Cassazione Civile, Ordinanza n. 08189/2024 del 26/03/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
Una società, unitamente a un'altra attrice poi non ulteriormente rilevante ai fini del ricorso, aveva convenuto in giudizio la società produttrice del computer per ottenere il risarcimento dei danni derivati da un incendio sviluppatosi nello stabilimento aziendale a seguito dell'esplosione di un computer di marca Dell. La parte attrice sosteneva che l'esplosione fosse stata probabilmente causata da una batteria difettosa e che l'incendio avesse distrutto beni, merci, attrezzature e suppellettili presenti nei locali. Il tribunale aveva ritenuto sussistente la responsabilità del convenuto per l'incendio, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. La corte d'appello aveva confermato tale decisione, reputando che la consulenza tecnica contabile avesse fornito solo una stima teorica e non dimostrasse che i beni fossero effettivamente presenti in azienda al momento del sinistro e distrutti dall'incendio, escludendo anche la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. La ricorrente principale ha impugnato la sentenza deducendo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 c.c. e della disciplina consumeristica richiamata, con riferimento agli artt. 1226 e 2056 c.c. e agli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere la corte negato la prova del danno nonostante la produzione di verbale dei Vigili del Fuoco, fotografie, fatture, documenti di trasporto e fatture di smaltimento; violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e omesso esame di fatti decisivi, per non avere valorizzato le presunzioni tratte dalla documentazione fiscale e dai riscontri materiali; violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta sulla rimozione dei residui. La resistente ha proposto ricorso incidentale condizionato lamentando omessa pronuncia su questioni di legittimazione passiva, rinnovazione della consulenza tecnica e attendibilità delle conclusioni della c.t.u. sulle cause dell'incendio, ma tali censure sono rimaste assorbite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto per quanto di ragione il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo che la corte territoriale avesse omesso di valutare in modo completo e logico il materiale indiziario offerto dalla parte attrice. Secondo la Corte, la prova del danno era stata costruita in via presuntiva e richiedeva una valutazione analitica e complessiva degli elementi disponibili: verbale dei Vigili del Fuoco, fotografie dei locali incendiati, fatture di acquisto, documenti di trasporto e fatture di rimozione e smaltimento dei residui. La sentenza impugnata aveva invece trascurato senza adeguata motivazione tali elementi, limitandosi a richiamare le conclusioni del c.t.u. e la ritenuta incompatibilità tra i valori di bilancio e i danni allegati. La Cassazione ha ritenuto che questo percorso argomentativo fosse lacunoso e idoneo a compromettere l'iter logico della decisione, imponendo un nuovo esame dei fatti e delle prove. Sono stati quindi assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza d'appello è stata cassata in relazione alle censure accolte e la causa rinviata alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come norma generale sulla responsabilità aquiliana nel quadro della domanda risarcitoria da incendio.
art. 3, comma 1, lett. d), d.lgs. 206/2005
richiamato dalla ricorrente, ma non costituisce il fulcro della ratio decidendi; la Corte decide sulla prova del danno e sull'apprezzamento presuntivo.
art. 114 d.lgs. 206/2005 e seguenti
richiamato dalla ricorrente, senza autonoma decisività nella motivazione della Cassazione.
la corte d'appello aveva escluso la liquidazione equitativa; la Cassazione interviene però soprattutto sul difetto di corretta valutazione della prova presuntiva del danno.
richiamato in relazione ai criteri di liquidazione del danno aquiliano.
dedotto come violato per l'omessa ammissione della prova testimoniale e, più in generale, per l'erroneo governo del materiale probatorio.
richiamato dalla ricorrente nel quadro della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.
invocato sulla ripartizione dell'onere della prova in ordine all'esistenza e al quantum del danno.
richiamato per sostenere la rilevanza presuntiva degli elementi documentali offerti.
richiamato per la prova per presunzioni gravi, precise e concordanti.
richiamato quale parametro dei vizi dedotti in cassazione.
indica la trattazione in camera di consiglio del ricorso.
richiamato dalla ricorrente per le presunzioni fiscali di cessione e acquisto dei beni.
Massime di principio
- Quando il danno è provato in via presuntiva, il giudice deve valutare gli indizi sia analiticamente sia complessivamente, esplicitando il percorso logico seguito e le ragioni dell'eventuale esclusione di elementi dotati di rilevanza sintomatica.
- Non è sufficiente rigettare la domanda risarcitoria qualificando come "teorica" la quantificazione tecnica se il giudice non confronta tale stima con tutti gli altri elementi indiziari, documentali e fattuali idonei a dimostrare l'esistenza e la consistenza del danno.
- In materia di prova per presunzioni, il sindacato di legittimità è ammissibile quando il giudice di merito ometta di considerare, senza adeguata motivazione, fatti o documenti che abbiano oggettiva portata indiziante.
- La prova dell'esistenza dei beni e della loro presenza nel luogo del sinistro può essere desunta da un complesso di elementi convergenti, quali verbali degli organi intervenuti, fotografie, fatture di acquisto, documenti di trasporto e documentazione di smaltimento dei residui, se non vi sono prove contrarie di segno opposto.
- La liquidazione equitativa del danno presuppone comunque una base probatoria minima; tuttavia, ove la prova del danno sia stata offerta in via presuntiva, il giudice deve prima verificare correttamente la tenuta del ragionamento induttivo e non può arrestarsi a una valutazione parziale o meramente assertiva.
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