Cassazione Civile, Ordinanza n. 25337/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente di un ente locale, addetto al servizio di polizia municipale e organizzato in turni, aveva chiesto il risarcimento del danno sostenendo di avere prestato attività lavorativa in giorno festivo infrasettimanale senza fruire del riposo compensativo, con conseguente violazione del riposo settimanale e usura psicofisica. In primo grado la domanda era stata accolta; in appello, invece, il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione. Il ricorrente ha quindi proposto cinque motivi: (1) violazione degli artt. 22 e 24 del CCNL comparto enti locali, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che le maggiorazioni per il lavoro festivo e per il lavoro turnista fossero cumulabili e che la Corte d'appello avesse omesso di pronunciarsi sul mancato riposo compensativo; (2) violazione degli artt. 36 Cost., 2109, 2043 e 2087 c.c., deducendo che la domanda era fondata sull'illegittimità del turno che imponeva sistematicamente il mancato riposo settimanale; (3) violazione degli artt. 36 Cost., 2697 e 2059 c.c., assumendo che il danno da usura psicofisica fosse in re ipsa e potesse essere provato anche per presunzioni quando il lavoro sia prestato oltre il sesto giorno consecutivo; (4) violazione dell'art. 1374 c.c., ribadendo che la prestazione nel settimo giorno non sarebbe compensata solo dall'indennità di turnazione ma richiederebbe anche l'applicazione dell'art. 24 del CCNL; (5) violazione degli artt. 416, comma 3, e 116 c.p.c. e dell'art. 111 Cost., perché la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non provati fatti non contestati dal Comune, rimasto contumace, e nel non valorizzare l'inerzia processuale dell'ente.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili, per difetto di specificità e per mancato rispetto degli oneri di allegazione e localizzazione degli atti ex artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., le censure che contestavano la ricostruzione della domanda e dei fatti operata dalla Corte d'appello; ha comunque reputato infondate le doglianze nel merito. Ha confermato l'orientamento secondo cui, per il personale turnista degli enti locali, la disciplina dell'art. 22 del CCNL 14 settembre 2000 remunera integralmente il disagio derivante dalla turnazione e il trattamento dell'art. 24 opera solo se la prestazione festiva costituisce eccedenza rispetto al normale orario assegnato. Ha inoltre ribadito che il danno da usura psicofisica non è automatico: presuppone la violazione della disciplina sul riposo settimanale, non essendo sufficiente il solo slittamento temporale del riposo oltre il settimo giorno, e deve comunque essere allegato e provato. Infine, ha confermato che la contumacia del convenuto non equivale a non contestazione e non esonera l'attore dall'onere della prova. Il ricorrente è stato condannato alle spese e, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 22 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Per il personale turnista, la maggiorazione prevista dalla disciplina collettiva compensa integralmente il disagio derivante dall'articolazione dell'orario, purché sia rispettato il limite massimo settimanale.
art. 24 CCNL 14 settembre 2000 comparto enti locali
Si applica ai casi di prestazione resa in giorno festivo solo quando vi sia un'eccedenza rispetto al normale orario di lavoro assegnato al turnista, cioè quando la prestazione cada eccezionalmente nel giorno di riposo settimanale spettante.
La censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità e per mancata adeguata trascrizione/localizzazione degli atti processuali rilevanti.
L'attore resta gravato dell'onere di provare i fatti costitutivi della domanda; la contumacia del convenuto non lo solleva da tale onere.
art. 36 Cost.
Il riposo settimanale deve essere assicurato, ma non necessariamente nel settimo giorno consecutivo; la sua violazione rileva ai fini del danno solo se vi è perdita definitiva del riposo in assenza di previsioni legittimanti.
La disciplina del riposo settimanale non impone, di per sé, che esso cada sempre nel settimo giorno consecutivo; ciò che rileva è il rispetto complessivo della normativa sul riposo.
Il risarcimento del danno richiede la prova dell'illecito e del pregiudizio, non essendo sufficiente la mera deduzione della violazione dell'orario di lavoro.
È richiamato quale base della domanda risarcitoria, ma la tutela presuppone la prova della concreta violazione degli obblighi di protezione e del danno conseguente.
Il danno non patrimoniale da usura psicofisica non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, salvo i casi in cui la perdita del riposo sia definitiva e illecita.
La ricorrente invocava l'integrazione del contratto collettivo, ma la Corte ha escluso la cumulabilità delle indennità in assenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 24.
La contumacia del convenuto non comporta non contestazione automatica dei fatti allegati dall'attore.
La valutazione delle prove resta ancorata al principio per cui la parte attrice deve dimostrare i fatti costitutivi del proprio diritto.
art. 111 Cost.
Richiamato nella censura processuale, ma non è stato ritenuto violato dalla Corte d'appello.
La causa è stata decisa in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro turnista degli enti locali, la maggiorazione prevista per la turnazione compensa integralmente il disagio dell'orario articolato; il trattamento per lavoro festivo si aggiunge solo se la prestazione eccede il normale turno e ricade eccezionalmente nel giorno di riposo spettante.
- Il danno da usura psicofisica connesso alla prestazione lavorativa nel giorno di riposo non è automaticamente configurabile: occorre la prova di una reale violazione della disciplina del riposo settimanale e del pregiudizio subito, non essendo sufficiente il mero differimento temporale del riposo oltre il settimo giorno.
- Il riposo settimanale deve essere assicurato in misura di un giorno ogni sette, ma non esiste una regola generale che imponga la sua fruizione sempre nel settimo giorno consecutivo; la risarcibilità in forma automatica si giustifica solo in caso di perdita definitiva del riposo in violazione della normativa.
- La contumacia del convenuto non equivale a non contestazione dei fatti dedotti dall'attore e non altera la ripartizione dell'onere probatorio: resta necessario provare tutti i fatti costitutivi del diritto azionato.
- In sede di legittimità, le censure che investono la ricostruzione del fatto e la lettura degli atti sono inammissibili se il ricorso non trascrive o localizza specificamente gli elementi documentali rilevanti, impedendo il controllo ex actis.
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