Ordinanza n. 331/2026 - Venezia, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza sindacale di revoca della precedente ordinanza contingibile e urgente che limitava l'orario di apertura di un locale di pubblico spettacolo e pubblico esercizio, nonché gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, l'ordinanza sindacale del 14 agosto 2025 con cui il Comune aveva revocato la precedente ordinanza del 29 novembre 2024, adottata a tutela della quiete pubblica e della sicurezza urbana e contenente la limitazione dell'apertura del locale alla fascia oraria dalle 18:00 alle 24:00. Sono stati impugnati anche i verbali della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo. Dal testo dell'ordinanza cautelare non risultano esposti in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, ma la contestazione riguarda la revoca delle limitazioni nonostante i possibili persistenti pregiudizi alla quiete pubblica e al riposo dei residenti, nonché l'efficacia degli interventi di mitigazione acustica e delle misure di sicurezza adottati dalla società controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni ulteriore approfondimento alla fase di merito. Ha ritenuto che le ordinanze sindacali contingibili e urgenti, comprese quelle adottate ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995, abbiano tendenzialmente natura provvisoria ed effetti temporalmente limitati. La precedente ordinanza del 2024 era stata adottata sulla base della situazione allora accertata; successivamente, la relazione tecnica allegata all'istanza della società aveva documentato interventi di mitigazione delle emissioni rumorose e misure a tutela della sicurezza urbana. Secondo il giudice, tali mutamenti rendevano plausibile che la precedente ordinanza avesse esaurito i propri effetti, sicché essa non avrebbe potuto continuare a produrre conseguenze neppure nell'ipotesi di inefficacia concreta degli interventi realizzati. Il TAR ha inoltre valorizzato l'avvertenza contenuta nella nuova ordinanza, secondo cui il Comune avrebbe potuto adottare ulteriori misure qualora si fossero verificate future situazioni pregiudizievoli per la qualità della vita o il riposo dei residenti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR nella camera di consiglio, con valutazione sommaria del fumus boni iuris.
art. 9 l. 447/1995
ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l’inibitoria parziale o totale di determinate attività
Il potere sindacale di contenimento delle emissioni sonore, incluse limitazioni o inibizioni dell'attività, ha natura temporanea e provvisoria.
Massime di principio
- Le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco, comprese quelle emesse ai sensi dell'art. 9 della legge n. 447/1995 per il contenimento delle emissioni sonore, hanno tendenzialmente natura provvisoria ed effetti limitati nel tempo.
- La sopravvenienza di interventi di mitigazione delle emissioni rumorose e di misure di sicurezza può giustificare la revoca o il superamento di una precedente ordinanza sindacale contingibile e urgente, adottata sulla base di una situazione di fatto successivamente mutata.
- Un'ordinanza contingibile e urgente precedentemente adottata sulla base dello status quo accertato in un determinato momento può ritenersi esaurita quando mutino le condizioni che ne avevano giustificato l'adozione; l'eventuale inefficacia concreta delle misure sopravvenute non determina, di per sé, la persistente efficacia del precedente provvedimento.
- La revoca di una precedente limitazione non preclude all'amministrazione l'adozione di nuove misure qualora si verifichino future situazioni pregiudizievoli per la qualità della vita o il riposo dei residenti.
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