Cassazione Civile, Ordinanza n. 01793/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, che dovrà riesaminare la controversia applicando i principi di diritto affermati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da cartelle di pagamento fondate su atti di accertamento per tributi diretti e indiretti emessi nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica per gli anni 1991-1993 e notificati anche a un soggetto che, secondo l'Ufficio, ne sarebbe stato coobbligato in quanto presidente dell'associazione. Il giudice tributario regionale aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo non sufficiente la sola carica di presidente e legale rappresentante e richiedendo, ai fini della responsabilità personale ex art. 38 c.c., la prova di una concreta ingerenza nella gestione dell'ente. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva, con un primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la responsabilità del rappresentante legale sulla base della sola carica rivestita, senza considerare che in ambito tributario rileva il ruolo di gestione complessiva dell'associazione; con un secondo motivo, proposto in via gradata, denunciava violazione dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992, assumendo che un'ulteriore affermazione della CTR sulla necessità di provare l'amministrazione di fatto fosse priva di motivazione autonoma. La Corte ha anche verificato la regolare notifica del ricorso alla parte privata, rimasta intimata.
Norme richiamate
In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale non deriva dalla mera titolarità della rappresentanza, ma dall'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'ente; in materia tributaria, per i debiti d'imposta, può rispondere anche chi abbia diretto la gestione complessiva dell'associazione nel periodo di investitura.
Invocato come parametro di sufficienza della motivazione per censurare una pretesa affermazione della CTR ritenuta autonoma e non motivata.
Invocato come parametro di motivazione della sentenza tributaria, in relazione alla dedotta carenza argomentativa della decisione regionale.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale ex art. 38 c.c. non si fonda sulla sola qualifica formale di presidente o legale rappresentante, ma richiede, in via ordinaria, la prova della concreta attività svolta in nome e per conto dell'ente.
- In materia di debiti d'imposta delle associazioni non riconosciute, la responsabilità può estendersi a chi, in forza del ruolo rivestito, abbia diretto la gestione complessiva dell'ente nel periodo rilevante, trattandosi di obbligazioni che sorgono ex lege e non da un rapporto negoziale.
- Se il giudice di merito applica un criterio di riparto dell'onere probatorio incompatibile con il principio di diritto sulla responsabilità ex art. 38 c.c., la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Quando il primo motivo di ricorso è accolto e la sua soluzione comporta la cassazione della sentenza, le ulteriori censure che investono rationes subordinate o questioni dipendenti restano assorbite.
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