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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20513/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine dal trasferimento, in data 11.12.2007, di un ramo d'azienda dalla società originaria a una società cessionaria, nell'ambito del quale la lavoratrice, informatrice scientifica del farmaco, ha impugnato gli effetti dell'operazione chiedendo l'accertamento della simulazione del contratto di cessione, in subordine la sua nullità o inefficacia, ovvero la nullità o annullabilità degli accordi individuali sottoscritti il 25.1.2008. In via consequenziale, ha chiesto il ripristino del rapporto di lavoro presso la cedente e il risarcimento del danno. La Corte d'appello ha ritenuto decisivo il verbale di conciliazione in sede sindacale, qualificato come sostanzialmente inoppugnabile ai sensi dell'art. 2113 c.c., con cui la lavoratrice aveva rinunciato a ogni pretesa collegata alla solidarietà del cedente ex art. 2112 c.c. e ad altre rivendicazioni verso il precedente datore di lavoro, percependo una somma a titolo di transazione novativa. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti: omessa pronuncia sui motivi di appello relativi alla simulazione, nullità e inefficacia della cessione e degli accordi collegati; omesso esame di fatti decisivi concernenti la simulazione e l'inefficacia del trasferimento; violazione dell'art. 2112 c.c. e degli artt. 1343 e 1344 c.c. per asserita illegittimità della cessione e frode alla legge; violazione delle norme sulla transazione e sui vizi del consenso, sostenendo che l'accordo del 25.1.2008 fosse nullo o annullabile per errore e raggiri circa la garanzia di stabilità occupazionale presso la cessionaria. La resistente ha eccepito l'inammissibilità/infondatezza delle censure, richiamando la validità della conciliazione sindacale e la mancata corretta deduzione degli atti e dei documenti necessari a sostegno dei motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, in sintesi, che il primo motivo fosse carente di autosufficienza e comunque infondato, perché la sentenza d'appello aveva espressamente valorizzato la conciliazione sindacale come assorbente e ostativa alle pretese della lavoratrice; che i motivi sulla nullità/illegittimità della cessione non si confrontassero con la ratio decidendi fondata sulla rinuncia validamente espressa in sede protetta; e che il motivo sulla transazione fosse inammissibile sia per mancata trascrizione/deposito del verbale e dei documenti rilevanti, sia perché introduceva profili fattuali e valutativi non scrutinabili in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    La rinuncia contenuta nella conciliazione sindacale è stata ritenuta idonea a precludere le pretese del lavoratore verso il cedente collegate alla solidarietà per i crediti trasferiti; i motivi che contestavano la cessione non si confrontavano con tale preclusione.

  • art. 2113 c.c.

    Il verbale di conciliazione in sede sindacale è stato qualificato come avente caratteri di sostanziale inoppugnabilità, ostativi alla riproposizione delle pretese rinunciate.

  • art. 47, L. n. 428 del 1990

    È richiamato come base del verbale di riunione e dell'accordo sindacale cui si collega la successiva transazione individuale.

  • art. 1343 c.c.

    La censura di illiceità della causa del contratto di cessione è stata ritenuta inammissibile perché non confrontata con la ratio decidendi fondata sulla conciliazione sindacale.

  • art. 1344 c.c.

    La doglianza di frode alla legge è stata dichiarata inammissibile per mancato confronto con la preclusione derivante dalla transazione validamente conclusa.

  • art. 1427 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per i vizi del consenso dedotti a carico dell'atto transattivo.

  • art. 1428 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'errore dedotto come vizio del consenso.

  • art. 1429 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all'errore essenziale dedotto come vizio del consenso.

  • art. 1439 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per la dedotta condotta dolosa e i raggiri nella conclusione della transazione.

  • art. 1440 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l'annullabilità dell'atto transattivo in caso di dolo incidente.

  • art. 420, comma 5, c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel quadro delle doglianze sulla validità della transazione e sull'istruttoria dei vizi del consenso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per la nullità della sentenza per omessa pronuncia, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e perché la decisione di merito aveva comunque statuito in modo espresso sull'assorbimento delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    È il parametro invocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha escluso che potesse essere usato per rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove sul vizio della transazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    La sua violazione è stata ravvisata per mancata trascrizione degli atti e dei documenti su cui si fondavano le censure.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La sua violazione è stata ravvisata per mancato deposito del verbale di conciliazione e degli atti rilevanti.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte ha richiamato precedenti decisioni analoghe e ha fatto rinvio alle relative motivazioni ai sensi di questa norma.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio e il successivo deposito dell'ordinanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato applicato il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La censura di omessa pronuncia è inammissibile se il ricorrente non trascrive specificamente, nel ricorso per cassazione, i passaggi degli atti di merito indispensabili a verificare la dedotta pretermissione.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia deciso in modo espresso su una questione ritenendola assorbita da una statuizione preliminare o preclusiva.
  • Le doglianze sulla nullità o illegittimità di un trasferimento d'azienda sono inammissibili se non si confrontano con la ratio decidendi fondata su una conciliazione sindacale validamente conclusa e sulla rinuncia del lavoratore alle pretese verso il cedente.
  • La transazione e la conciliazione in sede protetta possono precludere la riproposizione di pretese collegate al trasferimento del rapporto, salvo specifiche e correttamente dedotte cause di invalidità.
  • In cassazione non è consentito trasformare la censura in una rivalutazione del merito o delle prove in ordine ai vizi del consenso, se le critiche investono la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito.
  • La deduzione di vizi della transazione o di altri atti deve essere accompagnata dalla puntuale indicazione e dal deposito degli atti e documenti rilevanti, in difetto di cui il motivo è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimento d'aziendaImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàAnnullabilitàBuona fede e correttezza

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