Cassazione Civile, Ordinanza n. 33003/2024 del 17/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietari)
La controversia
La controversia nasce dalla gestione di un immobile in comunione pro indiviso tra più soggetti. Tutti i comunisti avevano richiesto un permesso di costruire per demolire il fabbricato esistente e realizzare un nuovo immobile da vendere. Successivamente alcuni dei comproprietari avevano comunicato al Comune la rinuncia al permesso, e gli altri avevano chiesto il risarcimento dei danni lamentando la perdita dei profitti che sarebbero derivati dall'operazione edilizia e dalla successiva vendita. Il tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello di Bari aveva confermato il rigetto, ritenendo non provato il danno e comunque non dimostrata né la sussistenza di un titolo contrattuale di responsabilità, né un illecito aquiliano, né uno specifico accordo tra tutti i comunisti per il conseguimento del permesso. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti cinque motivi: 1) violazione degli artt. 276, comma 2, e 112 c.p.c. per pretesa formazione di un giudicato interno sull'an della responsabilità dei convenuti e ultrapetizione della Corte d'appello; 2) violazione degli artt. 112, 115, 132 c.p.c. e art. 111 Cost. per motivazione apparente o insufficiente e per erronea esclusione della deduzione e prova del titolo contrattuale della responsabilità; 3) violazione degli artt. 112, 115, 116, 132, 194 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che il primo giudice non poteva rigettare la domanda sul quantum dopo aver ammesso l'an e disposto c.t.u.; 4) violazione di varie norme processuali e sostanziali, oltre omesso esame di fatti decisivi, per la mancata acquisizione della documentazione tecnica e per il mancato riconoscimento di elementi idonei alla liquidazione anche equitativa del danno; 5) violazione delle norme sulle spese di lite e omesso esame di fatti decisivi, per la maggiorazione del 20% delle spese liquidate in primo grado in ragione della costituzione separata delle controparti, ritenuta artificiosa e abusiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di giudicato interno, non si forma giudicato, neppure implicito, sulle questioni non esaminate dal giudice di merito; in particolare, ove la decisione di primo grado abbia assorbito la questione dell'an della responsabilità nel rigetto della domanda sul quantum, non sussiste alcuna preclusione a che il giudice d'appello esamini il profilo della responsabilità. Ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo, quarto e quinto motivo, perché volti in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e perché le censure di vizio motivazionale non rispettavano i limiti del controllo sulla motivazione fissati dalla giurisprudenza di legittimità. La Corte ha inoltre escluso la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. e ha confermato la liquidazione delle spese in favore delle parti resistenti, ponendo a carico dei ricorrenti anche l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la censura sul preteso giudicato interno e sui limiti della decisione del giudice di merito
invocato per sostenere ultrapetizione e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude la violazione
richiamato nei motivi per contestare la valutazione delle prove; la Corte ritiene le doglianze inammissibili perché mirano a una rivalutazione del merito
richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio; la Corte non entra nel merito della diversa lettura delle prove
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato per dedurre motivazione apparente o mancante; la Corte esclude il vizio
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro del dovere di motivazione della sentenza
richiamato con riguardo alla c.t.u. e alla prova del danno; la Corte reputa irrilevanti le doglianze una volta escluso l'an della responsabilità
invocato in relazione alla liquidazione equitativa del danno
invocato in relazione ai criteri di liquidazione del danno aquiliano
richiamato per il riparto dell'onere della prova del danno e della responsabilità
richiamato nel quadro delle doglianze probatorie
richiamato per la prova per presunzioni
richiamato nel quadro delle doglianze probatorie
richiamato nel motivo sulle spese e sulla condotta processuale
richiamato per la regolazione delle spese di lite
richiamato per la compensazione/maggiorazione delle spese
richiamato per la richiesta di condanna per responsabilità processuale aggravata, esclusa dalla Corte
richiamato nel motivo sulle spese
richiamato come parametro per la liquidazione delle spese di lite
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno, anche implicito, non si forma sulle questioni che il giudice di merito non abbia effettivamente esaminato e deciso; se una questione resta assorbita da una statuizione pregiudiziale o dal rigetto sul quantum, essa non è coperta da preclusione.
- Nel caso di assorbimento improprio, la parte soccombente non ha l'onere di impugnare la questione assorbita in sé; è sufficiente censurare la statuizione assorbente o i presupposti dell'assorbimento.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito, delle prove e della ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di merito, salvo i limiti stretti del vizio motivazionale oggi deducibile.
- Una doglianza di motivazione è inammissibile quando mira a ottenere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o si fonda su elementi estranei al testo della motivazione.
- Se il giudice d'appello esclude l'illiceità del comportamento o la stessa sussistenza dell'an della responsabilità, diventano irrilevanti le censure che riguardano solo il quantum del danno o le modalità della sua liquidazione.
- La contestazione della regolazione delle spese di lite non può tradursi in una critica meramente fattuale e valutativa del comportamento processuale apprezzato dal giudice di merito, quando la doglianza richieda una diversa lettura discrezionale delle circostanze.
- L'azione risarcitoria deve essere sorretta dalla prova del titolo di responsabilità e del danno; la mancata dimostrazione di uno di tali elementi rende non decisiva ogni questione sulla quantificazione o sulla c.t.u.
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