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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11217/2025 del 28/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore autonomo)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’ente previdenziale richiedeva a una contribuente iscritta alla Gestione commercianti il pagamento di differenze sui contributi a percentuale dovuti per l’anno 2015. La contribuente aveva ottenuto in primo e secondo grado l’accoglimento dell’opposizione, sul presupposto che la deduzione per rendimento nozionale del capitale (ACE), introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 201/2011, dovesse essere esclusa dalla base imponibile previdenziale. L’ente ricorrente ha impugnato la sentenza d’appello deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384/1992, dell’art. 1 del d.l. n. 201/2011 e dell’art. 8, comma 3, del d.m. 14.3.2012, sostenendo che la deduzione ACE non potesse essere sottratta alla base di calcolo dei contributi dovuti alla Gestione commercianti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini della determinazione dei contributi dovuti alla Gestione commercianti, non va computato nella base imponibile l’importo corrispondente alla deduzione per rendimento nozionale del capitale (ACE), poiché la base contributiva è costituita dalla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF e l’ACE è un onere deducibile che incide sulla quantificazione del reddito d’impresa imponibile. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell’ente ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. n. 384/1992

    richiamato dall’ente ricorrente per sostenere la diversa base di calcolo dei contributi, ma ritenuto non idoneo a scardinare il principio secondo cui l’ACE non entra nella base imponibile contributiva

  • art. 1 d.l. n. 201/2011

    la deduzione per rendimento nozionale del capitale è qualificata come onere deducibile che riduce il reddito d’impresa imponibile e, per questo, non va computata nella base contributiva

  • art. 8, comma 3, d.m. 14.3.2012

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto ostativo all’esclusione dell’ACE dalla base imponibile per i contributi

  • art. 380-bis.1, comma 2, c.p.c.

    norma sul procedimento camerale in cassazione, menzionata per la riserva di deposito dell’ordinanza

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fondamento della statuizione sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla Gestione commercianti, la base imponibile coincide con il reddito d’impresa denunciato ai fini IRPEF, sicché le componenti che operano come deduzioni del reddito imponibile non devono essere computate separatamente come base contributiva.
  • La deduzione ACE, in quanto onere deducibile che incide sulla determinazione del reddito d’impresa imponibile, non può essere inclusa nel reddito assoggettato a contribuzione previdenziale se la disciplina della gestione richiama il reddito fiscale come parametro di calcolo.
  • Quando il motivo di ricorso contesta la qualificazione di una voce fiscale ai fini contributivi, è decisiva la natura della voce stessa: se essa riduce il reddito imponibile, non può essere trattata come componente positiva della base contributiva in assenza di una espressa previsione derogatoria.
  • In caso di rigetto del ricorso per cassazione, seguono la soccombenza la condanna alle spese e, ove ricorrano i presupposti di legge, l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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