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Sentenza

Sentenza del 05/07/2023 n. 19067 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva pagato €2.819,93 quale tariffa per due domande di variazione di AIC e chiedeva rimborso dopo il diniego, deducendo che la maggiorazione del 20% prevista dall'art. 48 D.L. n. 269/2003 aveva trasformato una parte della tariffa (la quota attribuita al Ministero) in una prestazione di natura impositiva e non più commutativa. Sosteneva così la violazione dei principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53), dell'uguaglianza (art. 3) e dei principi di buon andamento/efficienza (art. 97), poiché la quota attribuita al Ministero non sarebbe stata commisurata al costo del servizio reso né al beneficio acquisito dal richiedente.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e confermato le pronunce di merito. Ha ritenuto che l'introduzione della maggiorazione del 20% non abbia mutato i criteri di determinazione della tariffa stabiliti dall'art. 5, comma 12, della L. n. 407/1990: la tariffa resta caratterizzata dalla commutatività/sinallagmaticità e dalla correlazione al costo del servizio e al valore economico dell'operazione. La maggiorazione ha semplicemente contribuito a finanziare l'attività di AIFA insieme ad altre risorse ministeriali, senza trasformare una quota in tributo. Perciò non sussistono le violazioni costituzionali dedotte; le spese di giudizio sono compensate e la Corte dà atto della possibile applicazione di un ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • L. 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12

    determinazione con decreti del Ministro delle "tariffe e i diritti" per prestazioni rese a richiesta ed utilità di soggetti interessati; tenevano conto "del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento" e destinazione alle attività del Ministero

    La tariffa deve essere determinata in relazione al costo del servizio e al valore economico; da ciò discende la natura commutativa/sinallagmatica delle tariffe per prestazioni richieste dall'utente.

  • D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 48 (conv. L. 24 novembre 2003, n. 326), comma 8, lett. b)

    previsione di una maggiorazione del 20% delle tariffe di cui alla L. n. 407/1990, art. 5, comma 12, quale fonte di entrata per finanziare oneri dell'AIFA (unitamente ad altre risorse trasferite dal Ministero)

    La maggiorazione del 20% è finalizzata al finanziamento delle attività di AIFA ma non altera i criteri di determinazione della tariffa; non basta l'assegnazione di parte delle entrate al Ministero per mutare la natura commutativa della prestazione.

  • D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, art. 158, commi 11-12

    conferma del sistema tariffario vigente e previsione di un adeguamento annuale in base all'ISTAT

    Riafferma la natura e i criteri del sistema tariffario già previsti dalla L. 407/1990 e disciplina la sua evoluzione, rafforzando la nozione di tariffa commutativa legata a costi/valore economico.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 53

    principio della capacità contributiva

    Il principio si applica quando la prestazione non è divisibile; nel caso di servizi richiesti e divisibili la copertura può essere richiesta solo a chi richiede la prestazione senza violare l'art. 53.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 3

    L'eccezione di disparità va valutata in relazione alla natura del prelievo: se la tariffa è commutativa e correlata al beneficio/percorso individuale, non si realizza automaticamente una violazione del principio di uguaglianza.

  • Costituzione della Repubblica Italiana, art. 97

    principi di buon andamento, efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione

    La destinazione di parte delle risorse al finanziamento dell'AIFA non è, di per sé, irragionevole né contraria ai principi di efficienza/ economicità se la tariffa continua a rispondere ai criteri di costo/valore del servizio.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13

    disciplina del contributo unificato e delle ipotesi di versamento aggiuntivo

    Citata rispetto all'essere rimessa alla ricorrente la possibile obbligazione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • L'assegnazione di proventi o di una maggiorazione a un ente pubblico destinatario (es. AIFA) non trasforma automaticamente una tariffa in tributo: è necessario verificare se permanga un rapporto sinallagmatico, ossia la correlazione tra pagamento e prestazione specifica.
  • Per qualificare un prelievo come tariffa (non tributario) occorre che sia richiesto dal soggetto interessato, riferito a prestazioni divisibili e commisurato al costo del servizio o al valore economico dell'operazione; la determinazione normativa preventiva non esclude la natura corrispettiva.
  • Per contestare con successo la qualificazione di una parte di tariffa come imposta occorre dimostrare l'assenza di correlazione fra l'importo e il costo/beneficio della specifica prestazione ovvero che la quota finanzi unicamente spese generali non collegabili alla fruizione richiesta dal contribuente.
  • Ai fini costituzionali (art. 53) la distinzione centrale è se la spesa per il servizio è divisibile: quando lo è, è possibile coprirne i costi tramite tariffe applicate solo a chi richiede il servizio senza violare il principio della capacità contributiva.
  • In casi analoghi è utile richiedere documentazione amministrativa che dimostri la metodologia di determinazione della tariffa, la ripartizione delle entrate e i criteri di destinazione delle maggiorazioni per valutare efficacemente la fondatezza di un ricorso.

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