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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38030/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una convenzione stipulata nel 1958 tra i proprietari di due fondi urbani confinanti nel centro storico di Vicenza per realizzare e utilizzare un garage comune con uscita attraverso la proprietà di una delle parti. La convenzione aveva durata decennale, rinnovabile tacitamente per altri dieci anni salvo disdetta da comunicare con sei mesi di anticipo; alla clausola di disdetta era apposta una postilla secondo cui la disdetta non sarebbe stata valida se non quando fosse possibile un accesso dal lato nord verso la proprietà del vicino. L'erede del proprietario del fondo servente inviava disdetta nel 2003 per la scadenza del 2008 e chiedeva l'accertamento della cessazione dell'efficacia dell'accordo, con conseguente venir meno del diritto di passaggio. Il vicino resisteva sostenendo l'inefficacia della disdetta per mancato avveramento della condizione e, in via subordinata, chiedeva la costituzione di una servitù coattiva di passaggio sul tracciato già utilizzato. Il tribunale aveva accolto la domanda dell'attrice ritenendo nulla la clausola condizionale per impossibilità originaria della condizione ai sensi dell'art. 1354, comma 2, c.c.; la corte d'appello, invece, ha riformato la decisione, ritenendo che la condizione apposta alla disdetta non fosse impossibile e, comunque, che si trattasse di impossibilità sopravvenuta, con conseguente mancata efficacia della disdetta. Nel ricorso per cassazione si denunciava violazione degli artt. 1354, comma 2, e 1359 c.c., sostenendo l'erroneità della qualificazione della clausola come condizione sospensiva con evento senza termine temporale; nel ricorso incidentale condizionato si contestava la qualificazione della condizione come sospensiva anziché risolutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura non attingeva entrambe le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata. La corte d'appello aveva infatti fondato il rigetto della domanda su due argomenti distinti e ciascuno autonomamente sufficiente: da un lato, la ritenuta non impossibilità della condizione apposta alla disdetta, che poteva ancora verificarsi in futuro; dall'altro, la diversa considerazione dell'eventuale impossibilità sopravvenuta, che non conduceva alla nullità della clausola ma solo al mancato verificarsi dell'evento dedotto. Poiché il motivo di ricorso colpiva solo la prima ratio e non la seconda, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito per carenza di interesse all'esame. La ricorrente è stata inoltre condannata alla rifusione delle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1354, comma 2, c.c.

    La nullità riguarda la condizione impossibile apposta in origine; la corte distingue tale ipotesi dall'impossibilità sopravvenuta, che non determina la nullità della clausola ma il mancato verificarsi dell'evento dedotto.

  • art. 1359 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la disciplina della condizione e la valutazione della sua efficacia, ma senza accoglimento.

  • art. 1353 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale per contestare la qualificazione della clausola come condizione sospensiva anziché risolutiva.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per dedotta violazione di legge.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Le parti hanno depositato memorie illustrative nell'ambito del procedimento camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato come parametro del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se non censura specificamente tutte le rationes.
  • La qualificazione della clausola contrattuale e della condizione apposta alla disdetta è questione di interpretazione riservata al giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti dei vizi denunciabili.
  • La nullità prevista per la condizione impossibile ex art. 1354, comma 2, c.c. riguarda l'impossibilità originaria della condizione; l'eventuale impossibilità sopravvenuta non si identifica automaticamente con tale nullità e va distinta sul piano degli effetti.
  • Se il motivo di ricorso colpisce soltanto una delle più rationes poste a fondamento della decisione impugnata, la sentenza resta sorretta dall'altra ratio non censurata e il ricorso non può essere accolto.

Come è indicizzato

MaterieMandato
RamiContratti
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

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