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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02799/2023 del 31/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietarie)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di cessione dei diritti di escavazione e asportazione di pietra basaltica relativo a un terreno sito nel Comune di Nepi. Le concedenti ottennero un decreto ingiuntivo per euro 540.000,00, pari al minimo contrattualmente garantito per un anno, a prescindere dal materiale estratto e dal rilascio delle autorizzazioni amministrative. La società propose opposizione sostenendo di non aver potuto iniziare l'attività estrattiva per il mancato rilascio delle necessarie autorizzazioni e per la mancata sottoscrizione della convenzione estrattiva con il Comune, in dipendenza di problemi relativi alla strada di accesso alla cava. Il tribunale accolse l'opposizione, ritenendo che il minimo garantito non fosse dovuto in presenza di un ostacolo non superabile con l'ordinaria diligenza. La corte d'appello riformò integralmente, dando prevalenza al dato letterale dell'art. 4 del contratto e ritenendo che l'esonero dal pagamento del minimo operasse solo in caso di revoca, annullamento o sospensione dell'autorizzazione all'attività estrattiva, non anche per la mancata stipula della convenzione con il Comune né per la questione della strada di accesso. La ricorrente ha allora proposto sei motivi di ricorso per cassazione, denunciando violazione dell'art. 1362 c.c. e omesso esame di fatti decisivi in relazione all'interpretazione della clausola sul minimo garantito, nonché violazioni di varie norme civilistiche e processuali, sostenendo che la corte d'appello avesse trasformato in obblighi a suo carico mere facoltà contrattuali e avesse erroneamente rigettato anche la domanda riconvenzionale di restituzione di somme già versate in annualità precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso complessivamente inammissibile. Ha ritenuto che tutte le censure mirassero, in sostanza, a ottenere una nuova interpretazione del contratto e una diversa valutazione dei fatti, senza però articolare in modo specifico la violazione dei canoni legali di interpretazione né rispettare gli oneri di deduzione e localizzazione dei fatti/documenti invocati come decisivi. In particolare, il primo motivo era privo di una reale critica al significato letterale della clausola; il secondo era generico e si risolveva in dissenso sul merito; il terzo e il quarto tendevano a sollecitare una diversa valutazione fattuale; il quarto e il quinto erano anche carenti quanto alla specifica localizzazione dei documenti e alla specificità dei motivi di appello; il sesto non riportava il contenuto dell'atto di appello in modo da consentire il controllo della censura. Ne è conseguita la conferma del risultato favorevole alle controparti, con condanna della ricorrente alle spese e con il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    La censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è inammissibile se non indica in modo specifico quali elementi letterali o sistematici siano stati male intesi; non è consentito usare il ricorso per cassazione come richiesta di nuova interpretazione del contratto.

  • art. 1218 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ne sviluppa un'applicazione autonoma, perché ricondusse le doglianze alla sostanziale richiesta di rivalutazione del contratto e dei fatti.

  • art. 1256 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma non ritenuto decisivo dalla Corte ai fini del sindacato di legittimità, poiché le censure erano volte a contestare l'interpretazione del contratto e l'accertamento di fatto.

  • art. 1337 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne affronta il merito, limitandosi a rilevare l'inammissibilità delle doglianze così formulate.

  • art. 1453 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di specifica statuizione di diritto, perché le doglianze sono state ritenute inammissibili come tentativo di rivalutazione del merito.

  • art. 1460 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne trae un principio autonomo, poiché la questione è trattata come interpretazione della clausola contrattuale.

  • art. 1463 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non affronta il tema dell'impossibilità sopravvenuta in modo autonomo, ritenendo le censure inammissibili.

  • art. 1578 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; non è applicato dalla Corte, che si limita a rilevare la genericità del motivo.

  • art. 1617 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente; la Corte non sviluppa alcuna interpretazione specifica, ritenendo inammissibili le doglianze.

  • art. 342 c.p.c.

    La censura relativa alla specificità dei motivi di appello è stata ritenuta generica o comunque non autosufficiente, perché non riportava il contenuto dell'atto di appello né consentiva il controllo della dedotta violazione.

  • art. 163 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo, ma la Corte ne ha escluso la violazione per carenza di autosufficienza della censura e mancata trascrizione del contenuto rilevante dell'appello.

  • art. 164 c.p.c.

    Richiamato nel sesto motivo; la Corte non ha ravvisato una violazione verificabile, per la stessa ragione di genericità e difetto di autosufficienza.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se formulato in modo generico, senza indicare specificamente il fatto storico decisivo, la sua introduzione nel giudizio di merito e la sua effettiva decisività, secondo i ristretti confini del sindacato di legittimità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare e localizzare specificamente i documenti e gli atti su cui si fonda la censura; la mera menzione della produzione documentale non basta.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato proposto dopo il 30 gennaio 2013 ed è stato dichiarato inammissibile, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la denuncia di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quale canone ermeneutico sia stato violato e in che modo il testo della clausola sia stato male inteso; non è consentito chiedere una nuova lettura del regolamento contrattuale.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'individuazione del fatto storico decisivo, della sua discussione nel merito e della sua effettiva decisività; una critica generica o meramente assertiva è inammissibile.
  • La censura che faccia leva su documenti o atti processuali deve rispettare l'onere di specifica localizzazione e di trascrizione/indicazione del contenuto rilevante, altrimenti il controllo di legittimità non è possibile.
  • Quando la questione ruota sull'esegesi di una clausola contrattuale, la contestazione deve confrontarsi con il significato letterale complessivo del testo e non può limitarsi a prospettare una diversa valutazione delle circostanze di fatto.
  • La doglianza relativa alla specificità dei motivi di appello o alla violazione degli artt. 342, 163 e 164 c.p.c. deve indicare puntualmente quali passaggi dell'atto di gravame sarebbero carenti; altrimenti la censura resta astratta e inidonea al sindacato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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