Ordinanza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo e, con motivi aggiunti, divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Questore di Vicenza con cui era stata revocata la licenza di porto di fucile per uso sportivo, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo decreto del Prefetto di Vicenza recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, oltre agli atti presupposti e alla comunicazione di avvio del relativo procedimento. Nella fase cautelare ha chiesto la sospensione degli effetti degli atti, sostenendo l'illegittimità delle valutazioni amministrative sfavorevoli, anche in ragione del tempo trascorso e dell'intervenuta oblazione delle condotte valorizzate dall'Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. In sede di cognizione sommaria ha ritenuto che i motivi non fossero suscettibili di favorevole apprezzamento: le condotte conservavano valenza sintomatica nonostante l'intervenuta oblazione e il periodo trascorso dall'adozione dell'originaria misura non appariva sufficiente a superare il giudizio prognostico sfavorevole formulato dall'Amministrazione. Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto prevalenti, nel bilanciamento degli interessi, le esigenze di tutela della pubblica incolumità e di prevenzione di possibili abusi rispetto all'interesse del ricorrente a detenere e utilizzare nuovamente le armi. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, la valenza sintomatica di condotte ritenute indicative di un possibile abuso delle armi può rimanere rilevante anche quando tali condotte siano state oggetto di oblazione, se il giudizio prognostico sfavorevole dell'autorità di pubblica sicurezza non risulta altrimenti superato.
- Il mero decorso del tempo dall'adozione di una precedente misura di pubblica sicurezza non è sufficiente, da solo, a superare il giudizio prognostico sfavorevole dell'Amministrazione, quando il periodo trascorso non consenta di escludere il rischio di abuso delle armi.
- Nel bilanciamento cautelare, l'esigenza di tutelare la pubblica incolumità e prevenire possibili abusi nell'utilizzo o nella detenzione di armi può prevalere sull'interesse individuale del titolare a ottenere la restituzione della licenza e la possibilità di detenere e utilizzare armi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 12 giu 2026Ordinanza n. 252/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →