Cassazione Penale, Ordinanza n. 19729/2025 del 27/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato dal giudice dell'udienza preliminare all'esito di giudizio abbreviato per detenzione di hashish ritenuta penalmente rilevante ai sensi dell'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, con pena di due anni di reclusione e 6.666 euro di multa sostituita con il lavoro di pubblica utilità, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata riqualificazione del fatto nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte ha però rilevato che le censure erano sostanzialmente dirette a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, senza individuare specifici travisamenti delle emergenze processuali; ha inoltre valorizzato la motivazione del giudice di merito, che aveva escluso la lieve entità in ragione del dato quantitativo della droga, della suddivisione in più involucri, del quantitativo rinvenuto nell'abitazione, del numero di dosi ricavabili e della presenza di un bilancino di precisione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata dal giudice di merito per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, senza operare la richiesta riqualificazione nel comma 5. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, rilevando profili di colpa nella proposizione delle cause di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma applicata per la condanna dell'imputato in relazione alla detenzione di hashish in quantità e con modalità ritenute incompatibili con la lieve entità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
Invocata dal ricorrente per ottenere la riqualificazione del fatto come lieve entità; la Corte ha ritenuto infondata la censura perché volta a una rivalutazione del merito e perché la motivazione di appello/merito escludeva correttamente la lieve entità.
legge processuale di legittimità
Il ricorso per cassazione non può risolversi in doglianze di merito o nella richiesta di una nuova lettura delle prove, salvo specifica deduzione di travisamenti rilevanti.
È la base della condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, quando sussistano profili di colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una mera richiesta di rivalutazione del fatto o delle prove, se non accompagnate dall'indicazione di specifici travisamenti processualmente rilevanti.
- La richiesta di riqualificazione del fatto ai fini della lieve entità in materia di stupefacenti deve confrontarsi con una motivazione di merito che valorizzi in modo non illogico quantità, modalità di confezionamento, ulteriore disponibilità di sostanza e strumenti di pesatura.
- La lieve entità può essere esclusa quando il quantitativo di sostanza, la suddivisione in dosi o involucri e la presenza di strumenti tipici dello spaccio depongano per una condotta non occasionale o non minimale.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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