena: la valutazione della congruità della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata; la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione adottata.
Indebita percezione di erogazioni pubbliche distinta dalla truffa: manca l'elemento dell'induzione in errore se l'ente si limita a prendere atto di autocertificazioni; va verificato caso per caso se la condotta integri invece la fattispecie della truffa.
art. 640-bis cod. pen. (truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche)
La presentazione di documentazione falsificata idonea a determinare l'erogazione costituisce attività decipiente e integra la fattispecie di truffa aggravata; il fatto che la normativa preveda requisiti formali per l'erogazione non esclude responsabilità qualora siano stati prodotti falsi che hanno determinato l'erogazione.
Massime di principio
- In casi di bancarotta fraudolenta patrimoniale la prova della distrazione può essere ricavata dall'assenza di spiegazioni credibili sull'esatta destinazione dei beni da parte dell'amministratore: l'onere di chiarire la sorte dei beni rileva fortemente.
- La mera ricostruzione alternativa o la richiesta di rivalutazione delle prove è inammissibile in Cassazione se fondata su censure generiche; le doglianze devono essere specifiche e circostanziate.
- Chi subentra nella gestione societaria ha l'obbligo autonomo di verificare la contabilità pregressa e, se necessario, ricostruirla: non esime dalla responsabilità l'asserita esistenza di disordine contabile antecedente.
- Per le erogazioni pubbliche la fattispecie perseguibile può essere quella di indebita percezione o di truffa aggravata; la differenza pratica dipende dalla presenza di una condotta idonea a indurre in errore l'ente erogatore (documenti falsi o menzogne che hanno determinato l'erogazione).
- La determinazione della pena e l'applicazione della recidiva rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione indichi i criteri valutati; contestazioni meramente prospettiche sulla congruità della pena difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
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