Cassazione Civile, Ordinanza n. 07000/2025 del 16/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Due contribuenti avevano acquistato, nell'ottobre 2014, due immobili dichiarando di possedere i requisiti per l'aliquota IVA agevolata del 4% prevista per la prima casa non di lusso. L'Agenzia delle Entrate, ritenendo gli immobili di lusso in base ai parametri dell'art. 6 del d.m. 2 agosto 1969, aveva emesso avvisi di liquidazione per il recupero della maggiore IVA e delle sanzioni, poi annullate in autotutela per effetto del favor rei. I ricorsi delle contribuenti erano stati accolti nei gradi di merito, con conferma della tesi secondo cui la novella dell'art. 33 d.lgs. 175/2014 avrebbe comportato l'allineamento anche per l'IVA al criterio catastale delle categorie A/1, A/8 e A/9 con efficacia retroattiva. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione delle norme sull'agevolazione prima casa e sull'interpretazione intertemporale, sostenendo che, per acquisti anteriori al 13 dicembre 2014, continuasse ad applicarsi il criterio del d.m. 2 agosto 1969 e che l'agevolazione IVA non fosse retroattiva.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso introduttivo delle contribuenti contro gli avvisi di liquidazione. Ha ritenuto che, per un acquisto avvenuto nell'ottobre 2014, l'agevolazione IVA non potesse essere riconosciuta sulla base del criterio catastale introdotto solo dall'art. 33 d.lgs. 175/2014, in vigore dal 13 dicembre 2014, e che fino a tale data restasse applicabile il previgente parametro del d.m. 2 agosto 1969. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata dalle contribuenti ex art. 3 Cost., valorizzando la diversità tra disciplina IVA e disciplina dell'imposta di registro e la discrezionalità legislativa in materia di agevolazioni fiscali.
Norme richiamate
art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato come disciplina dell'imposta di registro, modificata dal d.lgs. 23/2011 con passaggio al criterio catastale per le abitazioni agevolabili.
Tabella A, n. 21, Parte II, allegata al d.P.R. n. 633/1973
nel testo previgente al 13 dicembre 2014 faceva riferimento ai criteri del d.m. 2 agosto 1969 per individuare le case di abitazione non di lusso ai fini IVA; la modifica del 2014 ha introdotto il criterio catastale.
norma innovativa e non retroattiva, in vigore dal 13 dicembre 2014, che ha sostituito il riferimento alle abitazioni non di lusso secondo il d.m. 2 agosto 1969 con l'esclusione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ai fini IVA.
richiamato a sostegno del principio di irretroattività della legge, in mancanza di espressa previsione contraria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio dedotto nel ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
consente alla Corte, quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito dopo la cassazione.
art. 3 Cost.
la questione di legittimità costituzionale prospettata è stata ritenuta manifestamente infondata/inammissibile, perché la diversità di disciplina tra IVA e registro non è irragionevole.
art. 6 d.m. 2 agosto 1969
individua le abitazioni di lusso in base alla superficie utile complessiva superiore a mq 240, criterio applicabile alla fattispecie anteriore al 13 dicembre 2014.
richiamato per il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro.
art. 10, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 23/2011
ha modificato la disciplina dell'imposta di registro introducendo il criterio catastale per le abitazioni di lusso, con decorrenza dal 10 gennaio 2014.
Massime di principio
- In materia di agevolazioni "prima casa" ai fini IVA, per gli acquisti anteriori al 13 dicembre 2014 resta applicabile il criterio di individuazione dell'abitazione di lusso fondato sul d.m. 2 agosto 1969; il criterio catastale delle categorie A/1, A/8 e A/9 opera solo dal sopravvenuto intervento normativo.
- Una modifica normativa che sostituisca il parametro oggettivo di agevolabilità non produce effetti retroattivi se la legge non lo prevede espressamente; in tal caso i rapporti sorti sotto la disciplina previgente restano regolati da essa.
- La diversità di decorrenza tra disciplina IVA e disciplina dell'imposta di registro non è di per sé contraria all'art. 3 Cost., poiché il legislatore gode di ampia discrezionalità nella regolazione delle agevolazioni fiscali e può trattare in modo differenziato tributi diversi.
- Quando il giudice di legittimità accerta che la decisione di merito ha applicato una disciplina non ancora vigente alla data del fatto, la sentenza va cassata e, in assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito.
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