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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34672/2024 del 27/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di collaborazione a progetto stipulato il 22 luglio 2014 nell'ambito di un progetto finanziato con risorse regionali. Il rapporto venne sospeso di fatto dall'azienda dal 10 agosto 2015, mentre la revoca formale dei finanziamenti regionali intervenne solo con delibera della Giunta regionale del 9 agosto 2016. La corte d'appello ha ritenuto illegittima la sospensione anticipata del rapporto, poiché non prevista dal contratto, e ha condannato l'azienda a corrispondere al collaboratore i corrispettivi pattuiti e non percepiti per il periodo agosto 2015 - 8 agosto 2016, qualificandoli come risarcimento del danno. L'azienda ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di mancata impugnazione di parte della motivazione di primo grado; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e sull'impossibilità temporanea/definitiva della prestazione, sostenendo che il pagamento fosse subordinato ai finanziamenti regionali e che la sospensione fosse prevista dall'art. 12 quale causa di recesso anticipato; 3) contraddittorietà/apparenza della motivazione per avere riconosciuto somme per una prestazione non svolta nonostante l'art. 9 prevedesse il pagamento solo della prestazione effettuata in caso di recesso; 4) omesso esame di fatto decisivo, individuato nella mancanza di risorse regionali, che avrebbe giustificato sospensione e risoluzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi, richiamando la propria giurisprudenza in casi analoghi. Ha ritenuto insussistente l'omessa pronuncia, perché la questione prospettata risultava implicitamente superata dalla soluzione adottata sulla causa decisiva della lite. Ha escluso vizi di ultra/extra petizione. Sul merito, ha confermato che l'interpretazione del contratto compiuta dalla corte territoriale era plausibile e congruamente motivata: la sospensione del rapporto non era prevista dal testo contrattuale e la cessazione del finanziamento regionale risultava formalizzata solo con la delibera del 9 agosto 2016, non potendo quindi essere retrodatata. Ha inoltre rilevato che le censure del ricorrente si risolvevano in una diversa lettura del contratto e in una contestazione della valutazione di merito delle prove, non sindacabile in cassazione nei termini dedotti. Conseguentemente, il ricorso è stato respinto, con condanna dell'azienda alle spese e con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge era invocata per censurare l'interpretazione del contratto e la ritenuta illegittimità della sospensione, ma la Corte ha ritenuto le doglianze infondate perché miravano in realtà a una diversa ricostruzione di fatto e del significato delle clausole.

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte ribadisce che l'omessa pronuncia può escludersi quando la questione sia stata implicitamente superata dalla decisione su altra questione incompatibile; non ricorre ultra o extra petizione se il giudice non altera il petitum o la causa petendi.

  • art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è configurabile quando la censura mira soltanto a contestare la valutazione delle prove e il governo del materiale istruttorio riservati al giudice di merito.

  • artt. 1362, 1363, c.c.

    Le censure sui canoni interpretativi sono ammissibili solo se il ricorrente indica specificamente quali regole siano state violate e come il giudice se ne sia discostato; non basta contrapporre una diversa lettura del contratto.

  • art. 1341 c.c.

    Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l'interpretazione delle clausole contrattuali, ma non è stato accolto alcun rilievo su tale base.

  • art. 1256 c.c.

    Invocato per sostenere l'impossibilità temporanea/definitiva della prestazione, ma la Corte ha valorizzato la mancanza di una valida base contrattuale per la sospensione anticipata.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato in relazione all'inadempimento; la Corte ha confermato la responsabilità dell'ente per la sospensione illegittima del rapporto fino all'effettiva cessazione dei finanziamenti.

  • art. 1176 c.c.

    Richiamato nel quadro delle censure sulla condotta dell'ente, senza che la Corte ne traesse un diverso principio autonomo.

  • art. 1206 c.c.

    Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non vi ha ravvisato elementi utili a smentire la decisione di merito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama precedenti conformi della propria giurisprudenza anche ai sensi di questa disposizione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, l'omessa pronuncia non sussiste quando la questione o l'eccezione resti implicitamente assorbita dalla soluzione incompatibile adottata su un antecedente logico-giuridico decisivo.
  • La denuncia di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale non può risolversi in una mera contrapposizione tra l'interpretazione proposta dalla parte e quella accolta dal giudice di merito; è necessario indicare specificamente quali regole ermeneutiche siano state violate e in quale modo.
  • L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se non rientra tra le plausibili letture del testo negoziale o se sia sorretta da motivazione mancante, apparente o logicamente incongrua.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o del governo delle prove, attività riservata al giudice di merito.
  • Se la cessazione del rapporto è contrattualmente collegata a una specifica condizione risolutiva o a un evento formalmente accertato, tale effetto non può essere retrodatato a un momento anteriore in mancanza di una base negoziale o di un provvedimento coevo idoneo a produrlo.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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