Cassazione Civile, Ordinanza n. 20534/2023 del 17/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia origina dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione, pronunciata su istanza di un creditore. La socia della fallita, quale unica erede dell'altro socio, ha proposto reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento, deducendo vari vizi processuali e sostanziali, poi riproposti in cassazione con sei motivi: 1) nullità o inesistenza della decisione per difetto di firma digitale e di repertorio; 2) violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, per mancata possibilità di controdedurre su documenti e per mancata ammissione di istanze istruttorie, nonché per asserita irritualità della costituzione delle controparti; 3) nullità della sentenza di fallimento per difetto di notifica dell'istanza di fallimento e mancata instaurazione del contraddittorio; 4) violazione delle norme sul fallimento e delle regole probatorie per omessa considerazione dello stato di insolvenza e dei documenti prodotti; 5) nullità per errata identificazione della società fallita e difetto di legittimazione del curatore; 6) violazione delle norme fallimentari e processuali per avere il procedimento riguardato una società estinta e per non avere considerato un preteso evento interruttivo del giudizio prefallimentare. La corte territoriale aveva già ritenuto inammissibili le difese nuove introdotte fuori dal rito del reclamo e aveva giudicato generiche e non provate le allegazioni sull'assenza di insolvenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il controricorso della società creditrice perché fondato su procura generale e non su procura speciale per il giudizio di cassazione, secondo l'art. 365 c.p.c. richiamato dall'art. 370, comma 2, c.p.c. Nel merito, ha respinto tutti i motivi del ricorso: il primo perché la sentenza impugnata era correttamente sottoscritta secondo le forme ordinarie e non era soggetta alla disciplina del documento informatico; il secondo perché nel reclamo fallimentare il rito è orale e concentrato, senza spazio per memorie ulteriori, e perché le contestazioni sulla costituzione delle controparti erano comunque prive di interesse o infondate; il terzo, il quinto e il sesto perché le questioni sulla notifica dell'istanza di fallimento, sulla denominazione della società e sull'asserita estinzione della società o interruzione del processo erano state introdotte tardivamente e, comunque, non erano decisive; il quarto perché la deduzione dell'esistenza di crediti verso banche era generica e non provata, e la valutazione dello stato di insolvenza compiuta dal giudice del reclamo non era censurabile in cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato e, per l'irritualità della costituzione della originaria creditrice istante, la Corte ha omesso la regolazione delle spese.
Norme richiamate
La procura al difensore per resistere in cassazione deve essere speciale; una procura generale non è idonea e comporta l'inammissibilità del controricorso.
Richiama la necessità della procura speciale per il controricorso in cassazione.
La procura deve essere speciale per il giudizio di cassazione; può risultare anche da foglio separato materialmente congiunto all'atto.
art. 132, comma 1, n. 5, c.p.c.
La sentenza deve contenere la sottoscrizione del presidente e del giudice estensore secondo le forme ordinarie.
Il cancelliere attesta il deposito della sentenza con data e firma.
Il reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento si svolge con fase di costituzione e unica udienza orale, con trattazione semplificata e senza memorie ulteriori ai sensi degli artt. 189 e 190 c.p.c.
Le nuove ragioni o difese tardive richiedono, se del caso, una richiesta di rimessione in termini.
Il giudice del reclamo assume solo i mezzi di prova ritenuti necessari ai fini della decisione sul thema devoluto.
L'eventuale tardività della costituzione del reclamato non determina decadenza dal diritto di opporsi al reclamo.
Viene evocato in relazione alla notifica dell'istanza di fallimento e alla instaurazione del contraddittorio.
Riguardano le modalità di notificazione invocate per contestare la ritualità della notifica dell'istanza di fallimento.
art. 132, comma 1, n. 2, c.p.c.
La dedotta errata identificazione delle parti non era idonea a determinare nullità della sentenza nel caso concreto.
Richiamato in tema di legittimazione del curatore.
È stato invocato per sostenere che il procedimento di fallimento dovesse riguardare la società estinta; la Corte ha escluso la fondatezza della censura.
Richiamato insieme all'art. 2495 c.c. per sostenere l'effetto estintivo della società in liquidazione.
Richiamato insieme all'art. 2490 c.c. per sostenere l'estinzione della società e le conseguenze sul procedimento.
Evocato per dedurre un preteso evento interruttivo del processo prefallimentare.
Richiamato in relazione al requisito oggettivo dello stato di insolvenza.
Invocato per contestare la valutazione delle prove sullo stato di insolvenza.
Invocato per contestare la valutazione delle prove sullo stato di insolvenza.
Richiamato a sostegno della doglianza sul riparto e sull'assolvimento dell'onere probatorio.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la violazione del diritto di difesa.
art. 11 Cost.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme costituzionali asseritamente violate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Nel reclamo contro la sentenza dichiarativa di fallimento il rito è caratterizzato da trattazione orale concentrata e da un perimetro difensivo cristallizzato: non è consentito introdurre liberamente memorie ulteriori o nuove difese fuori dai tempi e dalle forme del rito.
- Il giudice del reclamo fallimentare decide nel merito anche in caso di costituzione irrituale o mancata comparizione della parte reclamata, purché il contraddittorio risulti regolarmente instaurato; tale irregolarità non implica di per sé il disinteresse a coltivare la domanda di fallimento.
- Le doglianze su vizi della notifica dell'istanza di fallimento, sulla denominazione della società o su eventi interruttivi del processo devono essere dedotte tempestivamente nel reclamo; se proposte tardivamente non possono essere esaminate in cassazione come questioni nuove.
- Nel giudizio di legittimità non è sindacabile la valutazione di merito con cui il giudice del reclamo ritenga generiche e non provate le allegazioni sulla insussistenza dello stato di insolvenza.
- La procura per il controricorso in cassazione deve essere speciale e riferita espressamente al giudizio di legittimità; una procura generale anteriore alla controversia non è sufficiente.
- La contestazione della ritualità formale di una sentenza o di un provvedimento deve confrontarsi con le forme processuali effettivamente previste per quel tipo di atto, non potendosi invocare in modo improprio la disciplina dei documenti informatici quando la decisione sia stata redatta e sottoscritta secondo il regime analogico ordinario.
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