Cassazione Civile, Ordinanza n. 20941/2023 del 18/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da un precedente giudizio in cui era stato accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 20 agosto 2007 e ordinata la riammissione in servizio del lavoratore con mansioni equivalenti. Successivamente, il lavoratore ha chiesto la condanna della società al pagamento delle retribuzioni maturate dal momento della sentenza di accertamento fino al deposito del ricorso introduttivo del nuovo giudizio, sostenendo che, dopo la notifica della sentenza munita di clausola esecutiva, il datore di lavoro fosse stato costituito in mora e che nessun ulteriore atto di impulso fosse necessario a suo carico. In sede di legittimità ha denunciato la violazione degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., censurando la decisione d'appello che aveva escluso il diritto alle retribuzioni per mancata offerta della prestazione da parte del lavoratore dopo la sentenza e per assenza di una successiva costituzione in mora del datore di lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto generica la censura perché non ha efficacemente attaccato l'accertamento di fatto compiuto dalla Corte d'appello, secondo cui dopo la sentenza di ripristino il lavoratore non aveva offerto la prestazione e il ricorso introduttivo del nuovo giudizio, proposto oltre due anni dopo, non conteneva una specifica richiesta di ripristino del rapporto né poteva valere come costituzione in mora. La Corte ha anche osservato che, per contestare tale ricostruzione, sarebbe stato necessario dedurre un vizio motivazionale nei limiti consentiti, cosa non avvenuta. È stata quindi confermata la soccombenza del ricorrente, con condanna alle spese e applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla mora del creditore, invocata dal ricorrente per sostenere che fosse il datore di lavoro a dover ricevere l'offerta della prestazione.
richiamato in tema di effetti della mora del creditore, ma la Corte non entra nel merito della sua applicazione per l'inammissibilità del ricorso.
richiamato dal ricorrente come base per sostenere la costituzione in mora del datore di lavoro mediante notifica della sentenza e ulteriore iniziativa processuale.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale evocata per denunciare violazione di legge; la Corte reputa la censura generica e non idonea a scalfire l'accertamento di fatto della sentenza impugnata.
richiamato nel procedimento camerale in Cassazione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.
art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura che investe una sentenza di merito deve confrontarsi in modo specifico con l'accertamento di fatto compiuto dal giudice territoriale; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
- Se il giudice di merito accerta che, dopo la pronuncia di ripristino del rapporto, il lavoratore non ha offerto la prestazione e non ha specificamente chiesto la ripresa del servizio, tale accertamento non può essere rimesso in discussione in cassazione come semplice violazione di legge.
- La costituzione in mora del datore di lavoro, ai fini delle pretese economiche successive alla decisione che ripristina il rapporto, richiede una deduzione chiara e la prova delle modalità con cui l'offerta della prestazione e l'intimazione siano state effettivamente rivolte al datore; la mera notifica della sentenza non basta, se il giudice di merito accerta diversamente.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è condannata alle spese e può essere tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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