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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35110/2022 del 29/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un correntista aveva convenuto in giudizio l'istituto di credito chiedendo la rideterminazione del saldo di un conto corrente acceso nel 1993 ed estinto nel 2003 e la condanna della banca alla restituzione di somme, deducendo l'illegittima applicazione di capitalizzazione trimestrale, interessi ultralegali e spese. Il tribunale, dopo consulenza tecnica, aveva ritenuto nulle le clausole contestate e condannato la banca. La corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello incidentale della banca e rigettato la domanda, reputando inattendibile la ricostruzione contabile perché il correntista non aveva prodotto l'intera serie degli estratti conto di alcuni anni, con conseguente difetto di prova della ripetizione dell'indebito. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: violazione degli artt. 2033, 2697 c.c. e 116 c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica poteva ricostruire il rapporto anche con documentazione incompleta e che la mancanza di alcuni estratti non impediva il raccordo tra saldi disponibili; violazione degli artt. 61, 62, 1832, 2033 e 2697 c.c. e 116 c.p.c., deducendo che la banca non aveva contestato in perizia l'incompletezza documentale e che il CTU non aveva segnalato ostacoli alla ricostruzione; violazione degli artt. 1832, 1837 e 2967 c.c. e 115 c.p.c., lamentando la mancata considerazione della mancata contestazione specifica della produzione documentale; violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in tema di spese. La Corte di cassazione ha ritenuto i primi tre motivi inammissibili perché, pur richiamando norme di legge, miravano in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito sull'attendibilità della consulenza e sulla ricostruzione fattuale del conto, operazione riservata al giudice di merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile anche il motivo sulle spese, perché la condanna alle spese trovava giustificazione nella soccombenza del correntista sulla domanda di ripetizione dell'indebito. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato, nei fatti, l'esito favorevole alla banca già ottenuto in appello, ritenendo che la censura sulla prova del saldo e sull'attendibilità della CTU fosse una richiesta di nuova valutazione del merito e che la statuizione sulle spese fosse coerente con la soccombenza del correntista. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato in tema di ripetizione dell'indebito bancario: chi agisce deve provare i pagamenti effettuati e la mancanza di una valida causa debendi.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'attore in ripetizione deve fornire la prova dei fatti costitutivi della pretesa, ma la censura sul punto non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non ricorre quando si contesti soltanto la diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 61 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di ricostruzione del rapporto di conto corrente.

  • art. 62 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio di ricostruzione del rapporto di conto corrente.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate in relazione alla disciplina del conto corrente e alla contestazione dell'andamento contabile.

  • art. 1837 c.c.

    Richiamato tra le norme invocate nel motivo relativo alla disciplina del rapporto di conto corrente.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma il testo sembra riferirsi all'art. 2697 c.c.; la Corte non sviluppa un autonomo principio su questa norma.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non sussiste quando il giudice valuti le prove offerte e ritenga non dimostrata la pretesa; sussiste solo se il giudice decida sulla base di prove non introdotte o attribuisca valore di prova legale a elementi non aventi tale efficacia.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese seguono la soccombenza; il rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito giustifica la condanna del correntista alle spese del doppio grado e del giudizio di legittimità.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di compensazione delle spese, ma la Corte esclude che vi fosse ragione per disporla in presenza della soccombenza dell'attore.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi di ripetizione dell'indebito relativi a rapporti di conto corrente, l'attore deve provare i pagamenti eseguiti e l'assenza di una valida causa debendi, ma la prova dei movimenti può essere desunta anche da documentazione non completa e da consulenza tecnica d'ufficio, se il materiale disponibile consente una ricostruzione attendibile.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non ha valore di prova legale ed è liberamente apprezzabile dal giudice di merito, che può ritenerla inattendibile se la documentazione esaminata è lacunosa o non consente una ricostruzione convincente del rapporto.
  • In sede di legittimità, non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazioni di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e del materiale probatorio.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile in cassazione solo nei casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono; non basta contestare la diversa ponderazione delle prove.
  • La condanna alle spese segue la soccombenza sulla domanda sostanziale che costituisce il bene della vita perseguito, anche se una questione incidentale o un profilo di nullità contrattuale sia stato deciso diversamente in primo grado.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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