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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30284/2026 del 10/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo ha condannato a mesi 8 di reclusione per omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali relative agli esercizi 2013 e 2014, con evasione di IVA e IRPEF. Deduceva due censure: (1) vizio di motivazione sul superamento della soglia di punibilità per l'anno 2013, sostenendo che la ricostruzione dell'imposta evasa fosse errata; (2) vizio di motivazione sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, contestando in particolare il dolo specifico di evasione. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili perché miravano a rivalutare la prova e il fatto, attività riservate al giudice di merito. Quanto al primo motivo, ha condiviso l'impostazione secondo cui, in materia IVA, la base imponibile e l'imposta evasa devono essere ricostruite nel rispetto della tracciabilità documentale richiesta dal sistema armonizzato, sicché costi effettivamente sostenuti ma non documentati non possono incidere sul calcolo dell'imponibile né sulla soglia penale. Quanto al secondo motivo, ha richiamato la giurisprudenza secondo cui il dolo specifico di evasione nell'omessa dichiarazione può desumersi dall'entità del superamento della soglia e dalla consapevolezza dell'imposta dovuta, potendo la rappresentazione dell'evento assumere anche la forma del dolo eventuale; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'entità dell'imposta evasa, l'irregolarità sistematica della contabilità, l'omessa tenuta dei registri IVA e la reiterazione della condotta negli anni successivi. Conclusivamente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Ha osservato che le censure investivano profili di valutazione della prova e ricostruzione del fatto, non deducibili in sede di legittimità se la motivazione della sentenza impugnata è congrua ed esauriente. Ha quindi confermato, in via conseguenziale, la condanna già pronunciata in appello per omessa dichiarazione fiscale ex art. 5 d.lgs. 74/2000, disponendo altresì la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come base del vincolo della continuazione tra le annualità contestate

  • art. 5 d.lgs. 74/2000

    norma incriminatrice dell'omessa presentazione della dichiarazione fiscale

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso impone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • art. 192 c.p.p.

    evocato implicitamente nella parte in cui si richiama la valutazione della prova e l'insindacabilità del giudizio di merito, purché sorretto da motivazione congrua; non è però espressamente citato nel testo

  • art. 10 d.lgs. 74/2000

    non citato espressamente nel testo, non inserito

  • Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000

    richiamata per escludere l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p.

  • Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950

    afferma che il dolo specifico di evasione nell'omessa dichiarazione può desumersi dall'entità del superamento della soglia e dalla consapevolezza dell'imposta dovuta, anche nella forma del dolo eventuale

  • Sez. 3, n. 18936 del 19/01/2016, V., Rv. 267022

    richiamata nel medesimo senso sulla prova del dolo specifico di evasione

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono deducibili censure che mirano a ottenere una diversa valutazione della prova o una nuova ricostruzione del fatto, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione congrua, esauriente e logicamente coerente.
  • In materia di omessa dichiarazione fiscale, ai fini del calcolo dell'imposta evasa e del superamento della soglia di punibilità, i costi effettivamente sostenuti ma non documentati secondo gli oneri formali richiesti dalla disciplina IVA non possono incidere sulla base imponibile.
  • La prova del dolo specifico di evasione nel reato di omessa dichiarazione può essere desunta da indici fattuali quali l'entità del superamento della soglia, la consapevolezza dell'imposta dovuta, l'irregolare tenuta della contabilità e la reiterazione della condotta omissiva.
  • Il dolo specifico di evasione non può essere confuso con la mera consapevolezza dell'obbligo dichiarativo violato o dell'ammontare dell'imposta non dichiarata; occorre un vaglio giuridico rigoroso sulla finalizzazione evasiva della condotta.
  • In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieOmessa dichiarazioneImpugnazioni
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

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