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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23596/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo determinato e poi stabilizzato con un nuovo contratto a tempo indeterminato, nel quale era previsto l'inquadramento in categoria A. La Corte d'appello aveva riconosciuto, fino al 31.12.2010, il diritto del lavoratore al trattamento economico tabellare corrispondente alla posizione B4, ritenendo applicabile la disciplina del personale regionale siciliano e il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, ma aveva limitato tale riconoscimento al periodo anteriore alla stabilizzazione. Il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 416 c.p.c., sostenendo che l'amministrazione si era costituita tardivamente in primo grado e che, perciò, non avrebbe potuto proporre l'eccezione di acquiescenza né produrre tardivamente il contratto di assunzione a tempo indeterminato; con il secondo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo, lamentando che la sentenza non avesse considerato l'eccezione da lui sollevata in appello sulla tardiva costituzione della controparte e sulle conseguenti preclusioni istruttorie e difensive.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi fossero formulati in violazione del duplice onere di specifica indicazione e deposito degli atti e documenti su cui si fondano le censure, richiesto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. Il ricorrente, infatti, si era limitato a richiamare atti del giudizio di merito senza riprodurne in ricorso il contenuto essenziale o senza depositarli unitamente al ricorso, impedendo alla Corte di verificare il vizio denunciato senza svolgere autonome ricerche negli atti. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e con attestazione dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.c.

    richiamato come norma processuale la cui violazione era denunciata dal ricorrente per sostenere la tardività della costituzione della controparte e delle sue difese.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    indicato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.

    richiamato quale requisito di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, posto a pena di inammissibilità.

  • art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c.

    richiamato quale onere di deposito degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, a pena di improcedibilità.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per dare atto dei presupposti processuali dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato come base del contributo unificato cui si riferisce l'ulteriore importo dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    richiamata come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

  • clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE

    citata dalla sentenza di merito come base del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e altri lavoratori comparabili.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, chi deduce vizi fondati su atti o documenti del processo di merito deve indicare specificamente tali atti e documenti e depositarli nei modi di legge, così da consentire alla Corte il controllo del vizio senza ricerche autonome negli atti.
  • Il mancato rispetto del duplice onere di specificazione e deposito degli atti e documenti posti a fondamento del motivo comporta l'inammissibilità del ricorso, anche quando le censure siano formalmente rubricate come violazione di legge o omesso esame di un fatto decisivo.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere scrutinata se il fatto allegato dipende da documenti o atti di merito non riprodotti o non prodotti in cassazione in modo rituale.
  • In sede di legittimità non è sufficiente un generico richiamo agli atti del giudizio di merito: è necessario che il contenuto rilevante degli stessi sia riportato nel ricorso in modo autosufficiente e che i documenti siano disponibili per il controllo della Corte.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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