Ordinanza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca parziale della concessione temporanea di occupazione di area pubblica, relativa a un porticato condominiale soggetto a uso pubblico
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale del 7 aprile 2026 con cui è stata disposta la revoca parziale della concessione temporanea, rilasciata nel 2024 e modificata nel 2025, per l’occupazione di un’area destinata al servizio dell’attività di somministrazione. Il Comune ha ritenuto che la revoca riguardasse il porticato del condominio controinteressato e che mancasse il consenso del proprietario o dell’amministratore, richiesto dall’art. 13, comma 6, del regolamento comunale per le attività di somministrazione per le occupazioni di aree private a uso pubblico. La determinazione richiamava la comunicazione dell’amministratore del condominio, secondo cui il portico sarebbe stato di proprietà condominiale, in uso pubblico, e non sarebbe mai stata autorizzata l’occupazione da parte della società. La ricorrente ha proposto domanda di annullamento, previa sospensione cautelare, nonché domanda risarcitoria. La questione sostanziale riguarda la natura condominiale o esclusiva della porzione di portico interessata dalla concessione e, conseguentemente, la necessità e la sussistenza del consenso del proprietario o dell’amministratore.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia della revoca parziale. Il Collegio ha ritenuto che la questione centrale relativa alla proprietà condominiale o esclusiva della porzione di portico richieda un approfondimento proprio della fase di merito, anche in considerazione delle difese del condominio controinteressato; non ha quindi definito in via cautelare la fondatezza delle contestazioni sull’assetto proprietario e sulla necessità del consenso previsto dal regolamento comunale. Quanto al periculum in mora, il TAR ha ritenuto prevalente, nel bilanciamento degli interessi, l’interesse della società alla prosecuzione dell’attività economica fino alla definizione del giudizio di merito. È stata fissata l’udienza pubblica del 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate, poiché la decisione è stata assunta esclusivamente in punto di periculum in mora.
Norme richiamate
art. 13, comma 6, del Regolamento comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande
Le occupazioni in aree private ad uso pubblico necessitano del consenso del proprietario/amministratore
La disposizione è indicata dal Comune quale presupposto per assentire l’occupazione di aree private soggette a servitù di uso pubblico; la sua applicabilità dipende, nella controversia, dalla qualificazione proprietaria dell’area e dalla sussistenza del consenso richiesto.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base normativa della domanda cautelare; il TAR ha accolto l’istanza sospendendo l’efficacia dell’atto impugnato in ragione del bilanciamento degli interessi e della prevalenza dell’interesse della ricorrente alla prosecuzione dell’attività economica.
Massime di principio
- Quando la legittimità della revoca di una concessione di occupazione di area pubblica dipende dalla qualificazione proprietaria dell’area e dalla necessità del consenso del proprietario o dell’amministratore, una controversia fattuale e giuridica non adeguatamente definibile nella fase cautelare può giustificare l’approfondimento nella fase di merito.
- Nella tutela cautelare, qualora la questione di fumus richieda un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può fondare la misura provvisoria sul bilanciamento degli interessi e sulla prevalenza del periculum in mora.
- L’interesse alla prosecuzione temporanea di un’attività economica può prevalere, in sede cautelare e fino alla definizione del merito, sull’interesse pubblico all’immediata esecuzione della revoca di un titolo concessorio, quando dagli atti emerga un’esigenza concreta di evitare il pregiudizio derivante dall’interruzione dell’attività.
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