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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04744/2025 del 23/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Le proprietarie di un immobile hanno agito per ottenere il risarcimento dei danni che assumevano provocati dai lavori di scavo eseguiti dal Comune per la realizzazione di una rete fognante vicino al loro fabbricato. Dopo un accertamento tecnico preventivo e il successivo giudizio di merito, il Tribunale aveva riconosciuto solo parzialmente il risarcimento, mentre in appello la domanda era stata respinta. In sede di rinvio, la Corte d'appello ha escluso il nesso causale tra i lavori e i danni, ritenendo che le lesioni dell'immobile fossero riconducibili anche a carenze costruttive pregresse e che non fosse stata provata una condotta colposa del Comune, né nella scelta dell'appaltatore né nell'ingerenza nell'esecuzione dei lavori. Con il ricorso per cassazione le attrici hanno dedotto: omessa pronuncia e vizio di motivazione sulla richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica; nullità o apparenza della motivazione per avere la Corte valorizzato acriticamente una consulenza di parte del Comune; omesso esame di fatti decisivi relativi a subsidenza, impermeabilità del terreno e incidenza degli scavi; violazione dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per non avere considerato una responsabilità del Comune per culpa in vigilando e per mancato esercizio dei poteri di controllo sull'appaltatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti i motivi mirassero sostanzialmente a una diversa ricostruzione del fatto e a ottenere un nuovo esame del merito, non consentito in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva effettivamente esaminato il materiale istruttorio, le consulenze tecniche e le testimonianze, spiegando in modo coerente perché il nesso causale dovesse escludersi e perché la richiesta di rinnovo della c.t.u. fosse superflua. Le spese del giudizio di cassazione sono state compensate, considerati gli esiti contrastanti dei precedenti gradi di merito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la prova, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la condotta del convenuto e il danno, nonché di un contributo causale imputabile al soggetto convenuto; nel caso di lavori affidati in appalto, la mera committenza non basta senza prova di una specifica condotta colposa o di ingerenza rilevante.

  • art. 2050 c.c.

    Richiamato come impostazione erroneamente attribuita al caso nella precedente fase di merito; la Corte ribadisce che l'affidamento di lavori in appalto non integra di per sé attività pericolosa.

  • art. 1227, primo comma, c.c.

    Citato nel precedente giudizio di legittimità come norma applicata erroneamente dalla Corte territoriale.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato dalle ricorrenti per censurare la valutazione delle prove; la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le doglianze formulate sotto tali vizi sono state considerate inammissibili poiché, nella sostanza, miravano a una nuova valutazione dei fatti e delle prove, non a denunciare un vero error in iudicando o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, le censure che, sotto l'apparenza di vizi di motivazione o violazioni di legge, tendono in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove sono inammissibili.
  • In materia di responsabilità aquiliana per danni da lavori eseguiti da un appaltatore incaricato da un ente pubblico, il danneggiato deve provare il nesso causale tra l'attività e il danno e, se intende imputare responsabilità al committente, deve allegare e dimostrare una specifica condotta colposa del committente, come la scelta di un appaltatore inaffidabile o un'ingerenza tale da ridurlo a mero nudus minister.
  • La consulenza tecnica di parte non ha valore di prova legale: può essere considerata dal giudice insieme agli altri elementi istruttori, ma la censura che mira a sostituire una diversa lettura tecnica a quella compiuta dal giudice di merito non è proponibile come vizio di legittimità.
  • L'omessa rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione quando il giudice di merito abbia motivatamente ritenuto superfluo l'ulteriore approfondimento istruttorio.
  • La valutazione del nesso causale nelle azioni risarcitorie va compiuta secondo il criterio del 'più probabile che non', tenendo conto di tutte le circostanze fattuali e delle eventuali cause pregresse o alternative del danno.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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