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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08134/2024 del 26/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia della società ricorrente e ha dichiarato estinto il giudizio di cassazione. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che aveva svolto difesa, disponendo la distrazione in favore del difensore antistatario. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata nei confronti dell'altra intimata, rimasta senza attività difensiva.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (utente)

La controversia

Due utenti del servizio idrico integrato, per gli anni precedenti, avevano chiesto la restituzione o il rimborso della quota tariffaria versata a titolo di corrispettivo per il servizio di depurazione, assumendo che nel comprensorio interessato quel servizio non fosse stato in concreto svolto. Il giudice di pace aveva accolto la domanda e il tribunale aveva respinto l'appello della società gestrice, confermando la condanna alla restituzione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi: violazione di norme del D.Lgs. 152/2006 e del D.M. 102/2009 in tema di servizio idrico e depurazione; violazione di norme codicistiche su correttezza, adempimento, risoluzione e ripetizione dell'indebito; violazione dell'art. 2697 c.c. e delle norme sul riparto dell'onere probatorio; omesso esame di documenti e violazione di norme statali e regionali sulla tariffa; ulteriore violazione di norme sull'adempimento e sull'art. 154 del D.Lgs. 152/2006; violazione dell'art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Prima della decisione, la ricorrente ha però dichiarato di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e ha rinunciato al ricorso, anche alla luce di precedenti ordinanze di legittimità conformi che avevano ritenuto non dovuta la quota tariffaria relativa al mancato servizio di depurazione, individuato il soggetto legittimato passivo nella società subentrata nel contratto ex art. 2558 c.c. e applicato la prescrizione decennale.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio e formalizza rinuncia al ricorso, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione.
  • Nel giudizio di cassazione, le spese sono poste a carico della parte ricorrente rinunciante nei confronti del controricorrente che abbia svolto attività difensiva; non vi è invece pronuncia sulle spese in favore della parte intimata rimasta contumace o inattiva.
  • In materia di ripetizione della quota tariffaria del servizio idrico collegata alla depurazione, la Corte dà rilievo all'orientamento già consolidato secondo cui la quota non è dovuta quando il servizio di depurazione sia assente o non funzioni, con applicazione della prescrizione decennale e individuazione del soggetto passivamente legittimato nell'avente causa che abbia chiesto e ottenuto il pagamento subentrando nel contratto pendente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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