Cassazione Penale, Sentenza n. 40239/2025 del 15/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Salvatore Inzerillo impugnava la qualificazione del fatto come bancarotta fraudolenta documentale (richiedente dolo specifico) anziché bancarotta semplice documentale, sostenendo che la contabilità era stata regolarmente tenuta fino al 2012 e che per il periodo successivo erano comunque conservate fatture, quindi mancava l'elemento soggettivo del dolo specifico. Giovanni Inzerillo, che si presentava come mero prestanome dell'effettivo gestore (fratello), deduceva la mancata prova del dolo specifico nei suoi confronti: la Corte di appello avrebbe basato la condanna sulla carica formale e sulla firma di documenti senza dimostrare la consapevolezza o la condivisione delle finalità illecite dell'amministratore di fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di Salvatore Inzerillo per genericità e ha confermato la sua condanna. Quanto a Giovanni Inzerillo, la Corte ha ritenuto il ricorso fondato: ha annullato la sentenza impugnata nei suoi confronti e ha rimesso la causa per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo, rilevando che la motivazione dell'appello non aveva adeguatamente dimostrato il dolo specifico del prestanome né la sua consapevolezza delle finalità perseguite dall'amministratore di fatto. È stata inoltre disposta la condanna di Salvatore al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
La norma distingue due profili: la fattispecie "specifica" (sottrazione/distruzione/falsificazione/omessa tenuta con dolo specifico di ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori) e la fattispecie "generale" (tenuta della contabilità in modo da renderne impossibile la ricostruzione, che può essere integrata anche mediante falsità ideologica nelle annotazioni; per quest'ultima è sufficiente il dolo generico). La Corte applica questa distinzione per valutare l'elemento soggettivo richiesto.
art. 217 legge fallimentare (bancarotta semplice documentale)
Serve a delineare la differenza rispetto alla bancarotta fraudolenta: la semplice omissione o cattiva tenuta della contabilità priva di dolo specifico rientra nella bancarotta semplice. La Corte sottolinea che la qualificazione come fraudolenta richiede prova del dolo specifico quando la condotta è omissiva.
art. 2392 cod. civ. (obblighi dell'amministratore)
Richiamato per affermare che l'obbligo della regolare tenuta e conservazione dei libri contabili grava formalmente sull'amministratore e che la posizione formale costituisce punto di riferimento normativo per l'accertamento delle responsabilità.
art. 40, comma 2, cod. pen. (concorso e responsabilità omissiva)
Richiamato per indicare che l'amministratore formale che abdica ai propri doveri e consente la gestione di fatto da parte di altri può essere chiamato a rispondere in termini di responsabilità penale per omissione, se manca il dovere di vigilanza.
La Corte segnala che i ricorsi proposti successivamente al 30/06/2024 sono stati trattati in camera di consiglio ai sensi delle modifiche procedurali introdotte dal d.lgs. n. 150/2022.
Massime di principio
- La qualificazione tra bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta semplice documentale dipende essenzialmente dall'elemento soggettivo: la fattispecie "specifica" richiede dolo specifico (scopo di ingiusto profitto o pregiudizio ai creditori), mentre la fattispecie "generale" può essere realizzata con dolo generico quando la contabilità è tenuta in modo da impedire la ricostruzione patrimoniale.
- L'omessa o cattiva tenuta della contabilità può integrare bancarotta fraudolenta solo se è provato il dolo specifico; in assenza di tale prova, la fattispecie rilevante è la bancarotta semplice documentale.
- Nei casi di amministratore formale/prestanome non sussiste una presunzione automatica di innocenza né di colpevolezza: la responsabilità penale richiede prova concreta della consapevolezza dell'amministratore formale riguardo alle finalità illecite dell'amministratore di fatto o della sua colpevole omissione di vigilanza.
- La mera qualità formale (firma di documenti, sottoscrizione di effetti bancari) è insufficiente, da sola, a fondare la responsabilità dolosa di un prestanome; il giudice deve motivare in modo specifico perché quegli elementi dimostrino la condivisione dell'obiettivo illecito o la consapevole rinuncia ai doveri di controllo.
- In impugnazioni davanti alla Cassazione è necessario che i motivi siano specifici e confrontino puntualmente le argomentazioni della decisione impugnata: motivi generici o non correlati alle ragioni di fatto e diritto addotte dal giudice di merito possono portare all'inammissibilità del ricorso.
- Circostanze fattuali quali la prosecuzione dell'attività tramite soggetti riconducibili, acquisti significativi non giustificati dalla contabilità, trasferimento di attività a società collegata possono costituire elementi probatori rilevanti per dimostrare dolo o condotte finalizzate a recare pregiudizio ai creditori.
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