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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29018/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando il rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi pronunciato dal Tribunale di Trento. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di tutte le controparti e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002.

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una procedura esecutiva immobiliare in cui un bene ad uso abitativo, dopo pignoramento di una quota indivisa e scioglimento della comunione, era stato venduto all'asta per euro 150.000 a fronte di una stima di euro 330.000. La parte esecutata ha proposto opposizione agli atti esecutivi contro l'aggiudicazione, lamentando: 1) la mancata sospensione o estinzione della procedura per l'asserita sproporzione tra prezzo di stima e prezzo di aggiudicazione, con richiamo agli artt. 586 c.p.c. e 164-bis disp. att. c.p.c.; 2) l'omesso esame circa la completezza dell'offerta/descrizione del bene; 3) la violazione di norme sulla vendita forzata per asserita omissione di avvisi e nullità della vendita, con riferimento anche all'art. 2929 c.c. e al protocollo del professionista delegato; 4) l'omesso esame della mancata indicazione di una servitù di passaggio gravante sul bene. La Corte ha ritenuto il primo motivo infondato perché il mero scarto tra stima e prezzo di vendita non integra, di per sé, prezzo ingiusto né presupposto per sospensione o chiusura anticipata della procedura; ha ritenuto il secondo inammissibile perché la censura non superava la motivazione del giudice di merito secondo cui il bene era comunque adeguatamente individuato; ha ritenuto il terzo infondato e in parte inammissibile perché non era dedotto alcun concreto pregiudizio derivante dalle asserite omissioni, e comunque la vendita forzata resta ferma salvo collusione fra aggiudicatario e creditore, non allegata né provata; ha ritenuto il quarto inammissibile perché la censura era proposta dalla parte non titolare dell'interesse a dolersi della servitù e perché la servitù risultava comunque considerata nella perizia.

Norme richiamate

  • art. 586 c.p.c.

    La sospensione dell'aggiudicazione richiede elementi perturbatori della correttezza della procedura; il solo prezzo sensibilmente inferiore alla stima, se la vendita si è svolta correttamente, non basta a integrare un prezzo ingiusto.

  • art. 164-bis disp. att. c.p.c.

    La chiusura anticipata della procedura è giustificata solo quando, esauriti o esclusi gli strumenti per massimizzare il ricavato, risulti prognosticamente che il bene sia concretamente invendibile o che il ricavato sia irrisorio rispetto ai crediti e ai costi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Le censure formalmente qualificate come violazione di legge sono state respinte perché, nella sostanza, miravano a contestare apprezzamenti di fatto o ricostruzioni non riconducibili a errori di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Le doglianze di omesso esame sono state dichiarate inammissibili quando mancava l'interesse della parte o quando la motivazione di merito non era specificamente censurata nella sua ratio decisiva.

  • art. 2929 c.c.

    Nella vendita forzata l'acquisto dell'aggiudicatario resta fermo anche in presenza di nullità precedenti la vendita, salvo collusione fra aggiudicatario e creditore.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato nel motivo, ma non decisivo; la Corte non ha ravvisato violazioni idonee a incidere sulla validità della decisione di merito.

  • d.l. n. 35 del 2005, conv. in L. n. 80 del 2005

    Richiamato con riferimento al protocollo del professionista delegato; la Corte osserva che le previsioni del protocollo non costituiscono norme di diritto in senso proprio.

  • art. 23, comma 8-bis, d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020

    Norma processuale richiamata per la trattazione camerale dell'adunanza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Il rigetto del ricorso comporta la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Nella vendita forzata, il divario tra valore di stima e prezzo di aggiudicazione non basta, da solo, a giustificare la sospensione dell'aggiudicazione o la chiusura anticipata della procedura: occorre la deduzione e, se del caso, la prova di specifici elementi perturbatori della correttezza della vendita o di un concreto carattere antieconomico della prosecuzione della procedura.
  • La chiusura anticipata ex art. 164-bis disp. att. c.p.c. è misura eccezionale e presuppone un giudizio prognostico fondato su dati obiettivi circa l'invendibilità del bene o l'assoluta irrisorietà del ricavato futuro rispetto ai crediti e ai costi dell'esecuzione.
  • Le doglianze sulle irregolarità della vendita forzata devono indicare un concreto nocumento derivante dalla violazione denunciata; in difetto di allegazione del pregiudizio la censura è infondata o inammissibile.
  • L'acquisto dell'aggiudicatario nella vendita forzata rimane fermo anche se il procedimento esecutivo presenti nullità anteriori alla vendita, salvo che sia dimostrata una collusione tra creditore e aggiudicatario in danno dell'esecutato.
  • Un motivo di ricorso per omesso esame di fatto decisivo è inammissibile se è proposto da chi non ha interesse specifico a dolersi del fatto dedotto o se non confronta adeguatamente la ratio decisiva della sentenza impugnata.
  • Le previsioni contenute in protocolli organizzativi del professionista delegato non hanno, di per sé, natura di norme di diritto la cui violazione possa essere fatta valere come error in iudicando, se non nei limiti in cui siano trasfuse in regole giuridiche applicabili al caso.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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