Cassazione Civile, Ordinanza n. 08134/2024 del 26/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia della società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che aveva svolto difesa, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nei confronti dell'altra intimata, rimasta senza attività difensiva.
Esito
Favorevole al resistente (utente)
La controversia
Due utenti del servizio idrico integrato, per gli anni precedenti, avevano chiesto la restituzione o il rimborso della quota tariffaria versata a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, assumendo che nel comprensorio interessato quel servizio non fosse stato in concreto svolto. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva respinto l'appello della società gestrice, confermando la condanna alla restituzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 102/2009 in tema di servizio idrico e depurazione; violazione di norme codicistiche su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell'indebito; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul riparto dell'onere probatorio; omesso esame di documenti e violazione di norme statali e regionali sulla tariffa; ulteriore violazione di norme sull'adempimento e sull'art. 154 del D.Lgs. 152/2006; violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Prima della decisione, la ricorrente ha però dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, anche alla luce di precedenti ordinanze di legittimità conformi che avevano ritenuto non dovuta la quota tariffaria relativa al mancato servizio di depurazione, individuato il soggetto legittimato passivo nella società subentrata nel contratto ex art. 2558 c.c. e applicato la prescrizione decennale.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
norma processuale richiamata per denunciare l'omesso esame di documenti
artt. 74, 101 e 105 D.Lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente in tema di disciplina del servizio idrico integrato e della depurazione
art. 2 D.M. 30 settembre 2009, n. 102
richiamato dalla ricorrente in tema di determinazione della tariffa
artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 c.c.
richiamati dalla ricorrente a sostegno delle censure su correttezza, adempimento e disciplina contrattuale
richiamato come norma sulla ripetizione dell'indebito
artt. 105, 154 e 155 D.Lgs. 152/2006
richiamati dalla ricorrente in relazione al servizio idrico e ai relativi costi tariffari
richiamato dalla ricorrente nei motivi sul governo delle decisioni di merito e sulla valutazione della domanda
richiamato per la dedotta violazione delle regole sull'onere della prova
artt. 141, 147, 149, 154 e 155 D.Lgs. 152/2006
richiamati per la disciplina del servizio idrico integrato e della tariffa
art. 4 L.R. n. 29/2007
richiamato nel motivo che lamentava anche omesso esame di documenti
art. 8-sexies D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 conv. in L. n. 13/2009
richiamato in relazione alla disciplina tariffaria del servizio idrico
richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla prescrizione
citato nel richiamo ai precedenti di legittimità, per il subentro dell'avente causa nei contratti pendenti
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e formalizza rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
- Nel giudizio di cassazione, le spese sono poste a carico della parte ricorrente rinunciante nei confronti del controricorrente che abbia svolto attività difensiva; non vi è invece pronuncia sulle spese in favore della parte intimata rimasta contumace o inattiva.
- In materia di ripetizione della quota tariffaria del servizio idrico collegata alla depurazione, la Corte dà rilievo all'orientamento già consolidato secondo cui la quota non è dovuta quando il servizio di depurazione sia assente o non funzioni, con applicazione della prescrizione decennale e individuazione del soggetto passivamente legittimato nell'avente causa che abbia chiesto e ottenuto il pagamento subentrando nel contratto pendente.
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