Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 336/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600868

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale di sospensione per tre giorni dell’attività di somministrazione e di sospensione degli effetti della concessione di suolo pubblico per sessanta giorni

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale chiedendone l’annullamento e, in via cautelare, la sospensione. La censura ritenuta prima facie fondata riguarda l’erronea applicazione dell’art. 43 del Regolamento CUP, come modificato nel 2024. Secondo la ricorrente, l’amministrazione avrebbe computato, ai fini della progressione sanzionatoria, violazioni integralmente commesse prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, giungendo così all’applicazione immediata della misura più grave senza il previo esperimento dei livelli intermedi previsti dal sistema graduale. È stato inoltre dedotto il pregiudizio derivante dall’impossibilità di utilizzare il plateatico per un periodo significativo, con incidenza diretta e immediata sulla capacità operativa dell’attività economica.

La decisione

Il TAR ha accolto parzialmente la domanda cautelare, ritenendo sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha rilevato che appare prima facie fondata la censura relativa al computo di violazioni commesse integralmente prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina del Regolamento CUP. Il nuovo sistema sanzionatorio, improntato alla gradualità e al progressivo adeguamento del destinatario, sarebbe eluso dall’applicazione immediata della misura più grave senza il previo passaggio attraverso i livelli intermedi. Il provvedimento è stato quindi ritenuto apparentemente illegittimo limitatamente alla sospensione degli effetti della concessione di suolo pubblico per sessanta giorni. Quanto al periculum, il divieto di utilizzare il plateatico è stato considerato idoneo a incidere direttamente e significativamente sull’esercizio dell’attività economica. L’efficacia dell’atto è stata sospesa soltanto nella parte relativa alla concessione di suolo pubblico; resta ferma, in questa fase, la sospensione dell’attività di somministrazione per tre giorni. La trattazione del merito è stata fissata per il 29 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la complessità delle questioni e il bilanciamento degli interessi.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 43 del Regolamento CUP, come modificato nel 2024

    La disciplina è stata interpretata nel senso che il sistema sanzionatorio graduale non consente di computare violazioni integralmente commesse prima della sua entrata in vigore per applicare immediatamente la misura più grave, senza il previo esperimento dei livelli intermedi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il giudice amministrativo può sospendere soltanto la parte del provvedimento per la quale ravvisi, allo stato degli atti, fumus boni iuris e periculum in mora, lasciando provvisoriamente efficace la parte non specificamente incisa dalla misura cautelare.
  • Quando una nuova disciplina introduce una progressione sanzionatoria graduale finalizzata al progressivo adeguamento del destinatario, il computo di violazioni integralmente commesse prima della sua entrata in vigore non può condurre all’immediata applicazione della sanzione più grave, eludendo i livelli intermedi previsti dalla disciplina.
  • L’applicazione di una misura sanzionatoria più grave sulla base di violazioni anteriori alla nuova disciplina può risultare prima facie illegittima quando la nuova normativa abbia introdotto un sistema graduale non applicato secondo la relativa sequenza.
  • Ai fini del periculum in mora, l’impossibilità di utilizzare un’area in concessione funzionale all’esercizio di un’attività economica può integrare un pregiudizio diretto e immediato, idoneo a giustificare la sospensione cautelare della misura amministrativa.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneOccupazione di suolo pubblicoTutela cautelare
RamiCommercio e attività produttiveDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.