Cassazione Penale, Sentenza n. 4772/2023 del 03/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduceva violazione di legge per avere la Corte di appello omesso di riconoscere l'assorbimento del reato previsto dall'art. 469 cod. pen. (contraffazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione o uso della cosa che reca l'impronta contraffatta) nel reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (contraffazione/alterazione o uso di documenti di soggiorno). La Corte d'appello aveva ritenuto che le due fattispecie descrivessero comportamenti diversi e non assorbibili; il ricorrente sosteneva invece la sovrapponibilità delle condotte e la prevalenza della norma speciale in materia di immigrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato previsto dall'art. 469 cod. pen., dichiarando tale reato assorbito nel più specifico reato previsto dall'art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 286/1998. Ha quindi rideterminato in via definitiva la pena complessiva in dieci mesi e venti giorni di reclusione (pena base per art. 5, comma 8-bis: un anno; aumento di quattro mesi per la continuazione con il reato di cui all'art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 286/1998; riduzione di un terzo per il rito abbreviato), annullando la parte della pronuncia che aveva irrogato pena aggiuntiva per il reato codicistico.
Norme richiamate
Chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa uso della cosa che reca l'impronta contraffatta, soggiace alle pene rispettivamente stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo
La Corte ha ritenuto che gli elementi tipici di questo reato siano contenuti nella fattispecie speciale in materia di immigrazione, per cui il reato codicistico va assorbito quando la contraffazione riguarda documenti di soggiorno disciplinati dall'art. 5, comma 8-bis d.lgs. 286/1998.
art. 5, comma 8-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Chiunque contraffà o altera un visto di ingresso o reingresso, un permesso di soggiorno, un contratto di soggiorno o una carta di soggiorno, ovvero contraffà o altera documenti al fine di determinare il rilascio di un visto di ingresso o di reingresso, di un permesso di soggiorno, di un contratto di soggiorno o di una carta di soggiorno oppure utilizza uno di tali documenti contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso la reclusione è da tre a dieci anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale
Norma speciale che tutela specificamente l'ordine pubblico/gestione dell'immigrazione; la Corte l'ha considerata più circoscritta e comprensiva degli elementi del reato previsto dall'art. 469 cod. pen., sicché va applicata in luogo della norma codicistica (criterio di specialità).
art. 13, comma 13-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Rilevato in sede di calcolo della pena come altro reato con cui è stata accertata la continuazione, che ha comportato un aumento della pena applicata; la Corte ha mantenuto l'aumento per la continuazione tra i reati rilevanti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Norma richiamata in concreto per il calcolo dell'aumento di pena dovuto alla continuazione tra reati; applicata dalla Corte d'appello ma ricalcolata dalla Cassazione dopo l'assorbimento del reato codicistico.
La Cassazione ha richiamato il criterio della specialità previsto da questa norma (e sviluppato dalla giurisprudenza di legittimità) quale principio guida per risolvere il concorso apparente tra norme e per escludere la duplicazione di addebiti quando la norma speciale contiene tutti gli elementi della norma generale.
art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
Autorizza la Corte di cassazione a determinare direttamente la pena quando essa è immediatamente desumibile dagli atti e la Cassazione ha fatto uso di questa possibilità per rideterminare la pena complessiva a seguito dell'annullamento limitato.
Massime di principio
- Quando una norma speciale disciplina in modo più circoscritto e specifico il medesimo tipo di falsificazione prevista da una norma generale, opera il criterio di specialità: va applicata la norma speciale e quella generale può essere assorbita.
- In caso di un unico fatto naturale che integra entrambe le fattispecie (es. contraffazione e uso di permesso di soggiorno falso), l'applicazione congiunta delle due norme può costituire una ingiustificata duplicazione di addebiti e deve essere evitata privilegiando la norma più grave/speciale.
- Per accertare il concorso apparente di norme occorre confrontare la struttura astratta delle fattispecie (criterio logico-formale), non limitandosi all'apparente diversità dei beni giuridici tutelati.
- Se la porzione di pena derivante dall'annullamento è determinabile con immediatezza dagli atti, la Cassazione può rideterminare la pena in sede di annullamento senza rinvio ai sensi dell'art. 620 cod. proc. pen.
- La configurazione di falsificazioni complesse (es. contraffazione di impronte su documento) non esclude in automatico l'assorbimento nella fattispecie speciale: bisogna valutare se gli elementi costitutivi della norma generale siano già compresi nella norma speciale.
- Nel calcolo della pena complessiva, gli aumenti per continuazione e le riduzioni per riti alternativi (es. abbreviato) vanno ricalcolati alla luce delle esclusioni/assorbimenti di reati intervenuti in sede di impugnazione.
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