Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17523/2022 del 31/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ricorrenti)

La controversia

Le ricorrenti avevano chiesto l’equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata non ragionevole di un precedente giudizio civile. Dopo un primo decreto della Corte d’appello che aveva liquidato le spese in misura inferiore ai minimi tariffari, la decisione era stata cassata con rinvio. In sede di rinvio, la Corte d’appello aveva rideterminato le spese del giudizio di merito ma aveva escluso il compenso per la fase di trattazione/istruzione, aveva negato la maggiorazione per la difesa di più parti con la stessa posizione processuale e aveva compensato integralmente le spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Con il ricorso per cassazione le interessate hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulle spese e dei parametri forensi per non avere la Corte riconosciuto la fase di trattazione/istruzione, nonostante l’esame degli scritti difensivi e dei documenti della controparte; 2) violazione dell’art. 92 c.p.c. per avere compensato le spese senza adeguata motivazione e senza presupposti legittimanti, fondandosi sul solo modesto valore della controversia e su un presunto lieve scostamento dalla precedente liquidazione; 3) motivazione apparente sull’esclusione della maggiorazione prevista per l’assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la fase di trattazione/istruzione dovesse essere ordinariamente remunerata anche nei giudizi di equa riparazione quando vi sia stata almeno l’attività di esame degli scritti e documenti della controparte, e che non sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese del giudizio di cassazione e di rinvio. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione alle censure accolte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito, condannando il Ministero alla rifusione delle spese dovute per il procedimento di equa riparazione, per il giudizio di cassazione con rinvio, per il giudizio di rinvio e per il presente giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • L. 24 marzo 2001, n. 89, artt. 2 e 3

    fonte del diritto all’equa riparazione per durata irragionevole del processo presupposto.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato quale base per la liquidazione delle spese secondo soccombenza e secondo i parametri dovuti.

  • art. 92 c.p.c., comma 2

    la compensazione è ammessa solo in presenza dei presupposti legali; il modesto valore della controversia e un lieve scostamento non bastano a giustificarla.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    richiamato per la necessità di liquidare il compenso professionale in conformità ai parametri applicabili.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 1

    consente la riduzione dei parametri, ma non l’eliminazione arbitraria della fase svolta; la liquidazione deve restare entro i criteri tariffari.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 2

    la maggiorazione per più soggetti con la stessa posizione processuale opera di regola, ma il giudice deve motivare specificamente anche l’eventuale esclusione.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55, art. 4, comma 5, lett. c)

    la fase di trattazione/istruzione comprende anche l’esame degli scritti e documenti delle altre parti; la fase non può dirsi inesistente se tali attività vi sono state.

  • d.m. 22 settembre 2014, n. 55, tabella n. 12

    utilizzata per la liquidazione dei compensi nel giudizio davanti alla Corte d’appello.

  • d.m. 22 settembre 2014, n. 55, tabella n. 13

    utilizzata per la liquidazione dei compensi nel giudizio di cassazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassare e decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 111 Cost.

    richiamato come principio di economia processuale e ragionevole durata del processo a sostegno della decisione nel merito.

  • Corte cost. n. 77/2018

    richiamata in relazione al perimetro della compensazione delle spese ex art. 92 c.p.c.

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione la fase di trattazione/istruzione è normalmente compensabile quando il difensore abbia svolto almeno l’esame degli scritti e dei documenti della controparte o dei provvedimenti emessi, anche se non vi sia stata istruzione probatoria in senso stretto.
  • L’esclusione del compenso per una fase processuale richiede la specifica dimostrazione che quella fase non sia stata effettivamente svolta; una motivazione generica o meramente assertiva non è sufficiente.
  • La compensazione delle spese non può essere giustificata dal solo modesto valore della controversia né da uno scostamento minimo rispetto a precedenti liquidazioni se tale scostamento dipende da un’erronea applicazione dei parametri legali.
  • Quando la censura investe solo la quantificazione o la compensazione delle spese e non occorrono nuovi accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c.
  • La maggiorazione per l’assistenza di più soggetti con la stessa posizione processuale è regola tendenziale, ma la sua concessione o esclusione esige una motivazione concreta sulle ragioni della scelta del giudice.
  • Nella liquidazione dei compensi professionali il giudice deve attenersi ai parametri normativi applicabili alle singole fasi del giudizio e non può omettere una fase processuale che risulti in concreto svolta.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civileSuccessioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.