Cassazione Penale, Sentenza n. 8129/2024 del 23/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca della somma di € 43.973,00, ritenuta profitto del reato di cui all'art. 316-ter c.p., per aver indebitamente ottenuto il contributo a fondo perduto previsto dal "decreto rilancio" attestate presunte false dichiarazioni sul fatturato 2019 (in particolare l'inclusione/valutazione di una fattura emessa il 1° maggio 2019 come riferita al mese di aprile 2019). I motivi dedotti in Cassazione hanno contestato: (i) la nullità per carenza assoluta della motivazione del decreto di sequestro in ordine al "periculum in mora"; (ii) l'erronea applicazione della legge sostanziale e l'errata qualificazione del fumus boni iuris, data la possibilità, secondo il ricorrente, di considerare per il calcolo del fatturato le fatture differite emesse a maggio relative ad operazioni effettuate in aprile (richiami alle circolari dell'Agenzia delle Entrate e alla documentazione di cantiere / certificati di pagamento).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente: il decreto di sequestro preventivo risultava privo della motivazione in ordine al "periculum in mora" e ciò impone l'annullamento anche dell'ordinanza del Tribunale di Salerno che aveva rigettato il riesame. La Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite (Ellade) e la giurisprudenza successiva (Costingo) secondo cui anche il sequestro finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione sul pericolo della perdita o dissipazione del bene (periculum in mora), in rapporto alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, per rispetto dei principi di presunzione di non colpevolezza, proporzionalità e tutela del diritto di proprietà (Cedu, norme UE). La Corte ha dunque annullato senza rinvio sia l'ordinanza impugnata sia il decreto del GIP del 21/09/2023 e ha ordinato l'immediata restituzione della somma sequestrata all'avente diritto, con comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell'art. 626 c.p.p. La Corte non ha invece dovuto decidere definitivamente sulla qualificazione del fumus collegata alla data della fattura e alla documentazione prodotta, avendo il profilo procedurale assorbito la questione.
Norme richiamate
Norma sostanziale indicata come presunta fonte del profitto del reato per il quale è stato disposto il sequestro; la decisione si limita a riferirsi al reato come oggetto dell'accusa senza risolvere in via definitiva il fumus relativo alla condotta contestata
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca: la Corte afferma che il provvedimento deve contenere una concisa motivazione anche sul "periculum in mora"
Norma della confisca richiamata perché il sequestro era finalizzato alla confisca; la Corte distingue la natura del provvedimento dalla necessità di motivazione in ordine al periculum
art. 25 d.l. n. 34/2020 (decreto rilancio)
Norma che fissa i requisiti per l'ammissione al contributo a fondo perduto (criteri di fatturato e percentuali): il ricorrente ha contestato l'interpretazione applicata ai fini dell'accertamento del possesso del requisito del fatturato
Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/06/2021 (Ellade)
Principio richiamato dalla Corte: anche il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere motivazione sul periculum in mora, salvo particolari ipotesi strettamente delimitate; principio determinante per l'annullamento
Sez. 6, n. 20649 del 15/02/2023 (Costingo)
Conferma della necessità, anche per sequestri finalizzati alla confisca in reati contro la P.A., della motivazione sul periculum in mora in relazione ai criteri di adeguatezza e proporzionalità
Sez. 6, n. 12513 del 23/02/2022 (Grandis)
Decisione citata dalla giurisprudenza che riteneva invece sufficiente la sola confiscabilità del bene; la Corte di Cassazione nella sentenza in esame ritiene questo indirizzo non condivisibile e superato
art. 27 Cost. e art. 6 CEDU
Riferimenti ai principi costituzionali e convenzionali sulla presunzione di non colpevolezza e al giusto processo, posti a fondamento dell'obbligo motivazionale prima dell'adozione di misure ablative
art. 14 Cost.
Richiamato per sostenere che le garanzie previste per le misure cautelari comprendono l'obbligo dell'atto motivato dell'autorità giudiziaria
Regolamento (UE) 2018/1805 e Direttiva 2014/42/UE
Richiami normativi europei sul rispetto dei principi di necessità e proporzionalità nei provvedimenti di congelamento e confisca, utilizzati come parametro interpretativo per la necessità della motivazione sul periculum
Norma richiamata per la comunicazione al Procuratore generale in sede di legittimità a seguito dell'annullamento del provvedimento
Massime di principio
- Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede sempre una motivazione specifica anche sul "periculum in mora": l'assenza di tale motivazione determina la nullità del provvedimento e l'annullamento anche degli atti di riesame che non abbiano rimediato al vizio
- Non è sufficiente argomentare la misura esclusivamente sulla tipologia della confisca o sulla mera confiscabilità del bene: il giudice deve spiegare perché è necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio, nel rispetto di proporzionalità e presunzione di non colpevolezza
- In casi simili, contestare vizi formali/procedurali (es. carenza di motivazione sul periculum) può essere un motivo di impugnazione efficace e risolutivo, spesso assorbente rispetto alle questioni di merito
- Sulla qualificazione del fumus: la sola data di emissione di una fattura non è necessariamente conclusiva; la prova della competenza temporale delle operazioni (es. certificati di pagamento, SAL, documentazione di cantiere) può incidere in sede di merito, ma non supplisce ai vizi motivazionali del provvedimento cautelare
- Le esigenze di tutela del diritto di proprietà e della libertà economica, tutelate anche da norme e giurisprudenza europea, impongono al giudice di bilanciare la misura reale con i parametri di necessità e proporzionalità
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