Cassazione Penale, Sentenza n. 7143/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Salerno (16/05/2023) che aveva riformato l'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Campobasso riqualificando il capo A (originariamente art. 336 c.p.) nel reato previsto dall'art. 612 c.p. (minaccia) e condannando l'imputato anche per il capo B (art. 582 c.p.). Il ricorrente censurava: (i) la sussistenza dei reati (vizio di motivazione e travisamento delle prove); (ii) la non corretta riqualificazione e l'applicazione di un'aggravante (commesso in luogo pubblico/manifestazione) che, secondo la difesa, non ricorreva e, soprattutto, non era ancora vigente alla data del fatto (04/10/2017) essendo stata introdotta da legge n. 53/2019; (iii) l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile quanto al primo motivo (contestazione della valutazione probatoria) e fondato il secondo motivo: è stata annullata senza rinvio la parte della sentenza che aveva applicato l'aggravante prevista dall'art. 612, comma 2, c.p., perché la circostanza aggravante non era in vigore al momento del fatto; conseguentemente la riqualificazione resta nel delitto di minaccia semplice (art. 612, comma 1, c.p.) e si è disposta la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e l'affermazione di responsabilità dell'imputato è resa irrevocabile per le altre questioni.
Norme richiamate
Fattispecie originariamente contestata; la Corte ha ritenuto dovuta la riqualificazione in termini di minaccia (art. 612 c.p.) e non ha mantenuto la precedente qualifica.
La Corte ha confermato la configurabilità del reato nella forma semplice (comma 1). Ha invece annullato l'applicazione dell'aggravante di cui al comma 2 (commesso in luogo pubblico/manifestazione) perché introdotta da norma successiva al fatto e dunque non applicabile retroattivamente.
Riferito al capo B: la Corte ha confermato la condanna rispetto alla fattispecie di lesioni (o altra fattispecie prevista dall'art. 582), rendendo irrevocabile la responsabilità per tale capo.
legge n. 53/2019
Ha introdotto la novella normativa che ha creato l'aggravante richiamata; la Corte ha ritenuto che tale modifica non fosse vigente alla data del fatto (04/10/2017) e quindi non applicabile.
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e art. 8 D.L. 198/2022
Norme procedurali richiamate riguardanti il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; il ricorso è stato trattato secondo queste disposizioni.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'enunciazione dei motivi ai fini della motivazione della decisione; i motivi sono stati enunciati nei limiti strettamente necessari.
Massime di principio
- Non è possibile applicare aggravanti o norme più sfavorevoli introdotte dopo la commissione del fatto: prevale il principio di irretroattività delle norme penali più gravose.
- La corte può riqualificare il reato rispetto alla qualificazione originaria, ma la nuova qualificazione non può fondarsi su circostanze aggravanti non vigenti al momento del fatto; se ciò avviene, l'aggravante va esclusa e la pena rideterminata.
- Le censure che si limitano a proporre una rivalutazione difensiva delle prove sono in genere inammissibili, salvo che non emergano decisi travisamenti probatori o carenze motivazionali rilevanti.
- Quando la Corte annulla una parte della motivazione relativa al trattamento sanzionatorio per vizi di diritto, è prassi disporre il rinvio al giudice del merito (distincta competenza territoriale se necessario) per la rideterminazione della pena.
- La conferma della responsabilità su altri capi di imputazione può rendere irrevocabile la condanna per quelle parti, anche se si ottiene successo solo su questioni sanzionatorie o aggravanti.
- In casi di contestazioni sull'applicabilità di nuove disposizioni, è essenziale documentare la data del fatto e verificare la data di entrata in vigore della norma per evitare l'applicazione retroattiva.
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