Cassazione Penale, Sentenza n. 25098/2023 del 09/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Loparco ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bari che aveva rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo emesso il 16/06/2014. Il sequestro riguardava quote sociali della Court Estate S.r.l. e somme per euro 2.351.000,00, disposto sia nella forma impeditiva sulle quote sia nella forma finalizzata alla confisca per equivalente. La difesa ha sostenuto che il provvedimento originario di sequestro era fondato sullimputazione di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), poi caduta e sostituita da una nuova imputazione di bancarotta fraudolenta (artt. 216 e 223 R.D. 267/1942), e che il decreto genetico non sarebbe quindi più coperto da titolo cautelare idoneo a sorreggerlo. Inoltre la difesa ha contestato la sussistenza dei presupposti per il sequestro per equivalente, rilevando che i reati tributari (art. 4 D.Lgs. 74/2000) indicati a fondamento del sequestro non risultano più contestati o risultano prescritti, e ha dedotto linsussistenza di posizione di garanzia o di poteri gestori del ricorrente giustificativi della sua responsabilità per bancarotta distrattiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato con riferimento al sequestro disposto per equivalente e ha annullato lordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari. Sul punto sostanziale, la Corte ha rilevato che, sebbene appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta non siano identiche, la fattispecie di bancarotta fraudolenta può costituire un reato complesso che assorbe la condotta appropriativa (continuità/progressione): perciò la sola modifica della qualificazione giuridica da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta non comporta automaticamente la caducazione del sequestro impeditivo sulle quote, purché permanga il nucleo fattuale su cui il sequestro si fondava. Tuttavia, la Corte ha disposto lannullamento dellordinanza in relazione al sequestro per equivalente, perché dal decreto che ha disposto il giudizio non risultano più contestati i reati tributari che giustificavano quel tipo di sequestro, né risultano elementi che consentano di mantenerlo (esercizio dellazione penale, non prescrizione, ecc.). Il procedimento è quindi rinviato al Tribunale per nuovo esame limitato agli aspetti del sequestro per equivalente.
Norme richiamate
Codice penale, art. 646 (appropriazione indebita)
La condotta appropriativa originariamente contestata ai fini del sequestro può rimanere rilevante anche se la fattispecie è poi ricondotta alla bancarotta fraudolenta; lappropriazione indebita può essere assorbita nella bancarotta quando sussiste la progressione criminosa.
R.D. 16 marzo 1942 n.267 (Legge fallimentare), artt. 216, 219, 223 (bancarotta fraudolenta)
La bancarotta fraudolenta è considerata una fattispecie complessa che può contenere la condotta appropriativa; la modifica dellimputazione a bancarotta non elimina automaticamente il nucleo fattuale già alla base del sequestro, salvo che vengano indicati elementi nuovi che ne compromettano il titolo cautelare.
Legge 24 dicembre 2007 n.244, art. 1 comma 143 (sequestro per equivalente)
Il sequestro per equivalente finalizzato alla confisca richiede che sussistano i reati che ne costituiscono il presupposto; se tali reati non sono più contestati o risultano prescritti/non perseguiti, il sequestro per equivalente non può essere mantenuto.
D.Lgs. n.74/2000, art. 4 (reati tributari, omesso versamento IVA)
I reati tributari possono costituire base per la confisca per equivalente; nella vicenda, però, essendo tali reati non più contestati o prescritti, non possono sorreggere il mantenimento del sequestro per equivalente.
Codice di procedura penale, artt. 321, 322, 322-bis e segg., 310, 321, 649 ecc.
Regolano il procedimento di riesame e appello cautelare e i presupposti del sequestro preventivo. In sede di impugnazione cautelare è necessario un elemento nuovo per rimuovere il titolo cautelare; la mera riqualificazione giuridica non è di per sé sufficiente se il nucleo fattuale resta invariato.
Codice penale, art. 84 (reato complesso/continuità)
Usato dalla Corte per descrivere il rapporto di progressione tra appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta: la bancarotta può integrare un reato complesso che assorbe la condotta appropriativa.
Codice penale, art. 40 comma secondo (concorso di persone)
La contestazione dei reati di bancarotta in concorso può ricadere anche su soggetti che non erano formalmente amministratori se si riscontra il concorso nella condotta; la mancanza di titoli formali di gestione non esclude automaticamente la responsabilita quando è ravvisato il concorso.
Massime di principio
- La modifica della qualificazione giuridica del fatto (es. da appropriazione indebita a bancarotta fraudolenta) non determina automaticamente la caducazione del sequestro preventivo se il nucleo fattuale su cui il sequestro si fonda persiste; la bancarotta può assorbire la condotta appropriativa quando sussiste la progressione criminosa.
- Il sequestro per equivalente necessita della persistente sussistenza dei reati che giustificano la confisca (es. reati tributari); se tali reati non sono più contestati o sono prescritti, il sequestro per equivalente non può essere mantenuto.
- In sede di gravame cautelare linsorgere di una mera riqualificazione giuridica non è di per sé elemento idoneo a scardinare il titolo cautelare: è richiesto un elemento nuovo e specifico che metta in discussione il fumus o il periculum.
- La verifica della posizione soggettiva dellimputato (ruoli, poteri gestori, posizione di garanzia) è rilevante per lattribuzione della responsabilità; tuttavia, lassenza di titoli formali non esclude automaticamente la responsabilità ove emerga un concorso di fatto nella condotta.
- Il giudice di merito, e in seguito la Cassazione, devono distinguere tra le diverse finalità del sequestro (impeditivo, finalizzato alla confisca, per equivalente) e valutare autonomamente per ciascuna se permangono i presupposti giuridici e fattuali.
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