Ordinanza n. 1720/2026 - Catania, Sezione 3
per l'esecuzione del giudicato scaturente dalla sentenza n. 2340/2025 emessa in data 16.10.2025 dal Tribunale di Messina - Sezione Lavoro e Previdenza nella causa iscritta al n. 5960/2024 R.G.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il ricorso è stato notificato direttamente agli indirizzi PEC dell'Amministrazione e presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina. Il Ministero non si è costituito. Il TAR ha rilevato che, ai sensi dell'art. 144 c.p.c., dell'art. 41, comma 3, c.p.a. e dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933, gli atti introduttivi dei giudizi contro le amministrazioni statali devono essere notificati, a pena di nullità, presso l'Avvocatura dello Stato competente per distretto. Poiché il giudizio è stato instaurato presso la sezione staccata di Catania, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; la notifica presso l'Avvocatura di Messina e direttamente al Ministero è stata quindi ritenuta nulla.
La decisione
Il TAR ha accertato la nullità della notificazione del ricorso introduttivo e ha rilevato che, in assenza della costituzione del Ministero, il contraddittorio non era correttamente instaurato. In applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a., come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148/2021, ha disposto la rinnovazione della notificazione presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania. Il termine perentorio per la rinnovazione è stato fissato in 15 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, con ulteriore termine di 5 giorni per il deposito della ricevuta di perfezionamento della notifica. È stata prevista l'improcedibilità del ricorso in caso di mancato adempimento. La trattazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 30 settembre 2026.
Norme richiamate
Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato
La notificazione degli atti giudiziari alle amministrazioni statali deve rispettare le modalità speciali previste per la difesa erariale.
La notificazione dei ricorsi nei confronti delle amministrazioni dello Stato è effettuata secondo le norme vigenti per la difesa in giudizio delle stesse
Nei giudizi amministrativi, la notifica dei ricorsi contro lo Stato deve essere eseguita secondo le regole applicabili alla rappresentanza e difesa erariale.
art. 11 R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611
Le notificazioni di cui ai commi precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio
Gli atti introduttivi dei giudizi amministrativi contro le amministrazioni statali devono essere notificati presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita; la violazione determina nullità rilevabile d'ufficio.
La nullità della notificazione dell'atto introduttivo, quando il contraddittorio non è correttamente costituito, impone l'assegnazione di un termine per la rinnovazione, senza che rilevi l'imputabilità del vizio alla parte notificante.
art. 1 legge 25 marzo 1958, n. 260
Ha introdotto nel testo dell'art. 11 del R.D. n. 1611/1933 la disciplina richiamata dal TAR in materia di notificazioni alle amministrazioni dello Stato.
art. 10, comma 3, legge 3 aprile 1979, n. 103
Richiama espressamente la disciplina dell'Avvocatura dello Stato per i giudizi amministrativi.
Massime di principio
- Nei giudizi amministrativi contro un'amministrazione statale, l'atto introduttivo deve essere notificato presso l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria adita; per un giudizio instaurato presso una sezione staccata del TAR rileva il distretto dell'Avvocatura competente per la sede della sezione stessa.
- La notificazione eseguita direttamente all'amministrazione statale o presso un'Avvocatura distrettuale diversa da quella competente è affetta da nullità, e non da mera irregolarità, quando non ricorra una deroga alla disciplina della difesa erariale.
- Se la notifica nulla dell'atto introduttivo impedisce la corretta costituzione del contraddittorio e l'amministrazione intimata non si è costituita, il giudice deve assegnare al ricorrente un termine perentorio per rinnovare la notificazione.
- L'assegnazione del termine per rinnovare una notificazione nulla prescinde dall'imputabilità del vizio al notificante e dalla scusabilità dell'errore; la rinnovazione è dovuta anche quando la nullità sia stata causata dalla parte stessa.
- Il mancato perfezionamento della rinnovazione della notificazione entro il termine perentorio assegnato comporta l'improcedibilità del ricorso.
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