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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36988/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Con ordinanza del 31 marzo 2026, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha rigettato la richiesta di detenzione domiciliare speciale presentata ai sensi dell’art. 47-quinquies ord. pen. da un condannato a sei anni e dieci mesi di reclusione per reati commessi tra il 2019 e il 2022; la pena decorreva dal 2 febbraio 2022 e il termine era fissato al 7 dicembre 2027. Il condannato aveva dedotto di essere padre di due figli minorenni, di 13 e 9 anni, portatori di handicap, e che la moglie, affetta da varie patologie, non fosse in grado di occuparsi autonomamente delle loro esigenze. Il Tribunale ha rilevato che la documentazione attestava, per il figlio maggiore, una disabilità ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992, non la disabilità totalmente invalidante richiesta per il figlio che abbia superato i dieci anni; ha esaminato la domanda anche con riguardo alla figlia minore di dieci anni al deposito dell’istanza, ma ha escluso che le condizioni di salute della madre ne impedissero la cura. Ha inoltre ravvisato una pericolosità sociale attuale sulla base delle informative di polizia, dei pareri negativi della DNA e della DDA e delle indicazioni dell’équipe penitenziaria, che aveva proposto la prosecuzione del trattamento intramurario. Il ricorso per cassazione ha articolato due motivi, entrambi per violazione dell’art. 47-quinquies ord. pen. Il primo ha contestato che il Tribunale non avesse applicato correttamente la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 2025, sostenendo che la valutazione dell’impossibilità della madre avrebbe dovuto considerare le patologie dei figli, l’assenza di supporto familiare e sociale e la necessità di controlli specialistici con spostamenti. Il secondo ha dedotto che, data la natura umanitaria della misura, la pericolosità dovesse essere valutata con criteri diversi da quelli applicati alle altre misure alternative. Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità, rilevando che le censure non si confrontavano puntualmente con la motivazione dell’ordinanza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali; ha disposto l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento, ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003. Sul primo motivo, ha ritenuto corretta l’esclusione del figlio maggiore, perché la disabilità documentata non era quella totalmente invalidante richiesta dopo il superamento dei dieci anni. Per la figlia che aveva compiuto dieci anni dopo la presentazione della domanda, ha confermato che il requisito anagrafico va verificato al deposito dell’istanza, così che i tempi del procedimento non possano pregiudicare il condannato; ha tuttavia ritenuto adeguata la valutazione del Tribunale circa l’assenza di un’impossibilità della madre, in quanto le patologie risultavano croniche ma prive di indici di gravità e non tali da impedire l’assistenza genitoriale. La censura non confutava specificamente tale motivazione né sul piano medico-scientifico, ma proponeva circostanze collaterali e contestazioni di merito. Sul secondo motivo, la Corte ha escluso che la finalità favorevole all’assistenza della prole consenta di prescindere dalla sicurezza pubblica: l’art. 47-quinquies ord. pen. subordina il beneficio all’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di reati. La valutazione di pericolosità era stata fondata sulle risultanze istruttorie, comprese le informazioni sui collegamenti con la criminalità organizzata e la proposta di prosecuzione del trattamento intramurario.

Norme richiamate

  • art. 47-quinquies ord. pen.

    Anche dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen. limitatamente all’inciso «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre», è da ritenersi che ciò che rileva, ai fini della concessione del beneficio, è che la situazione impediente determini l'impossibilità per il genitore non detenuto di garantire una presenza in famiglia tale da assicurare la continuità affettiva e che l’intervento di terzi (parenti o strutture esterne) sia totalmente sostitutivo dell’assistenza genitoriale.

    La detenzione domiciliare speciale per il padre detenuto richiede che la situazione del genitore non detenuto renda impossibile assicurare alla prole la continuità affettiva; il ricorso a terzi rileva quando sostituisce integralmente l’assistenza genitoriale. L’impossibilità non equivale a una mera difficoltà, ma va apprezzata in concreto anche in relazione al rischio di grave deficit assistenziale o di compromissione del percorso evolutivo ed educativo del minore.

  • art. 47-quinquies, comma 7, ord. pen.

    L'indubbio favore per l’espiazione extramuraria della pena da parte del genitore di prole minore soccombe comunque di fronte alle esigenze di sicurezza, che la norma in questione intende preservare quando subordina espressamente la concessione della detenzione domiciliare speciale alla insussistenza di “un concreto pericolo di commissione di reati”.

    La finalità di tutela della prole non esclude la valutazione della pericolosità: la misura non può essere concessa quando sussista un concreto pericolo di commissione di reati.

  • art. 3, comma 3, legge n. 104 del 1992

    ha escluso che la domanda di detenzione domiciliare potesse essere esaminata con riguardo al minore XXXXXXX XXXXXXX, di età superiore ai dieci anni, in quanto, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, la misura detentiva extracarceraria può essere concessa a condizione che, ove il figlio convivente abbia superato i dieci anni, sia portatore di una disabilità totalmente invalidante, laddove invece nel caso di specie la documentazione prodotta attestava una condizione di disabilità ex art. 3, comma 1, L. n. 104 del 1992, anziché ai sensi del comma 3 della stessa disposizione di legge;

    Per la concessione della misura rispetto a un figlio convivente che abbia superato i dieci anni, la disabilità deve essere totalmente invalidante, secondo il requisito riferito dalla Corte al comma 3; una condizione documentata ai sensi del comma 1 non è sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla luce di quanto complessivamente osservato, quindi, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

    Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003

    Si deve disporre, inoltre, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.

    In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi nei casi previsti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La detenzione domiciliare speciale può essere concessa al padre detenuto soltanto se ricorre l’impossibilità del genitore non detenuto di prendersi cura della prole e non sussiste un concreto pericolo di commissione di reati.
  • L’impossibilità del genitore non detenuto non deve essere assoluta, ma deve consistere in una situazione personale o ambientale che determini per la prole il rischio concreto di un grave deficit assistenziale sul piano psico-affettivo o di un’irreversibile compromissione del processo evolutivo ed educativo.
  • La valutazione dell’impossibilità deve accertare se il genitore non detenuto possa garantire una presenza familiare idonea alla continuità affettiva; il supporto di terzi è rilevante quando si sostituisce integralmente all’assistenza genitoriale, mentre la mera mancanza di assistenza continuativa non dimostra di per sé l’impossibilità.
  • Ai fini della detenzione domiciliare speciale, il requisito dell’età non superiore a dieci anni del figlio deve sussistere al momento del deposito della domanda, non al momento della decisione, perché i tempi processuali non devono pregiudicare il condannato.
  • Per il figlio convivente che abbia superato i dieci anni, la disabilità richiesta per l’accesso alla misura deve essere totalmente invalidante; la sola condizione di disabilità attestata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 104 del 1992 non soddisfa il requisito indicato dalla decisione.
  • La censura di violazione di legge non è idonea a superare la decisione di sorveglianza se non si confronta specificamente con le ragioni della valutazione concreta e si limita a prospettare circostanze collaterali o a contestare il merito dell’accertamento.
  • La natura umanitaria e la finalità di tutela della prole della detenzione domiciliare speciale non eliminano il requisito di sicurezza previsto dalla legge: la misura resta subordinata all’insussistenza di un concreto pericolo di commissione di reati.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternative
RamiEsecuzione penale

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