Cassazione Civile, Ordinanza n. 28422/2025 del 27/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento TASI per l’anno 2018 relativo a immobili della società contribuente, emesso dal concessionario comunale senza che, secondo la ricorrente, fosse stato previamente notificato l’atto di rettifica del classamento/rendita catastale presupposto dall’imposizione, come richiesto dall’art. 74 della legge n. 342 del 2000. In primo grado il ricorso era stato accolto per difetto di prova della notifica del nuovo classamento. In appello, invece, l’atto impositivo era stato ritenuto legittimo perché la contribuente risultava già a conoscenza della rendita modificata, avendo impugnato altri avvisi IMU/TASI relativi agli stessi immobili e ad annualità pregresse, sicché tale conoscenza era stata considerata equipollente alla notificazione. In Cassazione la società ha dedotto un solo motivo, denunciando violazione dell’art. 74, comma 1, L. n. 342/2000 e dell’art. 360 n. 3 c.p.c., sostenendo che, mancando la prova della notifica della nuova rendita, il diverso classamento posto a base dell’avviso doveva reputarsi inefficace.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non si confrontava con la specifica affermazione della Corte territoriale secondo cui la previa notificazione poteva considerarsi provata in via equipollente attraverso la documentata conoscenza, da parte della contribuente, della rendita modificata, desunta dalle precedenti impugnazioni di avvisi IMU/TASI riferiti agli stessi immobili. La Corte ha quindi confermato la decisione di appello, condannando la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e, poiché il ricorso era stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle ulteriori conseguenze ex art. 96 c.p.c. e all’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 74, comma 1, L. n. 342/2000
Per l’imposizione TASI rileva la previa notificazione della rendita/classamento catastale; tuttavia la Corte di merito ha ritenuto, e la Cassazione non ha smentito sul punto per difetto di specificità del motivo, che la conoscenza documentata e risalente della rendita possa valere come equipollente alla notificazione ai fini della legittimità dell’avviso.
Il motivo di ricorso per violazione di legge deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, altrimenti è inammissibile.
La decisione è stata resa in conformità alla proposta di definizione anticipata; ciò ha comportato l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
La parte ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso dopo la proposta di definizione anticipata e ha depositato memoria.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, condannando la ricorrente a una somma ulteriore in favore della controparte e a una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/inammissibile.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a riproporre affermazioni astratte o principi giurisprudenziali senza contestare l’effettiva argomentazione posta a fondamento della decisione.
- Nel contenzioso tributario, la mancata produzione della prova formale della notificazione di un atto presupposto può essere superata, sul piano fattuale, dalla dimostrata e risalente conoscenza del contenuto della rendita o del classamento da parte del contribuente, quando il giudice di merito ritenga tale conoscenza equipollente alla notificazione.
- In sede di legittimità, non è sufficiente denunciare genericamente la violazione di una norma sostanziale se la sentenza impugnata si fonda su una diversa e autonoma ragione decisoria in fatto o in diritto non specificamente attaccata dal ricorso.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., trovano applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96 c.p.c. e l’ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.
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