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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09609/2023 del 07/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (debitori)

La controversia

Un soggetto aveva chiesto la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale, stipulato da due coniugi su beni immobili, assumendo che l’atto fosse stato posto in essere per sottrarre i beni alla garanzia dei crediti derivanti da precedenti giudizi, conclusi con condanna dei coniugi al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria ritenendo che i crediti fossero anteriori alla costituzione del fondo. In appello, i coniugi avevano sostenuto, tra l’altro, che nei giudizi richiamati erano state rigettate le domande risarcitorie del creditore, che uno dei due era a sua volta creditore dell’altro per effetto di una conciliazione, e che non vi fosse un credito del revocante già esistente al momento della costituzione del fondo. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado ritenendo che il diritto alla rifusione delle spese processuali sorge solo con la sentenza che le liquida e che, quindi, al momento della costituzione del fondo tali crediti non erano ancora sorti; ha inoltre escluso la prova del consilium fraudis. In cassazione il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 2901 e seguenti c.c. e degli artt. 91, 92, 99, 112 e 116 c.p.c., sostenendo: (1) che il credito per spese processuali sorgerebbe retroattivamente con la domanda o comunque sarebbe già configurabile prima della sentenza; (2) che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ignorato la deduzione relativa ad altro credito azionato a fondamento della revocatoria, riproposta in appello; (3) che, ove il credito fosse anteriore, non sarebbe stata necessaria la prova della dolosa preordinazione, essendo sufficiente la consapevolezza del pregiudizio arrecato ai creditori.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura principale, affermando che il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese processuali sorge soltanto con la sentenza che pone le spese a carico della parte soccombente; prima di quella sentenza il credito non esiste e non può nemmeno considerarsi una ragione di credito in senso lato ai fini dell’art. 2901 c.c. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sulla mancata valutazione di un diverso credito perché estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. Il secondo motivo è stato assorbito dal rigetto del primo. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    La revocatoria presuppone l’esistenza di un credito; il credito per spese processuali non è configurabile prima della sentenza che ne disponga la rifusione.

  • art. 91 c.p.c.

    La rifusione delle spese processuali sorge con la pronuncia che le pone a carico della parte soccombente.

  • art. 92 c.p.c.

    Il giudice può compensare le spese, con la conseguenza che prima della sentenza non esiste un diritto certo alla loro rifusione.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonomo rilievo nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma la censura sul diverso credito è stata dichiarata inammissibile per estraneità alla ratio decidendi.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma decisività nella motivazione della Corte.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Ai fini dell’azione revocatoria ordinaria, il credito deve esistere al momento dell’atto dispositivamente pregiudizievole; un mero credito eventuale o non ancora sorto non integra il presupposto oggettivo dell’art. 2901 c.c.
  • Il diritto della parte vittoriosa alla rifusione delle spese di lite nasce solo con la sentenza che liquida o pone quelle spese a carico della controparte; prima di tale pronuncia non esiste un credito azionabile nemmeno in senso lato.
  • Se la doglianza non investe la ratio decidendi della sentenza impugnata, il motivo di ricorso è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Quando il primo motivo è infondato e assorbe il secondo, non occorre esaminare ulteriormente la censura dipendente sulla pretesa preordinazione fraudolenta dell’atto rispetto al credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoTransazioneContratto preliminare
RamiProcesso civileObbligazioniContrattiImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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