Cassazione Civile, Ordinanza n. 09809/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo la restituzione delle somme addebitate sul proprio conto corrente per asseriti usi bancari illegittimi, in particolare interessi anatocistici, spese di tenuta/chiusura periodica del conto, commissioni di massimo scoperto e interessi ultralegali. Il Tribunale aveva accolto la domanda solo in parte, riconoscendo la ripetizione degli indebiti maturati nel decennio non prescritto e rigettando quelli anteriori per prescrizione. In appello, la società censurava la decisione soprattutto: 1) per la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente posto a suo carico la prova dell'esistenza di un affidamento e avesse fatto decorrere la prescrizione dalle singole rimesse anziché dalla chiusura del conto; 2) per la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., lamentando la liquidazione e parziale compensazione delle spese di lite in modo asseritamente illegittimo. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la prova dell'esistenza di un affidamento era a carico del correntista e che, non essendo stata provata, le rimesse andavano qualificate come solutorie con conseguente decorrenza della prescrizione dalle singole rimesse. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché attinente a valutazioni di merito riservate al giudice di appello, entro il limite del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società correntista. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello in punto di prescrizione, poiché, in mancanza di prova dell'apertura di credito o affidamento, le rimesse effettuate sul conto hanno natura solutoria e fanno decorrere la prescrizione decennale dai singoli versamenti. Ha poi giudicato inammissibile la doglianza sulle spese processuali, perché il relativo governo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, salvo il limite di non porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
L'onere di provare l'esistenza di un affidamento/apertura di credito, rilevante per distinguere rimesse solutorie e ripristinatorie ai fini della prescrizione, grava sul correntista che lo deduce.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente il controllo di legittimità sulla violazione di legge, ma non la revisione di valutazioni rimesse al merito, come la regolazione delle spese nei limiti della discrezionalità giudiziale.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura di motivazione non può essere usata per rimettere in discussione apprezzamenti di merito sulla liquidazione delle spese, se non nei limiti consentiti dal sindacato di legittimità.
Le spese non possono essere poste, neppure in parte, a carico della parte totalmente vittoriosa.
La compensazione, totale o parziale, delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito in presenza di soccombenza reciproca o di altri giusti motivi.
La produzione del contratto di conto corrente è stata richiamata nel contesto dell'acquisizione documentale del giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito fondata su addebiti bancari contestati, quando la banca eccepisca la prescrizione, occorre distinguere tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie: solo queste ultime, effettuate entro i limiti dell'affidamento, fanno decorrere la prescrizione dalla chiusura del conto.
- La prova dell'esistenza di un'apertura di credito o comunque di un affidamento idoneo a qualificare le rimesse come ripristinatorie grava sul cliente che lo invoca; in mancanza di tale prova, le rimesse si presumono solutorie ai fini della prescrizione.
- L'eccezione di prescrizione proposta dalla banca in un giudizio di ripetizione di indebito su conto corrente non richiede, per la sua rituale formulazione, l'indicazione analitica di tutte le singole rimesse ritenute prescritte, essendo sufficiente l'allegazione dell'inerzia del titolare del diritto e della volontà di avvalersene.
- Il sindacato di legittimità sulle spese processuali è limitato alla verifica del rispetto del divieto di porre le spese a carico della parte totalmente vittoriosa; la valutazione sulla compensazione per soccombenza reciproca o altri giusti motivi resta affidata al giudice di merito.
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