Cassazione Civile, Ordinanza n. 27843/2024 del 28/10/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce da un finanziamento agevolato concesso per un progetto di ricerca industriale. La società beneficiaria aveva ottenuto anche un’anticipazione dell’agevolazione. Successivamente, per la necessità di realizzare un impianto energetico indispensabile al progetto, la società avviava una complessa procedura autorizzativa presso enti terzi e chiedeva una proroga del progetto. L’ente tecnico avvertiva che la proroga sarebbe stata possibile solo se l’iter autorizzativo si fosse concluso entro una certa data; la società poi dichiarava di rinunciare al progetto, sostenendo che il ritardo derivasse dallo stallo amministrativo imputabile a soggetti terzi. Il Ministero revocava quindi il finanziamento e disponeva il recupero delle somme già erogate, con emissione della cartella esattoriale. In primo grado l’opposizione della società veniva rigettata. In appello, invece, la Corte territoriale riteneva che la rinuncia fosse dovuta a cause non imputabili alla beneficiaria e che dovesse applicarsi la disciplina contrattuale dell’interruzione del finanziamento, non quella della revoca, con conseguente annullamento della cartella. Il Ministero ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sull’inadempimento e sull’interpretazione del contratto, sostenendo che la società avrebbe dovuto assumere su di sé il rischio dell’iter autorizzativo e delle difficoltà burocratiche; 2) nullità della sentenza per difetto di motivazione e per omesso esame delle clausole contrattuali rilevanti; 3) nullità per violazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse omesso di esaminare l’eccezione subordinata secondo cui, anche in caso di cause non imputabili, il Ministero avrebbe comunque potuto scegliere tra interruzione e revoca secondo la disciplina contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha qualificato tutti i motivi come inammissibili perché, sotto la veste di violazioni di legge e nullità processuali, essi miravano in realtà a ottenere una diversa interpretazione del contratto di finanziamento rispetto a quella compiuta dal giudice di merito. La Corte ha ribadito che l’interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito e sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica, che devono essere specificamente indicati e argomentati. Ha inoltre rilevato, per il secondo motivo, la genericità e la mancanza di autosufficienza, per non essere state trascritte le clausole invocate né indicati i passaggi asseritamente trascurati. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto e il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della curatela. È stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per trattarsi di ricorso proposto da un’Amministrazione dello Stato.
Norme richiamate
Richiamato come norma sull’inadempimento, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa lettura del contratto.
Richiamato in tema di impossibilità sopravvenuta/non imputabilità, senza che la Corte entri nel merito per l’inammissibilità della doglianza.
Norme di ermeneutica contrattuale invocate dal ricorrente; la Corte ribadisce che la loro violazione è deducibile solo se si indichi specificamente in che modo il giudice di merito se ne sia discostato.
Richiamato tra i canoni interpretativi del contratto.
Richiamato tra i canoni interpretativi e di esecuzione secondo buona fede.
art. 111 Cost.
Invocato per lamentare un vizio di motivazione; la Corte osserva che la motivazione della sentenza di merito era rispettosa del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato per asserita nullità della sentenza, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato per omessa pronuncia su un’eccezione subordinata; la Corte ha ritenuto che il motivo, in realtà, mirasse ancora a una diversa interpretazione del contratto.
Richiamato con riferimento alla riproposizione in appello di eccezioni assorbite.
Indicata come base formale dei motivi di nullità dedotti in cassazione.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Richiamato in relazione al deposito di memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è proposto da un’Amministrazione dello Stato.
Richiamato come base normativa dell’agevolazione concessa per il progetto di ricerca.
Richiamato per la liquidazione delle spese di lite.
Richiamato quale modifica al d.m. n. 55/2014 ai fini della liquidazione delle spese.
Massime di principio
- L’interpretazione di un contratto costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione mediante la mera proposizione di una lettura alternativa delle clausole.
- La violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale è deducibile in cassazione solo se il ricorrente indichi specificamente quali regole interpretative siano state violate e in quale passaggio argomentativo il giudice di merito se ne sia discostato.
- Una censura formulata come vizio di motivazione o nullità della sentenza è inammissibile se, in sostanza, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del contenuto del contratto e dei fatti di causa.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si contestano clausole contrattuali asseritamente trascurate, occorre trascriverle almeno nelle parti rilevanti e indicare i punti decisivi non esaminati.
- La scelta tra istituti contrattuali diversi, come revoca e interruzione di un finanziamento agevolato, dipende primariamente dalla disciplina negoziale applicabile e dall’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito; in cassazione non può essere riesaminata se non nei limiti del controllo sui canoni ermeneutici.
- La motivazione è conforme al parametro dell’art. 111 Cost. quando consente di comprendere la ratio decidendi, non essendo richiesto al giudice di merito di affrontare analiticamente ogni argomento difensivo se la questione è comunque decisa in modo intellegibile.
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