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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16866/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2011, con cui venivano rideterminati tributi reddituali e IVA, con richiesta di interessi e irrogazione di sanzioni. La lite verteva sulla qualificazione fiscale dei "viaggi studio" organizzati dalla società: la contribuente sosteneva che dovesse applicarsi l’esenzione IVA prevista per le prestazioni didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti, ovvero che l’attività di organizzazione del soggiorno dovesse essere considerata accessoria rispetto alla prestazione principale di istruzione, con conseguente attrazione nel regime di esenzione anche delle altre prestazioni (trasporto, vitto, alloggio, attività collaterali). Sosteneva inoltre che non dovesse applicarsi la disciplina speciale IVA delle agenzie di viaggio di cui all’art. 74-ter d.P.R. 633/1972 e lamentava, con un motivo, l’omesso esame di un fatto decisivo relativo allo svolgimento dell’attività educativa all’estero; con un ulteriore motivo denunciava omessa pronuncia sulle attività svolte in Italia. La CTR aveva respinto l’appello della società, ritenendo in fatto che l’operazione avesse natura di pacchetto turistico e di servizio omnicomprensivo, reso da un operatore imprenditoriale, con didattica svolta all’estero da soggetti terzi e non direttamente dalla società.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale della società. Ha ritenuto infondati i motivi relativi all’esenzione IVA e all’inapplicabilità dell’art. 74-ter d.P.R. 633/1972, osservando che l’accertamento di fatto compiuto dalla CTR era insindacabile in cassazione e che, secondo tale accertamento, si trattava di un servizio complessivo riconducibile a un viaggio/pacchetto turistico, non di prestazioni didattiche esenti. Ha dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per la presenza di doppia conforme e per la natura non scrutinabile delle doglianze sul fatto. Ha poi ritenuto infondato il motivo di omessa pronuncia, rilevando che la CTR aveva comunque esaminato anche il profilo relativo alle attività svolte in Italia. In conclusione, il ricorso è stato respinto e la società è stata condannata alle spese di lite e al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 10 d.P.R. n. 633 del 1972

    L’esenzione IVA per le prestazioni didattiche non si applica quando, in base all’accertamento di fatto, non vi sia una prestazione educativa resa direttamente da istituti o scuole riconosciuti, ma un servizio complessivo di viaggio studio organizzato da un operatore imprenditoriale.

  • art. 12 d.P.R. n. 633 del 1972

    L’accessorietà presuppone che le prestazioni diverse da quella principale siano rese in connessione necessaria con essa e dal medesimo soggetto, senza frammentazione dell’operazione mediante intervento di terzi; nel caso concreto tale nesso è stato escluso.

  • art. 74-ter d.P.R. n. 633 del 1972

    La disciplina speciale IVA delle agenzie di viaggio si applica alle operazioni di organizzazione di viaggi o giri turistici svolte in nome proprio o con utilizzo di servizi di terzi; tale regime esclude l’applicazione dell’esenzione invocata per le prestazioni didattiche.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure di violazione di legge sono state respinte perché, alla luce dell’accertamento fattuale della CTR, la disciplina IVA applicata risultava corretta.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La doglianza per omessa pronuncia è stata ritenuta infondata perché la sentenza impugnata aveva comunque affrontato il profilo relativo alle attività svolte in Italia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura di omesso esame di fatto decisivo è stata dichiarata inammissibile in presenza di doppia conforme e perché mirava a una rivalutazione del fatto storico.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 2, par. 1, direttiva 2006/112/CE

    Ogni operazione IVA è autonoma e indipendente, salvo le eccezioni per le operazioni accessorie.

  • art. 78, comma 1, lett. b), direttiva 2006/112/CE

    Le spese accessorie possono concorrere alla base imponibile della prestazione principale.

  • art. 306 direttiva 2006/112/CE

    Il regime speciale per le agenzie di viaggio si applica solo quando l’operatore agisca in nome proprio nei confronti del viaggiatore o utilizzi servizi di terzi per l’esecuzione del viaggio.

  • art. 26, par. 1, sesta direttiva CEE

    La disciplina unionale richiamata conferma che il regime speciale delle agenzie di viaggio ha portata derogatoria e si applica solo alle condizioni previste dal diritto UE.

  • art. 99 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia, ma la Corte ha ritenuto il motivo infondato.

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la Corte ha ritenuto che la CTR avesse comunque esaminato il punto controverso.

  • art. 35, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato nel motivo di ricorso relativo all’omessa pronuncia, ma non è stato ritenuto violato.

Massime di principio

  • Ai fini IVA, la qualificazione dell’operazione dipende dalla sua effettiva natura economico-fattuale: se il giudice di merito accerta che il servizio reso è un pacchetto turistico/organizzazione di viaggio con prestazioni rese da terzi, non è configurabile l’esenzione prevista per la didattica.
  • L’esenzione IVA per le prestazioni educative ha carattere derogatorio e di stretta interpretazione: non può essere estesa in via analogica a servizi complessi che includano viaggio, vitto, alloggio e altre attività accessorie quando la prestazione principale non sia resa direttamente dall’ente che invoca il beneficio.
  • L’accessorietà rilevante ai fini IVA presuppone un vincolo funzionale tra prestazione principale e prestazioni secondarie, tali da non costituire un fine a sé; tale vincolo si interrompe quando l’operatore si avvale di soggetti terzi che organizzano o rendono autonomamente parte del servizio.
  • In cassazione non è consentito rimettere in discussione l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito circa la reale struttura dell’operazione commerciale e della prestazione resa.
  • In presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non viene dimostrata la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImposte sul valore aggiunto
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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