Cassazione Civile, Ordinanza n. 23670/2023 del 03/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitrice)
La controversia
Il consorzio ricorrente aveva chiesto l'ammissione al passivo, in via di prededuzione, di un credito di euro 49.551,91, già ammesso in chirografo, relativo al corrispettivo per il trasporto di materiale refrattario dai luoghi di produzione della società debitrice alle acciaierie dell'ILVA. Il Tribunale aveva respinto l'opposizione allo stato passivo per genericità della domanda e, comunque, per mancanza dei presupposti della prededuzione di cui all'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003, poiché la società debitrice non gestiva uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del d.l. n. 207/2012. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità del procedimento e del decreto per violazione dell'art. 99 l. fall., lamentando che la trattazione era stata delegata al relatore e che non gli era stato consentito di depositare memorie o di integrare l'allegazione dei fatti; 2) violazione dell'art. 1 d.l. n. 207/2012 e dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la società resistente non sarebbe soggetto autonomo rispetto all'ILVA, ma strumento della produzione del gruppo, sicché la prestazione doveva beneficiare della prededuzione prevista per le imprese del gruppo ILVA.
La decisione
La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la nullità del procedimento osservando che, nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 99 l. fall. non impone forme rigide di trattazione, la delega al relatore è ampia e comprende la trattazione del procedimento, e la concessione di termini per memorie è solo eventuale. Ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva specificato quale concreto pregiudizio difensivo avesse subito e che i fatti a sostegno della prededuzione avrebbero dovuto essere allegati fin dal ricorso introduttivo. Nel merito ha confermato che la prededuzione di cui all'art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347/2003 è norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo alla debitrice che gestisca uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale individuato con DPCM ai sensi dell'art. 1 d.l. n. 207/2012; non può estendersi ad altra società del gruppo, dotata di autonoma personalità giuridica, neppure se la prestazione sia strumentale all'attività dell'impianto ILVA. Spese compensate integralmente per la novità e complessità della questione.
Norme richiamate
nel giudizio di opposizione allo stato passivo la norma non predetermina forme rigide di trattazione; la delega al relatore può riguardare l'intero procedimento e non soltanto l'istruttoria, e i termini per memorie sono solo eventuali.
art. 111 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
richiamato solo come parametro generale della prededuzione, ma ritenuto non decisivo rispetto alla mancata allegazione dei fatti a fondamento della domanda.
art. 3, comma 1-ter, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
prevede una speciale prededuzione in favore di determinati creditori per prestazioni rese alla debitrice ammessa all'amministrazione straordinaria, ma solo se la debitrice gestisce uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; è norma eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 3, comma 3, ultima parte, d.l. 23 dicembre 2003, n. 347
estende alle imprese del gruppo le norme processuali della procedura madre, non anche norme sostanziali come la prededuzione.
art. 1 d.l. 3 dicembre 2012, n. 207
individua, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, lo stabilimento industriale di interesse strategico nazionale; il criterio è formale e non consente valutazioni sostanziali sulla strumentalità della prestazione.
art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.
il motivo di ricorso è stato ritenuto infondato perché la motivazione del decreto consentiva di comprendere la ratio decidendi.
richiamato per evidenziare che la prededuzione costituisce deroga eccezionale al principio generale della responsabilità patrimoniale del debitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel dispositivo per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, in presenza del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, l'art. 99 l. fall. consente una trattazione deformalizzata: la delega al relatore può riguardare l'intero procedimento e non solo l'istruttoria, e la mancata fissazione di un'udienza di discussione o la mancata concessione di termini per memorie non integra di per sé nullità, se non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Chi chiede l'ammissione al passivo in prededuzione deve allegare sin dal ricorso introduttivo i fatti costitutivi del beneficio invocato; la genericità della domanda non può essere sanata in appello o in cassazione mediante mere affermazioni difensive.
- La prededuzione speciale prevista per le procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi è norma eccezionale e, come tale, non è suscettibile di interpretazione estensiva oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Il requisito dello 'stabilimento industriale di interesse strategico nazionale' va verificato secondo un criterio formale fondato sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla legge, non sulla sola funzione economica della prestazione o sulla sua utilità rispetto alla produzione del gruppo.
- La prededuzione riconosciuta per la debitrice che gestisce uno stabilimento strategico non è automaticamente estensibile alle altre società del gruppo, neppure se dotate di collegamenti stretti con la capogruppo o se coinvolte nella medesima filiera produttiva.
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