Cassazione Civile, Ordinanza n. 09872/2026 del 16/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, emesso nell'ambito dell'indagine "Off road", con cui l'Ufficio ha contestato al contribuente costi dedotti in dichiarazione in relazione a dodici fatture emesse da una scuderia rally per contratti di sponsorizzazione. Secondo l'Amministrazione, le operazioni erano oggettivamente inesistenti o comunque sovrafatturate, perché la società emittente era inserita in un contesto fraudolento, qualificabile come "cartiera", e gli importi erano sproporzionati rispetto all'effettiva utilità delle prestazioni. La CTP aveva annullato l'accertamento e la CTR aveva confermato, ritenendo provati contratto, fatture, pagamenti e almeno parte delle inserzioni pubblicitarie. In cassazione l'Agenzia ha denunciato, con un unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, 109 d.P.R. 917/1986 e 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la CTR avesse invertito l'onere della prova: una volta provata la natura fittizia della società emittente e forniti indizi gravi, precisi e concordanti di inesistenza delle prestazioni o di antieconomicità/sovrafatturazione, spettava al contribuente dimostrare l'effettività e la liceità fiscale delle operazioni, senza potersi limitare a produrre documentazione formale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza della CTR e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per le spese. Ha ritenuto fondata la censura perché il giudice di merito aveva sostanzialmente invertito le regole probatorie: l'Ufficio aveva assolto l'onere di allegare e provare, anche per presunzioni, elementi idonei a fondare la contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti e di sovrafatturazione; il contribuente, invece, non aveva fornito una prova contraria idonea, giacché la mera esibizione di contratto, fatture, pagamenti e una rassegna stampa parziale non bastano a dimostrare l'effettività delle prestazioni quando l'Amministrazione contesti l'antieconomicità e la fittizietà dell'operazione.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 3), c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata respinta perché il ricorso conteneva una sintesi sufficiente dei fatti e della sentenza impugnata.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Il motivo è stato proposto per violazione di legge sostanziale e delle regole sul riparto dell'onere della prova.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973
Richiamato come parametro per la contestazione dei costi e della loro deducibilità in presenza di operazioni ritenute fittizie o antieconomiche.
Richiamato quale norma sulla deducibilità dei costi, che presuppone l'effettività e l'inerenza della spesa.
La Corte ribadisce che l'Amministrazione deve prima fornire elementi, anche presuntivi, dell'inesistenza dell'operazione; solo dopo si sposta sul contribuente l'onere della prova contraria.
Le presunzioni semplici, se gravi, precise e concordanti, possono fondare la prova dell'inesistenza delle operazioni e spostare l'onere probatorio sul contribuente.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria contesta la deduzione di costi relativi a fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, deve prima allegare e provare, anche per presunzioni semplici, elementi idonei a dimostrare la mancata esecuzione delle operazioni fatturate.
- Una volta che l'Ufficio abbia fornito un quadro indiziario grave, preciso e concordante della fittizietà dell'operazione o della sovrafatturazione, l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza e la liceità fiscale dell'operazione si sposta sul contribuente.
- La prova contraria del contribuente non può consistere nella sola produzione della fattura, del contratto, delle scritture contabili regolari o dei mezzi di pagamento, perché tali documenti possono essere compatibili anche con operazioni solo apparenti.
- In tema di sovrafatturazione e antieconomicità, il giudice tributario non può fermarsi alla regolarità formale della documentazione, ma deve valutare la sostanza economica dell'operazione e la coerenza degli elementi presuntivi offerti dall'Erario.
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