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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9933/2025 del 12/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Storaci proponeva la revoca del decreto di archiviazione adottato il 21/04/2021 nel procedimento n.1612/2020 (archiviazione per particolare tenuità ex art.131‑bis c.p.) relativo al reato di cui all'art.10‑bis d.lgs.74/2000 (omesso versamento di ritenute), sostenendo che la pronuncia della Corte costituzionale n.175/2022 aveva eliminato la rilevanza penale della condotta contestata (abolitio criminis parziale) e che l'iscrizione del decreto nel casellario giudiziale gli arreca pregiudizi concreti; chiedeva la revoca ex art.673 c.p.p. ovvero, in subordine, che fosse sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art.673 c.p.p. per violazione degli artt.3,13,24 e 25 Cost..

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, pur non essendo teoricamente esclusa la possibilità di utilizzare l'incidente di esecuzione per rimuovere un decreto di archiviazione, nel caso concreto l'istante non ha allegato un interesse concreto e attuale alla rimozione: la giurisprudenza (Sezioni Unite, De Martino) ha infatti escluso che la sola iscrizione nel casellario di un provvedimento di archiviazione per particolare tenuità costituisca, di per sé, un pregiudizio che giustifichi la rimozione. Inoltre, la sentenza costituzionale n.175/2022 ha inciso solo parzialmente sulla norma (d.lgs.158/2015): l'abolitio criminis avrebbe effetto solo se le ritenute omesse fossero dovute esclusivamente sulla base delle dichiarazioni e non risultassero anche dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti; Storaci non ha fornito elementi tali da ricondurre il suo caso a questa fattispecie. Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 673 cod. proc. pen.

    Predispone l'incidente di esecuzione per rimozione o modifica di provvedimenti pregiudizievoli quando intervengano fatti successivi che travolgono la decisione; la Corte ricorda che tale rimedio è di portata limitata e richiede che l'intervento trovi causa in mera presa d'atto di eventi sopravvenuti

  • dPR 313/2002, art. 3 lett. f) e art. 5 lett. d‑bis

    Norme regolamentari sul casellario giudiziale citate in relazione alle modalità di iscrizione e menzione dei provvedimenti; il loro effetto norma il regime di memorizzazione dei provvedimenti di archiviazione per particolare tenuità

  • artt. 3, 13, 24, 25 Costituzione

    Richiamati dal ricorrente per profili di uguaglianza, libertà personale, diritto di difesa e legalità; la Corte non ha affrontato nel merito le presunte violazioni costituzionali a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Disciplina la particolare tenuità del fatto e la non punibilità; determina l'adozione del decreto di archiviazione per casi di minima offensività, la cui iscrizione nel casellario è ammessa ma la giurisprudenza ha limitato gli effetti pregiudizievoli di tale iscrizione

  • art. 10‑bis d.lgs. 74/2000

    Prevede il reato di omesso versamento delle ritenute alla fonte; la sua portata è stata modificata dalla normativa successiva e oggetto di valutazione costituzionale: la Corte evidenzia che la pronuncia costituzionale ha operato una 'abolitio' parziale

  • art. 7 d.lgs. 24/09/2015 n.158 (modifica art.10‑bis)

    Ha ampliato la punibilità includendo le ritenute dovute "sulla base della stessa dichiarazione"; la Corte costituzionale, con la sentenza n.175/2022, ha dichiarato incostituzionale parte di questa estensione, ma solo parzialmente, per cui restano punibili gli omessi versamenti risultanti dalle certificazioni

  • L. 30/12/2004 n.311 (art.1, comma 414)

    Intervento originario che ha introdotto l'art.10‑bis; citata per ricostruire l'evoluzione normativa

  • Sez. U., sent. n. 38954/2019 (De Martino)

    Giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto che l'iscrizione nel casellario del provvedimento di archiviazione per particolare tenuità non costituisca di per sé un pregiudizio che l'interessato abbia interesse concreto ad evitare; tale principio ha influito sull'onere di allegazione dell'istante

  • Corte costituzionale, sent. n. 175/2022

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art.7 d.lgs.158/2015 (lettera b), ripristinando in parte la formulazione originaria dell'art.10‑bis); l'effetto è parziale e l'abolitio criminis opera solo quando la condotta ascritta derivi esclusivamente dalla dichiarazione e non anche dalle certificazioni

Massime di principio

  • La semplice iscrizione nel casellario di un decreto di archiviazione per particolare tenuità non basta, di per sé, a dimostrare un interesse concreto e attuale alla rimozione del provvedimento: il ricorrente deve allegare pregiudizi effettivi e specifici
  • L'incidente di esecuzione ex art.673 c.p.p. è strumento limitato: utilizzabile solo per fatti sopravvenuti che travolgono la decisione, non per contestare la qualificazione giuridica originaria senza adeguata rappresentazione di nuovi elementi
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.175/2022 l'abolitio criminis per la fattispecie di cui all'art.10‑bis è parziale: per ottenere benefici dalla declaratoria costituzionale occorre dimostrare che le ritenute omesse erano dovute esclusivamente sulla base delle dichiarazioni e non risultavano dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti
  • In caso di modifiche legislative o pronunce costituzionali intervenute dopo l'adozione di un provvedimento archiviante, l'onere probatorio grava sul ricorrente che chiede la rimozione: deve fornire elementi diretti a collegare il proprio caso all'effetto di abolizione
  • La mancata allegazione di elementi essenziali o la formulazione di doglianze generiche espone il ricorrente al rigetto per inammissibilità e a sanzioni procedurali (spese e, se ravvisata colpa, ammenda)

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