Cassazione Civile, Ordinanza n. 28838/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento ICI emesso per l'anno d'imposta 2011 nei confronti della società proprietaria di un immobile, per omesso o parziale versamento dell'imposta in relazione alla maggiore rendita catastale derivante da una variazione di classamento. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR aveva rigettato l'appello del Comune, ritenendo che per il 2011 fosse ancora applicabile la rendita catastale provvisoria dichiarata con procedura DOCFA e che la rendita definitivamente accertata, annotata negli atti catastali il 19 gennaio 2011 e notificata successivamente, avesse efficacia solo dal 1 gennaio 2012. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando nullità della sentenza e/o del procedimento, omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su fatto decisivo, e violazione/falsa applicazione dell'art. 74, comma 1, L. 342/2000 in combinato disposto con l'art. 5, comma 2, d.lgs. 504/1992, sostenendo che tale disciplina sull'efficacia differita delle variazioni catastali non sarebbe applicabile quando la rendita sia stata determinata tramite DOCFA.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo cumulava in modo promiscuo censure ex art. 360, n. 3 e n. 5 c.p.c., senza distinguerne nettamente i profili, ed era formulato anche in termini di "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", formula non più corretta ratione temporis. Ha inoltre rilevato il mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione degli atti e documenti ex art. 366, n. 6 c.p.c. e la mancata specifica critica alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La Corte ha comunque osservato, in via ulteriormente confermativa, che il motivo era infondato nel merito, poiché la giurisprudenza di legittimità ritiene che la regola dell'efficacia dall'anno successivo delle variazioni catastali si applichi anche alle rendite determinate con procedura DOCFA, per esigenze di uniformità e uguaglianza; il Comune, inoltre, non aveva allegato particolari ragioni derogatorie. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La Corte ribadisce che il motivo per violazione di legge deve essere distinto, sul piano contenutistico, dai vizi motivazionali; la loro commistione rende la censura inammissibile.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura motivazionale formulata come "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" è inammissibile se non corrisponde al vizio motivazionale vigente ratione temporis.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti posti a fondamento, con i dati necessari alla loro individuazione; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
Richiamato dal ricorrente; la Corte, in linea con la propria giurisprudenza, considera applicabile la disciplina di efficacia delle variazioni catastali anche in ipotesi DOCFA.
art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
Le risultanze delle variazioni catastali producono effetti ai fini ICI dall'anno successivo a quello in cui sono annotate negli atti catastali, anche quando la rendita derivi da procedura DOCFA.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere chiaramente distinte: non è ammissibile mescolare, nel medesimo motivo, doglianze di violazione di legge e vizi motivazionali senza una separata e autonoma intellegibilità.
- Il vizio motivazionale deve essere dedotto con la formulazione vigente al momento della sentenza impugnata; l'impiego di formule superate può determinare inammissibilità.
- È onere del ricorrente indicare specificamente gli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, con precisa localizzazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la critica generica o indiretta non è sufficiente.
- In materia di ICI, la regola di efficacia differita delle variazioni catastali dall'anno successivo si applica anche alle rendite determinate tramite procedura DOCFA, per uniformità del sistema e parità di trattamento tra dichiarazioni del contribuente e accertamenti d'ufficio.
- Per derogare alla disciplina generale sull'efficacia delle variazioni catastali occorrono ragioni specifiche e allegate dalla parte che invoca la deroga.
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