Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 12/02/2016 n. 2807 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR per omessa o insufficiente motivazione, sostenendo che il giudice d'appello si fosse limitato a confermare la decisione della CTP con una motivazione meramente adesiva, senza esaminare concretamente i motivi di appello. Tali motivi riguardavano, tra l'altro, il difetto di motivazione dell'avviso di accertamento, la violazione del contraddittorio, l'illegittimità della sanzione applicata al presunto amministratore di fatto e l'assenza di impedimenti al condono tombale. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale, ha invece sostenuto che l'appello fosse inammissibile per genericità dei motivi, poiché il contribuente avrebbe riproposto le argomentazioni già formulate in primo grado.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, ritenendo insufficiente la motivazione della CTR. È ammissibile una motivazione per relationem, ma il giudice d'appello deve indicare, anche sinteticamente, le ragioni per cui condivide la decisione di primo grado e deve dimostrare di avere esaminato i motivi di impugnazione. Nel caso concreto, la mera affermazione secondo cui non erano emersi nuovi elementi idonei a infirmare la decisione della CTP non consentiva di verificare se i motivi di appello fossero stati realmente valutati. Il secondo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito. È stato rigettato il ricorso incidentale dell'Agenzia, poiché la riproposizione delle ragioni già dedotte in primo grado può soddisfare il requisito di specificità dell'appello quando costituisca una critica adeguata alla decisione impugnata, soprattutto se la sentenza di primo grado è estremamente concisa. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa e/o insufficiente motivazione

    La sentenza d'appello è censurabile quando la motivazione non consente di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice, anche se non è del tutto apparente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.

    Il motivo relativo all'omessa pronuncia sulle specifiche domande ed eccezioni del contribuente è stato assorbito, perché la sentenza è stata già cassata per insufficienza della motivazione.

  • Art. 112 c.p.c.

    Impone al giudice di pronunciarsi sulle domande e sulle eccezioni ritualmente proposte; la mancata valutazione dei motivi di appello può integrare un vizio della decisione.

  • Art. 342 c.p.c.

    I motivi di appello devono essere specifici, ma tale requisito può essere soddisfatto anche mediante la riproposizione delle argomentazioni di primo grado, purché esse critichino adeguatamente la decisione impugnata e consentano di individuare con certezza le censure.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992

    Nel processo tributario l'appello deve contenere motivi sufficientemente specifici; tuttavia, la specificità va valutata in relazione al contenuto concreto della sentenza impugnata, specialmente quando questa sia estremamente sintetica.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7

    La disposizione era stata richiamata dal contribuente per contestare l'applicazione della sanzione al presunto amministratore di fatto, ma la Cassazione non ha deciso nel merito tale questione, avendo disposto il rinvio.

Massime di principio

  • La motivazione per relationem della sentenza d'appello è valida solo se il giudice indica, almeno sinteticamente, perché condivide la decisione di primo grado e dimostra di avere esaminato i motivi di gravame.
  • La mera formula secondo cui non sono emersi nuovi elementi o secondo cui la sentenza precedente è condivisibile può essere insufficiente quando non consente di comprendere il percorso logico seguito dal giudice.
  • Quando la motivazione di primo grado è particolarmente sintetica o apparente, la riproposizione dei motivi già formulati in primo grado può costituire una critica specifica e ammissibile in appello.
  • La cassazione per insufficienza della motivazione comporta normalmente il rinvio al giudice di merito, che dovrà esaminare nuovamente le questioni senza che la Corte di cassazione abbia necessariamente deciso il merito della controversia.
  • Per valutare la validità di una sentenza d'appello occorre verificare non solo l'esistenza formale della motivazione, ma anche se essa consenta di individuare la ratio decidendi e il concreto esame delle censure proposte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.