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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11236/2025 del 29/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia trae origine da un rapporto di conto corrente bancario. La società correntista ha agito per ottenere la ripetizione delle somme che assumeva indebitamente percepite dalla banca nel corso del rapporto, con riferimento a interessi ultralegali, interessi anatocistici, commissione di massimo scoperto e voci analoghe. La Corte d'appello aveva rigettato la domanda confermando il primo grado, ritenendo che, pur essendo stati prodotti gli estratti conto della fase iniziale del rapporto, mancassero quelli relativi agli ultimi otto anni fino alla cessazione del conto; ciò impediva di ricostruire l'andamento completo del rapporto e di determinare attendibilmente i saldi finali. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: 1) ha censurato l'affermazione secondo cui, per il ricalcolo del conto, sarebbero necessari estratti conto completi, denunciando violazione di varie norme sostanziali e processuali e sostenendo che il correntista può produrre anche estratti parziali; 2) ha denunciato motivazione apparente o inesistente per avere la Corte fondato la decisione sull'unicità del rapporto di conto corrente; 3) ha contestato la mancata valorizzazione delle risultanze probatorie e del comportamento processuale della banca, sostenendo che il conto sarebbe stato chiuso a saldo zero e che ciò avrebbe consentito il raccordo con l'ultimo estratto disponibile; 4) ha insistito sulla possibilità di un ricalcolo integrale mediante consulenza tecnica sulla base dei soli estratti prodotti e ha denunciato violazioni degli artt. 88, 112, 115 e 116 c.p.c. e di norme sostanziali in tema di interessi e nullità; 5) ha censurato la liquidazione delle spese processuali, lamentando l'inclusione della fase istruttoria non svolta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi e quarti motivi fossero inammissibili per estraneità alla ratio decidendi, perché la sentenza impugnata non aveva affermato in astratto la necessità assoluta di estratti conto completi come regola di diritto, ma aveva motivato il rigetto sulla concreta impossibilità di ricostruire in modo attendibile il saldo finale in assenza della documentazione degli ultimi anni del rapporto e senza altri elementi probatori utili. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito dalle ragioni di inammissibilità dei motivi principali. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente versava in fatto, mirando a una diversa valutazione delle prove e del comportamento processuale delle parti, non sindacabile in cassazione. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché non dimostrava in modo verificabile il presupposto decisivo relativo allo scaglione di valore e, in ogni caso, la trattazione del processo legittima il compenso della fase anche senza istruzione probatoria. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto, ove dovuto, della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1824 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne ricavi un principio decisorio autonomo

  • art. 1825 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione da parte della Corte

  • art. 1826 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione da parte della Corte

  • art. 1827 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione da parte della Corte

  • art. 1419 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica applicazione autonoma nel decisum

  • art. 1284 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione a interessi e ricalcolo del conto

  • art. 1283 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, in relazione all'anatocismo

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione alla ripartizione dell'onere della prova nella domanda di ripetizione delle rimesse

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione/omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per estraneità al decisum

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per vizio di motivazione apparente o inesistente, ma il motivo è stato assorbito/inammissibile

  • art. 111 Cost.

    richiamato a sostegno della censura di motivazione inesistente o apparente

  • art. 88 c.p.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di correttezza processuale, senza accoglimento

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione della regola di disponibilità delle prove, ma la Corte ha escluso che vi fosse una vera violazione di legge

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per dedurre violazione del principio del prudente apprezzamento, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di spese di lite

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato nel quinto motivo in tema di compensazione/liquidazione delle spese

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    richiamato come parametro per la liquidazione delle spese di lite

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di soccombenza

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di somme indebitamente addebitate su conto corrente, il correntista deve provare l'andamento del rapporto e il saldo finale, di regola mediante gli estratti conto; tuttavia, la prova non è esclusiva e il saldo può essere ricostruito anche con altri elementi probatori idonei, purché certi e completi.
  • La mancata produzione degli estratti conto relativi a una parte decisiva del rapporto non determina automaticamente il rigetto della domanda per una regola astratta di diritto; ciò che rileva è se, nel caso concreto, sia comunque possibile ricostruire in modo attendibile il saldo finale e l'entità delle rimesse ripetibili.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a contestare la valutazione del materiale probatorio o a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti, quando la sentenza di merito abbia motivato in modo coerente sulla concreta impossibilità di determinare il saldo finale.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono configurabili solo se il giudice abbia realmente utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia violato il regime legale della valutazione probatoria; non sono ammissibili quando, sotto tale veste, si chieda soltanto una nuova valutazione del merito.
  • La doglianza sulle spese processuali deve essere autosufficiente e indicare in modo verificabile i dati decisivi su cui si fonda; inoltre, la trattazione del giudizio può legittimare il compenso della fase anche in assenza di istruzione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteSpese di liteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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