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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00106/2025 del 04/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica di una cartella di pagamento per omesso e/o carente versamento di IRAP 2007, sanzioni e interessi IRAP per ritardi, oltre a omesso versamento IVA 2007. Dopo aver pagato una parte della pretesa relativa all’IVA e aver presentato una dichiarazione integrativa, la società chiedeva in via amministrativa la sostituzione della dichiarazione e l’annullamento parziale della cartella, nonché la riduzione delle sanzioni per mancato invio della comunicazione di irregolarità. A fronte dell’inerzia dell’Ufficio, proponeva ricorso davanti al giudice tributario. In appello, la CTR rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione la società deduceva tre censure: 1) violazione delle norme sull’emendabilità della dichiarazione, sostenendo che la dichiarazione potesse essere corretta anche in corso di giudizio e oltre il termine di un anno; 2) errata applicazione della disciplina sull’integrativa e sulla possibilità di far valere in contenzioso l’errore dichiarativo senza i limiti temporali dell’integrativa; 3) violazione della disciplina del controllo automatizzato e dello Statuto del contribuente, assumendo che l’avviso bonario dovesse essere sempre inviato anche nei casi di liquidazione ex art. 36-bis.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse erroneamente escluso l’emendabilità della dichiarazione e la possibilità di far valere l’errore in sede contenziosa contro la pretesa tributaria maggiore. Ha invece rigettato il terzo motivo, affermando che, nel controllo automatizzato ex art. 36-bis, l’avviso bonario non è sempre necessario, ma soltanto quando sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2, comma 8, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Consente di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori e omissioni entro i termini di esercizio del potere accertativo.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322

    Nella versione ratione temporis consentiva l’integrazione per errori che determinano un maggior reddito, un maggior debito d’imposta o un minor credito, entro il termine di presentazione della dichiarazione del periodo d’imposta successivo; tuttavia, l’errore in danno del contribuente può essere fatto valere anche in contenzioso contro la maggiore pretesa fiscale.

  • art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Rileva quale norma sul rimborso delle somme indebitamente versate, azionabile entro quarantotto mesi dal versamento.

  • art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Disciplina il controllo automatizzato e la liquidazione cartolare dell’imposta; in tale ambito la comunicazione preventiva non determina nullità se manca, salvo i casi previsti dalla normativa sul contraddittorio.

  • art. 6, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’invito a fornire chiarimenti o documenti è dovuto solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, non in ogni caso di controllo automatizzato.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato a sostegno del principio di capacità contributiva, che impedisce di assoggettare il contribuente a oneri maggiori di quelli dovuti per legge.

  • art. 93 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è valorizzato come base decisiva della soluzione.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non è valorizzato come base decisiva della soluzione.

Massime di principio

  • La dichiarazione tributaria ha natura di dichiarazione di scienza e, quando contiene errori o omissioni che espongono il contribuente a un’imposta maggiore di quella effettivamente dovuta, può essere emendata anche in sede contenziosa mediante impugnazione della cartella o dell’atto impositivo, indipendentemente dal termine previsto per la dichiarazione integrativa, purché non si pretenda la compensazione oltre i limiti di legge.
  • Il termine previsto per la dichiarazione integrativa non esaurisce la tutela del contribuente: esso regola la correzione dichiarativa e l’eventuale compensazione, ma non impedisce di contestare in giudizio una pretesa tributaria maggiore fondata su un errore dichiarativo.
  • Nel controllo automatizzato ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, la comunicazione preventiva al contribuente non è sempre necessaria; l’obbligo di interlocuzione sussiste solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione ai sensi dell’art. 6, comma 5, Statuto del contribuente.
  • L’omissione dell’avviso bonario non determina di per sé nullità della cartella quando la liquidazione derivi da un controllo meramente cartolare e non vi siano profili di incertezza da chiarire.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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