Cassazione Civile, Ordinanza n. 02520/2026 del 05/02/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (cessionario)
La controversia
La controversia origina da un incendio che danneggia un immobile industriale concesso in leasing e, secondo la prospettazione della parte ricorrente, assicurato mediante una polizza stipulata dalla società utilizzatrice con una compagnia assicurativa. Dopo il sinistro, la originaria proprietaria del bene e poi sua avente causa chiedono il ristoro dei danni all'immobile, mentre la compagnia contesta la spettanza dell'azione sul presupposto che la polizza non tuteli il proprietario ma sia altra figura assicurativa. In appello la sentenza di primo grado, favorevole alla tesi della parte ricorrente, viene riformata con rigetto di tutte le domande nei confronti dell'assicuratore. Con il ricorso per cassazione la società avente causa deduce anzitutto nullità della sentenza d'appello per motivazione solo apparente, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata ad aderire in modo acritico alle argomentazioni della compagnia senza un autonomo percorso argomentativo; deduce inoltre violazione delle norme sull'assicurazione per conto altrui, sull'interesse assicurato e sulle obbligazioni derivanti dal contratto, sostenendo che la polizza dovesse essere qualificata come assicurazione per conto altrui o comunque come copertura del danno all'immobile, con conseguente diritto del proprietario/avente causa a pretendere l'indennizzo. Un secondo motivo denuncia omesso esame dell'esistenza e del contenuto della polizza, ritenuto decisivo per qualificare il contratto e riconoscere il diritto all'indennizzo. La compagnia resiste e propone ricorso incidentale; analogo ricorso incidentale propone la società conduttrice/contraente della polizza.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo la sentenza d'appello affetta da motivazione meramente apparente, perché non rende percepibili le ragioni della riforma e si limita ad un'adesione apodittica alle difese dell'appellante. I primi due motivi del ricorso principale restano assorbiti. I ricorsi incidentali vengono dichiarati inammissibili: quello della compagnia per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il dispositivo della sentenza impugnata era stato corretto con ordinanza, quello della società conduttrice per carenza di interesse, essendo passata in giudicato la statuizione di rigetto della domanda proposta nei suoi confronti. La sentenza impugnata è cassata in relazione e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare l'appello della compagnia e, se del caso, qualificare il contratto assicurativo e verificare se sia stata proposta una domanda contrattuale dell'avente causa del proprietario. Le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e intellegibile; è nulla quando, pur graficamente esistente, non consente di comprendere il fondamento della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il vizio processuale invocato per la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È la norma richiamata per denunciare violazione e falsa applicazione delle disposizioni sostanziali sull'assicurazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo relativo alla polizza assicurativa.
Disciplina l'assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta; la Corte di rinvio dovrà verificare se la polizza rientri in tale schema.
Individua il soggetto assicurato in base all'interesse all'indennità; nella specie, se la polizza è per conto altrui, l'assicurato sarebbe il proprietario dell'immobile.
Richiamato nel contesto della pretesa risarcitoria per danni all'immobile nei confronti del conduttore.
Richiamato insieme all'art. 1588 c.c. nella ricostruzione della disciplina invocata.
Evocato per il principio iura novit curia e per censurare la qualificazione giuridica del rapporto.
Richiamato per l'esame prioritario del motivo logicamente preliminare.
L'accoglimento del motivo di ricorso comporta la caducazione della sentenza impugnata nei capi dipendenti.
Il giudice del rinvio dovrà valutare anche la condotta complessiva delle parti nell'accertare se sia stata proposta la domanda contrattuale.
È richiamato per escludere l'interesse all'impugnazione della società conduttrice rispetto al giudicato formatosi sulla domanda nei suoi confronti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in relazione al ricorso incidentale inammissibile.
Massime di principio
- La motivazione è apparente e quindi nulla quando il giudice d'appello si limiti ad aderire alle difese di parte senza rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito e senza confrontarsi criticamente con le risultanze processuali e le difese avversarie.
- In tema di polizza collegata a un rapporto di leasing o di utilizzo di immobile, la qualificazione del contratto è decisiva: occorre verificare se si tratti di assicurazione della responsabilità civile del conduttore oppure di assicurazione contro i danni stipulata per conto altrui o di chi spetta; solo nel secondo caso il proprietario/interessato all'indennizzo può agire verso l'assicuratore.
- Nel giudizio di rinvio, quando la decisione cassata sia fondata su una qualificazione contrattuale carente di adeguata motivazione, il giudice deve procedere a un nuovo scrutinio del rapporto sulla base delle allegazioni e della condotta complessiva delle parti, senza dare per acquisiti come fatti elementi che sono in realtà mere argomentazioni difensive.
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto e attuale: è inammissibile il ricorso incidentale proposto da chi non possa più subire un pregiudizio giuridico-economico dalla decisione impugnata o rispetto a cui si sia formato giudicato interno sulla statuizione sfavorevole.
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